Corte costituzionale

Sentenza n. 276/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/03/1988 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 17, terzo e

quarto comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle

lavoratrici madri) e 21 della legge 19 gennaio 1955, n. 25

(Disciplina dell'apprendistato), modificato dall'art. 3 della legge 8

luglio 1956, n. 706 (Modifiche alla legge 19 gennaio 1955, n. 25)

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 7 dicembre 1984 dal Pretore di Crema nel

procedimento civile vertente tra Chizzoli Caterina e l'I.N.P.S.,

iscritta al n. 99 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 137- bis dell'anno 1985;

2) ordinanza emessa il 19 novembre 1985 dal Tribunale di Pisa

nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Martellacci Carla,

iscritta al n. 314 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale,

dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S.;

Udito nell'udienza pubblica del 15 dicembre 1987 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Udito l'avv. Vito Lipari per l'I.N.P.S.;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di una controversia di lavoro promossa da Caterina

Chizzoli nei confronti dell'I.N.P.S. per ottenere il pagamento

dell'indennità giornaliera di maternità ex artt. 15 e 17, quarto

comma l. 30 dicembre 1971, n.1204, il Pretore di Crema, con ordinanza

del 7 dicembre 1984 (r.o. 99/1985), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale del menzionato art. 17, terzo e quarto

comma, nonché dell'art. 21 l. 19 gennaio 1955, n. 25 (come

modificato dall'art. 3 l. 8 luglio 1956, n.706), in riferimento agli

artt. 3, 31, 35, 37 e 38 Cost.

La prima delle disposizioni impugnate disciplina l'ipotesi in cui

la lavoratrice si trovi disoccupata all'inizio del periodo di

astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, riconoscendole il

diritto all'indennità giornaliera per maternità sia nel caso in cui

essa percepisca l'indennità di disoccupazione - che nella specie

sarebbe sostituita dalla prima - (terzo comma), sia in quello in cui

non ne goda, perché adibita, nell'ultimo biennio, a "lavorazioni

alle dipendenze di terzi non soggette all'obbligo dell'assicurazione

contro la disoccupazione" (quarto comma).

L'art. 21 l. n. 25 del 1955 elenca le diverse forme di previdenza

e assistenza estese ai lavoratori apprendisti, senza menzione

dell'assicurazione contro la disoccupazione.

2. - Ad avviso del Pretore, la dizione dell'art. 17, quarto comma,

non consentirebbe di soddisfare la pretesa della ricorrente che aveva

prestato, prima della cessazione del rapporto di lavoro, attività

lavorativa in qualità di apprendista. Infatti tale norma

contemplerebbe, a suo avviso, la sola ipotesi in cui le lavoratrici

disoccupate non godano di indennità di disoccupazione in dipendenza

della natura oggettiva delle lavorazioni e non già in relazione ad

altri motivi, quali quelli che attengono alla loro qualificazione

soggettiva.

Di conseguenza, prospetta il dubbio che le combinate disposizioni

dei commi tre e quattro dell'art. 17 in esame, e dell'art. 21 l. n.

25 del 1955, testo modificato, nella parte in cui non prevedono la

possibilità per la lavoratrice apprendista di usufruire dello stesso

trattamento di indennità giornaliera di maternità riconosciuto, in

caso di disoccupazione, alla lavoratrice subordinata non apprendista,

siano in contrasto, innanzi tutto con l'art. 3 Cost., poiché la

disparità di trattamento da esse introdotta tra apprendiste e non

apparirebbe priva di razionale giustificazione, perché non fondata

su obbiettive differenze di fatto e di diritto tra le due categorie

di lavoratrici, atteso che il rapporto di apprendistato sarebbe, a

tenore delle sentt. nn. 13 - rectius 14 - del 1970 e 169 del 1973 di

questa Corte, sostanzialmente assimilabile al rapporto di lavoro

subordinato, a ciò non ostando la specialità dell'obbligo

dell'imprenditore di impartire all'apprendista anche l'insegnamento

necessario affinché diventi lavoratore qualificato.

Le medesime disposizioni violerebbero inoltre l'art. 31 Cost.

perché priverebbero l'apprendista di un trattamento economico che,

se corrisposto, potrebbe agevolare la formazione della famiglia e

l'adempimento dei compiti relativi; l'art. 35 Cost., in quanto,

anziché favorirlo, mortificherebbero il rapporto di apprendistato

avente come sua causa specifica la formazione e l'elevazione

professionale dei lavoratori; l'art. 37 Cost., perché impedirebbero

alla donna lavoratrice apprendista l'adempimento della sua essenziale

funzione familiare, privandola di una speciale e adeguata protezione;

l'art. 38, perché priverebbero l'apprendista madre disoccupata, in

un periodo di inabilità al lavoro, di un mezzo di mantenimento.

