Provvedimento abrogato dal d.lgs 26 marzo 2001, n.151.
Abrogato dal 20 dicembre 2001
Provvedimento abrogato dal d.lgs 26 marzo 2001, n.151.
Abrogato dal 20 dicembre 2001
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
È costituzionalmente illegittimo l’art. 17, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui esclude la corresponsione dell’indennità di maternità nell’ipotesi di licenziamento prevista dall’art. 2, lettera a), della medesima legge, in quanto tale norma, in contrasto con il principio della speciale protezione della maternità sancito dagli artt. 31 e 37 della Costituzione, irragionevolmente esclude il diritto all’indennità in funzione della ragione del licenziamento, cui è dato rilievo preponderante rispetto allo stato oggettivo della gravidanza e del puerperio. - In tema di tutela delle lavoratrici madri, v. sentenze, richiamate, n. 361/2000, n. 310/1999, n. 423/1995, n. 132/1991.
Art. 17 Tutela delle lavoratrici madri · Art. 2 Tutela delle lavoratrici madri · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 24 Testo unico tutela e sostegno della maternita' e della paternita'
La funzione di indennizzare la donna lavoratrice dalla perdita di reddito lavorativo che altrimenti essa subirebbe per effetto della maternità (ved. massima A) è propria dell'indennità giornaliera di maternità anche nelle varie ipotesi in cui, a norma dell'art. 17 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, l'indennità stessa viene riconosciuta pur in mancanza di un lavoro in atto al momento in cui inizia il periodo di astensione obbligatoria. In tali casi, infatti, l'indennità non muta la sua natura per assumere il carattere di un mero sussidio o premio alla maternità.
Art. 17 Tutela delle lavoratrici madri
L'assenza dal lavoro per affidamento preadottivo di un minore e` finalizzata e connessa - analogamente all'assenza facoltativa per maternita` - alle esigenze di tutela dell'interesse del minore, e, dunque, non puo` essere razionalmente assimilata alle ipotesi di assenza volontaria, ai fini del computo del periodo massimo di assenza non retribuita consentito prima dell'astensione obbligatoria per maternita`, superato il quale la lavoratrice gestante perde il diritto all'indennita` giornaliera durante l'astensione obbligatoria. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con il principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., e con le garanzie di tutela degli interessi del minore, della famiglia e della maternita`, assicurate dagli artt. 31 e 37 Cost. - l'art. 17, comma secondo, L. 30 dicembre 1971 n. 1204, nella parte in cui non esclude dal computo di sessanta giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, il periodo di assenza di cui la lavoratrice abbia fruito per accudire ai minori affidatile in preadozione. - S. nn. 106/1980, 1/1987.
Art. 17 Tutela delle lavoratrici madri · Art. 7 Tutela delle lavoratrici madri · Art. 15 Tutela delle lavoratrici madri · Art. 4 Tutela delle lavoratrici madri
L'art. 17 comma secondo della l. 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui non esclude dal computo dei sessanta giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro l'assenza facoltativa non retribuita di cui la lavoratrice gestante abbia fruito in seguito ad una precedente maternita`, ai sensi dell'art. 7, commi primo e secondo, della stessa legge, equipara ingiustificatamente la relativa assenza alle altre assenze di carattere volontario, penalizzando le lavoratrici madri in occasione della nuova gestazione della perdita dell'indennità e cosi` frustrando le finalita` perseguite dall'art. 7 cit., restandone incisa la speciale adeguata protezione che l'art. 37 Cost. vuole assicurare alla madre ed al bambino. È pertanto illegittimo costituzionalmente "in parte qua" - per contrasto con gli artt. 3 e 37 Cost. - il citato art. 17, comma secondo, l. n. 1204/1971.
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Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione, nella parte in cui non esclude dal computo dei sessanta giorni ivi previsti il periodo di aspettativa non retribuita che la lavoratrice ha trascorso per poter prestare assistenza ad un figlio minore portatore di 'handicap' atteso che la disposizione censurata è stata abrogata dall’art. 86, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il cui art. 24 riproduce, sia pure con significative modifiche, il testo della norma precedente, che detta abrogazione è intervenuta in data anteriore alla rimessione della questione e che l’ordinanza di rimessione è totalmente carente di motivazione sul punto. - Cfr. ordinanza n. 148 e n. 28/2001; n. 590/2000; n. 162/1999.
Art. 17 Tutela delle lavoratrici madri · Art. 3 cost. · Art. 31 cost. · Art. 37 cost.
Il diritto all'indennita` giornaliera di maternita` - che costituisce attuazione concreta di una generale esigenza di tutela costituzionalmente rilevante - spetta anche alle lavora- trici apprendiste disoccupate, sebbene le stesse non fruiscano di indennita` di disoccupazione (e, a maggior ragione, anche a causa di tale carenza), in quanto la completa equiparazione tra le apprendiste e la generalita` delle lavoratrici dipendenti agli effetti dell'intero sistema di provvidenze apprestato dalla legge n. 1204/1971, non puo` non riverberarsi, in linea interpretativa, sui singoli istituti considerati, ne` potendo essere ammesse, in ragione della peculiarita` dell'apprendistato, differenziazioni di trattamento o limitazioni di protezioni rispetto alla finalita` di tutela della maternita` soprattutto nel periodo - di astensione obbligatoria dal lavoro - in cui tale tutela e` maggiormente necessaria. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 17, terzo comma, della l. 30 dicembre 1971, n. 1204 e 21 della l. 19 gennaio 1955, n. 25, sollevata in riferimento agli artt. 3, 31, 35, 37 e 38 Cost.). - S. n. 1/1987. - S. nn. 14/1970 e 169/1973.
Art. 17 Tutela delle lavoratrici madri · Art. 3 Modifiche alla legge 19 gennaio 1955, n. 25 · Art. 3 cost. · Art. 31 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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6 versioni dal 1972
Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 2001 al 20 dicembre 2001.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale con sentenza del 3 - 14 dicembre 2001 n. 405 (in G.U. 1a s.s. 19/12/2001 n. 49) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 17, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), nella parte in cui esclude la corresponsione dell'indennita' di maternita' nell'ipotesi prevista dall'art. 2, lettera a), della medesima legge".
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urn:nir:stato:legge:1971-12-30;1204~art17 · fonte del testo
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