Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Procedimento civile

Domanda giudiziale

Sottovoce della voce 133 nella classificazione del Massimario

54 massime, da pronunce dal 7 gennaio 2025 al 27 maggio 2026

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Massime della Corte di cassazione

Dalla 51ª alla 54ª delle 54 massime di questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9061/2025

    Interesse ad agire

    Azione di accertamento - Proponibilità - Stato di incertezza giuridica - Necessità - Fondamento - Strumentalità del processo rispetto al diritto sostanziale - Scopi dell'azione di accertamento.

    In tema di azione di accertamento, il bisogno della tutela giurisdizionale dichiarativa sorge allorquando la certezza sul diritto sia stata incrinata da un contegno altrui, cioè dal pregresso verificarsi di una contestazione o di un vanto nei confronti del titolare del diritto, idoneo ad arrecare il pregiudizievole stato di incertezza che la proposizione dell'azione mira a neutralizzare, poiché, alla luce della generale strumentalità del processo rispetto al diritto sostanziale, lo scopo dell'azione di accertamento è il ripristino della certezza giuridica su un diritto in chiave positiva (affermazione della sua esistenza, da altri contestata) o negativa (negazione della sua esistenza, da altri vantata).

    Rv. 674607-01Rassegna di aprile 2025, p. 161Art. 100 c.p.c. · Art. 615 c.p.c. · Art. 12 Riscossione imposte sul redditoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 8847/2025

    Nuova domanda

    Domanda riconvenzionale trasversale - Termine per la proposizione - Prima udienza di trattazione - Necessità - Memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

    La domanda riconvenzionale traversale deve essere proposta, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione e non con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. (nella versione vigente ratione temporis), che consente all'attore soltanto di precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni "già proposte", ma non anche di proporre le domande che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva respinto l'eccezione d'inammissibilità della domanda di regresso formulata dalla compagnia assicuratrice nei confronti di alcuni dei corresponsabili del sinistro per le somme versate a titolo di risarcimento in favore di un altro corresponsabile, in conseguenza della riconvenzionale da questi proposta ma solo con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.).

    Rv. 674300-01Rassegna di aprile 2025, p. 159Art. 183 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 292/2025

    Interesse ad agire

    Opposizione a cartella di pagamento conosciuta attraverso l'estratto di ruolo - Giudicato sulla sussistenza dell'interesse ad agire - Art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Incidenza - Esclusione - Limiti - Fattispecie.

    In tema di opposizione avverso una cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta attraverso l'estratto di ruolo, l'inammissibilità della tutela giurisdizionale anticipata, ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come modificato dal d.lgs. n. 110 del 2024) e della configurazione assunta dall'interesse ad agire in virtù della norma sopravvenuta, non può incidere sul giudicato già formatosi, ove il giudice di merito abbia accolto parzialmente il ricorso del contribuente con decisione non impugnata, sul punto, dall'amministrazione, poiché un ricorso, a prescindere dalle ragioni inerenti all'oggetto del contendere, non può essere dichiarato solo in parte inammissibile per difetto di interesse, pur avendo prodotto effetti irrevocabili per l'amministrazione resistente. (Principio applicato in controversia in cui il giudice di primo grado non aveva esaminato l'eccezione di inammissibilità del ricorso del contribuente e si era pronunciato nel merito, ma l'amministrazione non aveva proposto appello sul punto).

    Rv. 673711-01Rassegna di gennaio 2025, p. 115Art. 12 Riscossione imposte sul reddito · Art. 100 c.p.c. · Art. 324 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 196/2025

    Interpretazione e qualificazione giuridica

    Domanda di risarcimento danni ex art. 2050 c.c. - Successiva proposizione in appello di domanda ex artt. 2051 c.c. - Ammissibilità - Limiti - Fondamento.

    Nuova domanda

    In caso di originaria proposizione di domanda di risarcimento danni ex art. 2050 c.c., è ammissibile la successiva prospettazione, in grado di appello, anche in comparsa conclusionale, della responsabilità ex art. 2051 c.c. se la parte ha tempestivamente allegato, in primo grado, in modo sufficientemente chiaro e preciso, le situazioni di fatto idonee ad integrare tale titolo di responsabilità, perché il mutamento del titolo della responsabilità è ammissibile a condizione che non risultino modificati i fatti posti a fondamento originario della domanda e la controparte sia stata, pertanto, messa in grado di difendersi e controdedurre anche con riferimento alla diversa fattispecie di responsabilità.

    Rv. 673371-01Rassegna di gennaio 2025, p. 65Art. 2050 c.c. · Art. 2051 c.c. · Art. 183 c.p.c. · Art. 190 c.p.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da Iuspedia.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 12, da gennaio 2025 a maggio 2026. Fonti e metodologia

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