Art. 5 — Risorse economiche
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 agosto 2017 al 6 dicembre 2017. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
Abrogato dal 3 agosto 2017
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Articolo abrogato dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
Abrogato dal 3 agosto 2017
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione alla circolare del Ministero dell'interno, Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, del 28 marzo 1995, n. 37, prot. n. M/5501, avente ad oggetto "Legge 11 agosto 1991, n. 266, art. 5 - Acquisto di beni immobili e accettazione di eredità e legati da par…
Art. 5 Volontariato
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1991
Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1991 al 3 agosto 2017. 230 parole tolte, 10 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attivita' da:
tolto: a) contributi degli aderenti;
tolto: b) contributi di privati;
tolto: c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attivita' o progetti;
tolto: d) contributi di organismi internazionali;
tolto: e) donazioni e lasciti testamentari;
tolto: f) rimborsi derivanti da convenzioni;
tolto: g) entrate derivanti da attivita' commerciali e produttive marginali. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalita' giuridica, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attivita'. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalita' previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1991-08-11;266~art5 · fonte del testo
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