3. - Nel giudizio non è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Si è costituito l'I.N.P.S., chiedendo che la questione sia

dichiarata infondata. Obbietta innanzi tutto l'Istituto che la citata

giurisprudenza di questa Corte avrebbe parificato il rapporto di

apprendistato a quello di lavoro subordinato non già ad ogni

effetto, ma soltanto ai limitati fini del riconoscimento

all'apprendista del diritto all'indennità di anzianità (sent. 14

del 1970) e delle garanzie e forme dei licenziamenti individuali

(sent. 169 del 1973).

Di conseguenza, laddove residuino diversità tra i due rapporti,

non sarebbe illegittima una disciplina differenziata delle

corrispondenti situazioni.

In particolare, osserva come diversa e minore sia la misura della

retribuzione - rispetto a quella spettante al lavoratore subordinato

ordinario - che il datore di lavoro, congiuntamente all'insegnamento,

è tenuto a corrispondere all'apprendista; e poiché a tale ridotta

retribuzione corrisponderebbe una ridotta contribuzione a favore

degli enti gestori delle assicurazioni sociali, del tutto

giustificato sarebbe, e conforme all'art. 38 Cost., il riconoscimento

alla lavoratrice madre apprendista di una tutela previdenziale

inferiore a quella assicurata, nella medesima ipotesi, alla

lavoratrice qualificata.

Una volta riconosciuta la legittimità di questa tutela

differenziata, dovrebbe escludersi anche, sempre a parere

dell'Istituto, che le disposizioni impugnate violino gli altri

parametri costituzionali invocati.

4. - Con ordinanza del 19 novembre 1985 (r.o. 314/1986) il

Tribunale di Pisa ha sollevato questione di legittimità

costituzionale del medesimo art. 17, quarto comma l. 30 dicembre

1971, n.1204, in riferimento all'art. 3 Cost. A tal fine il Tribunale

asserisce che non potrebbe ovviarsi, mediante l'interpretazione

adeguatrice fatta propria dalla sentenza pretorile appellata, alla

evidente diseguaglianza determinata da tale disposizione con

l'impedire che - nonostante l'espressa entensione della tutela delle

lavoratrici madri anche alle apprendiste, operata dall'art. 1 della

stessa legge - sia riconosciuto a costoro il diritto all'indennità

giornaliera per maternità, in quanto non ricomprese nell'obbligo

dell'assicurazione contro la disoccupazione a causa della loro

qualifica di apprendiste.

5. - Nel giudizio non è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Si è costituito in giudizio l'I.N.P.S., svolgendo, a favore della

tesi della infondatezza della questione, argomentazioni simili a

quelle prospettate nel precedente giudizio e incentrate, in sostanza,

sulla diversità, almeno per certi aspetti, del rapporto di

apprendistato rispetto a quello di lavoro subordinato ordinario e

dunque sulla legittimità di un suo trattamento differenziato. Considerato in diritto

1. - L'art. 17 della legge 30 dicembre 1971, n.1204 garantisce

alla lavoratrice madre l'indennità giornaliera correlata al periodo

di astensione obbligatoria dal lavoro anche nelle ipotesi di

risoluzione del rapporto di lavoro, sospensione, assenza dal lavoro

senza retribuzione, disoccupazione. Per quanto in particolare

concerne il caso della disoccupazione, il secondo comma garantisce

l'indennità alla lavoratrice che all'inizio di detto periodo si

trovi disoccupata da non oltre sessanta giorni; il terzo comma

dispone poi che: "Qualora l'astensione obbligatoria dal lavoro abbia

inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di

lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio dell'astensione

obbligatoria, disoccupata e in godimento dell'indennità di

disoccupazione, essa ha diritto all'indennità giornaliera di

maternità anziché all'indennità ordinaria di disoccupazione"; il

quarto comma recita: "La lavoratrice che si trovi nelle condizioni

indicate dal precedente comma ma che non è in godimento

dell'indennità di disoccupazione perché nell'ultimo biennio ha

effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette

all'obbligo della assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto

all'indennità giornaliera di maternità, purché al momento

dell'astensione obbligatoria dal lavoro non siano trascorsi più di

180 giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, nell'ultimo

biennio che precede il suddetto periodo, risultino a suo favore ai

fini dell'assicurazione di malattia 26 contributi settimanali".

Infine il quinto comma prevede che la lavoratrice sospesa da oltre

sessanta giorni e in godimento del trattamento di integrazione

salariale a carico della Cassa integrazione guadagni, abbia diritto,

in luogo di tale trattamento, all'indennità giornaliera di

maternità.

L'art. 21 l. 19 gennaio 1955, n. 25 (come modificato dall'art. 3

l. 8 luglio 1956, n. 706), elencando le diverse forme di previdenza e

assistenza sociale obbligatoria estese ai lavoratori apprendisti, non

prevede l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

2. - Il Pretore di Crema dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 17, terzo e quarto comma della l. n. 1204 del 1971 e

dell'art. 21 della l. n. 25 del 1955 poiché non consentirebbero di

riconoscere alla lavoratrice apprendista disoccupata il diritto

all'indennità giornaliera di maternità; a suo avviso tale normativa

non sarebbe rispettosa dell'art. 3 Cost., perché determinerebbe una

ingiustificata disparità di trattamento in danno della lavoratrice

apprendista rispetto alla lavoratrice subordinata ordinaria, pur

essendo assimilabili i rispettivi rapporti di lavoro; confliggerebbe

inoltre con gli artt. 31 e 37 Cost., non consentendo di soddisfare le

esigenze di tutela della maternità e della lavoratrice madre ivi

contemplate; con l'art. 35 Cost. perché si tradurebbe in un

inammissibile ostacolo alla formazione ed all'elevazione

professionale dei lavoratori; con l'art. 38 Cost. poiché negherebbe

all'apprendista un mezzo di mantenimento in un periodo di inabilità

a qualsiasi attività lavorativa.

Questione non dissimile prospetta anche il Tribunale di Pisa, che

impugna solo il quarto comma dell'art. 17, in riferimento all'art. 3

Cost.

Data la stretta analogia delle questioni, i relativi giudizi

possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

3. - La doglianza dei giudici a quibus, per la esclusione della

lavoratrice apprendista disoccupata da oltre sessanta giorni dal

godimento dell'indennità di maternità per assenza obbligatoria,

discende, per un verso, dalla convinzione che, per il riconoscimento

del relativo diritto, il terzo comma dell'art. 17 richiederebbe, come

condizione essenziale, che la lavoratrice fruisca di quell'indennità

di disoccupazione che non compete viceversa alle apprendiste, alle

quali l'art. 21 della l. n. 25 del 1955 non riserva il diritto

all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione; per altro

verso, dalla convinzione che, a tenore del successivo quarto comma,

le uniche lavoratrici ammesse a percepire l'indennità di maternità

nonostante non fruiscano dell'indennità di disoccupazione sarebbero

quelle che tale mancata fruizione derivino dalle caratteristiche

oggettive delle lavorazioni cui erano addette (non soggette ad

obbligo assicurativo) e non già dalle loro condizioni soggettive,

quale, appunto, quella di apprendiste.

4. - Le questioni non sono fondate.

Ad avviso di questa Corte, le premesse interpretative sulle quali

poggia la doglianza in esame, che ha indotto le autorità remittenti

a sollevare le presenti questioni, non sono frutto di un corretto

procedimento ermeneutico, poiché trascurano di tenere in adeguata

considerazione i principi, anche di rango costituzionale, che

informano l'intera legge n.1204 del 1971.

Tale provvedimento legislativo, come questa Corte ha già avuto

occasione di osservare (sentenza n.1 del 1987) ha ampliato

sensibilmente, rispetto alla pur significativa legge 26 agosto 1950,

n. 860, il complesso delle provvidenze a favore della lavoratrice

madre, sulla base, ad un tempo, di una più sviluppata coscienza

della funzione sociale della maternità e della concorrente

considerazione degli interessi del bambino.

Espressione di tale impostazione è, tra l'altro, l'estensione

della sfera dei soggetti beneficiari della tutela a nuove categorie

di lavoratrici, secondo un processo che ha segnato la sua tappa più

recente nella l. 29 dicembre 1987, n. 546, che ha attribuito una

indennità di gravidanza e puerperio alle lavoratrici autonome.

Parallelamente, attraverso la più ampia rifrangenza dei principi

costituzionali, la legge del 1971 ha ampliato ulteriormente le

situazioni nelle quali la tutela è operante al di là di una

ristretta considerazione del rapporto di lavoro in atto, assicurando

alla lavoratrice misure di sostegno economico anche allorquando essa

si trovi nella condizione - particolarmente difficile sotto l'aspetto

economico e psicologico - di disoccupata, di assente dal lavoro senza

retribuzione o di sospesa; l'attribuzione, in simili casi, della

indennità giornaliera appare invero misura particolarmente opportuna

per attenuare gli effetti negativi che da quelle condizioni possono

derivare nel periodo finale della gestazione e in quello iniziale

della maternità.

5. - Per quanto in particolare concerne le apprendiste,

l'innovazione legislativa del 1971 sta non tanto nel loro inserimento

tra le destinatarie della tutela - già effettuato, con riferimento

alle misure della precedente l. n. 860 del 1950, dalla l. 9 gennaio

1963, n. 7 - quanto nel fatto che esse, a differenza che nel passato,

sono oggetto di specifica ed espressa menzione nella generale

categoria delle lavoratrici dipendenti, beneficiarie delle "norme

protettive" (art. 1) e, in virtù del richiamo dell'art. 13, del

corrispondente trattamento economico.

Ulteriore e significativa caratteristica della complessiva

posizione riconosciuta da questa legge alle apprendiste sta nel fatto

che esse sono indicate, al pari delle lavoratrici subordinate

"ordinarie", e senza distinzione o riserva alcuna, quali destinatarie

dell'intero sistema di provvidenze apprestato dalla legge medesima, a

differenza di altre lavoratrici (quelle a domicilio e le addette ai

servizi domestici e familiari), a favore delle quali invece sono

riconosciute soltanto singole e specifiche misure protettive.

Una simile equiparazione, tra le apprendiste e la generalità

delle lavoratrici dipendenti, non può non riverberarsi, in linea

interpretativa, su tutta la legge così come sui singoli istituti,

rendendo inaccettabile ogni operazione ermeneutica che restringa la

portata della protezione della maternità, introducendo

discriminazioni che la legge stessa nettamente respinge. Il

legislatore, sancendo in modo pieno tale equiparazione ha inteso

affermare che la peculiarità dell'apprendistato non può in ogni

caso comportare differenziazioni di trattamento o limitazioni di

protezione rispetto alla finalità di tutelare la maternità,

soprattutto nel periodo di cui tale tutela è maggiormente necessaria

e che coincide con l'astensione obbligatoria dal lavoro: e ciò sia

nel caso in cui il rapporto risulti in corso, sia in caso di

disoccupazione.

E d'altra parte, l'apprendistato è pur sempre un rapporto di

lavoro, sia pure speciale, assimilabile all'ordinario rapporto di

lavoro subordinato anche e soprattuto ai fini del riconoscimento di

forme di protezione del lavoratore imposte da norme costituzionali

(v. sentenze nn. 14 del 1970 e 169 del 1973) quale, senza alcun

dubbio, è quella qui oggetto di esame.

A simili decisive considerazioni non si può opporre l'argomento

che la legge stessa avrebbe inteso - collegando il godimento

dell'indennità di maternità alla fruizione dell'indennità di

disoccupazione - privare della prima le apprendiste poiché non

percepiscono la seconda.

Infatti, anche a prescindere dalla osservazione che il godimento,

da parte della lavoratrice disoccupata da oltre sessanta giorni,

della indennità di disoccupazione (come, peraltro, quello del

trattamento di integrazione salariale da parte della lavoratrice

sospesa), sembra preso in considerazione, dall'art. 17, non tanto

quale condizione essenziale per far sorgere il diritto all'indennità

di maternità, quanto piuttosto allo scopo di sancire che, nella

concorrenza delle due provvidenze, debba essere corrisposta quella

più conveniente per la lavoratrice, deve comunque e conclusivamente

ritenersi che, come ha di recente affermato la Suprema Corte di

Cassazione, l'estraneità all'evento disoccupazione di taluni

elementi peculiari del rapporto di apprendistato sia circoscritta,

quanto ai suoi effetti, alla mancata previsione della relativa

assicurazione e non può estendersi sino ad escludere il diritto

all'indennità di maternità che costituisce attuazione concreta di

una generale esigenza di tutela costituzionalmente rilevante. Va anzi

rilevato che la mancata possibilità di fruire dell'indennità di

disoccupazione comporta a maggior ragione - in relazione alla ratio e

agli scopi di tale tutela - che il trattamento di maternità competa

alle apprendiste disoccupate, che rimarrebbero altrimenti prive di

qualsiasi sostegno.

Così riconosciuto il diritto delle lavoratrici apprendiste,

mediante una interpretazione adeguatrice del terzo comma dell'art.

17, il riferimento al quarto comma si rivela inconferente, poiché

esso contempla una ipotesi particolare, che non concerne dette

lavoratrici.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni

di legittimità costituzionale degli artt. 17, terzo e quarto comma,

della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici

madri) e 21 della legge 19 gennaio 1955,

n. 25 (Disciplina dell'apprendistato, come mod. dall'art. 3 della

legge 8 luglio 1956, n. 706), in riferimento agli artt. 3, 31, 35, 37

e 38 Cost., sollevate dal Pretore di Crema e dal Tribunale di Pisa

con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, il 25

febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:276 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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