Corte costituzionale

Sentenza n. 132/1991

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 29/03/1991 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo

comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle

lavoratrici madri), promosso con ordinanza emessa il 3 aprile 1990

dal Pretore di Lucca nel procedimento civile vertente tra Meloni

Aurora e S.p.A. Esselunga Viareggio ed altro, iscritta al n. 595 del

registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di costituzione della S.p.A. Esselunga Viareggio e

dell'I.N.P.S.;

Udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 1991 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Uditi l'avvocato Nicola Pinto per S.p.A. Esselunga e l'avvocato

Gaspare Benenati per l'I.N.P.S.;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento civile vertente tra Meloni

Aurora e S.p.A. Esselunga Viareggio e altro, il Pretore di Lucca,

giudice del lavoro, ha sollevato d'ufficio - in riferimento agli

artt. 3, 31 e 37 Cost. - una questione di legittimità costituzionale

dell'art. 17, secondo comma, della legge n. 1204 del 1971 "nella

parte in cui esclude dal diritto alla percezione dell'indennità

giornaliera di maternità le lavoratrici con contratto di lavoro

part-time di tipo verticale su base annua, allorché il loro rapporto

di lavoro all'inizio del periodo di astensione obbligatoria sia

sospeso da oltre sessanta giorni".

Oggetto del giudizio a quo è la spettanza del diritto

all'indennità giornaliera di maternità della lavoratrice - legata

all'azienda da un rapporto di lavoro part-time verticale su base

annua, in cui le prestazioni lavorative erano concentrate nel periodo

maggio-ottobre - per la quale il periodo di astensione obbligatoria

di cui all'art. 4 della legge n. 1204 del 1971 coincideva con la

ripresa del periodo lavorativo ed avveniva dopo una sospensione

dell'attività superiore ai sessanta giorni.

Secondo il Pretore - poiché per consolidata opinione

giurisprudenziale il contratto part-time verticale sarebbe un

contratto di lavoro a tempo indeterminato in cui si alternano periodi

di vigenza e periodi di sospensione (non verificandosi qui lo scambio

lavoro-salario) - la lavoratrice, nel caso di specie, doveva dirsi

esclusa dal godimento dell'indennità di maternità poiché l'art.

17, secondo comma, non ne consente l'attribuzione, tra le altre, alle

lavoratrici che all'inizio del periodo di astensione obbligatoria, si

trovino sospese da più di sessanta giorni. Proprio questa esclusione

dal beneficio giustificherebbe i dubbi di costituzionalità della

disposizione impugnata. Essa infatti determinerebbe per tale via una

inammissibile disparità di trattamento della lavoratrice con

contratto part-time annuale rispetto sia alle lavoratrici con

contratto part- time orizzontale oppure verticale a base mensile o

settimanale (in cui i periodi di sospensione non superano i sessanta

giorni), sia alle lavoratrici a tempo pieno, lavoratrici che invece

conserverebbero, tutte, il diritto ai benefici previsti dalla legge

n. 1204 del 1971: l'esclusione dai medesimi benefici nel caso di specie sarebbe in contraddizione senza ragionevole motivo con la

sostanziale equiparazione dei contratti full-time e di tutti quelli

part-time, distinti soltanto per ciò che riguarda la commisurazione

della retribuzione.

La medesima ingiustificata esclusione, inoltre, penalizzando

pesantemente la lavoratrice madre, si tradurrebbe anche nella

violazione dei precetti costituzionali degli artt. 31 e 37 Cost.

2. - Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituita la

Esselunga S.p.A. ed ha presentato in prossimità dell'udienza una

memoria illustrativa, chiedendo una pronunzia di infondatezza della

questione. A suo avviso infatti, atteso il carattere volontario della

scelta del contratto part-time del tipo di quello di specie e,

conseguentemente, dell'assenza dal lavoro superiore ai sessanta

giorni, non potrebbe utilmente farsi richiamo alle sentenze di questa

Corte nn. 106 del 1980 e 332 del 1988, concernenti assenze determinate da esigenze connesse alla maternità.

Si è costituito in giudizio pure l'I.N.P.S., osservando che il

legislatore potrebbe legittimamente sottoporre a limiti e condizioni

l'attribuzione di provvidenze economiche alle lavoratrici madri,

purché nei limiti della razionalità; ciò è quanto accadrebbe

nella specie in cui il verificarsi o meno del decorso del periodo di

assenza o sospensione del lavoro fissato nell'art. 17, secondo comma,

sarebbe elemento idoneo a differenziare le situazioni e dunque a

giustificare una loro disciplina corrispondentemente diversa. Considerato in diritto

1. - Secondo l'art. 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, le

lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80%

della retribuzione per tutto il periodo di astensione obbligatoria

dal lavoro stabilita dagli artt. 4 e 5 della medesima legge.

L'art. 17, secondo comma, attribuisce il diritto a tale indennità

anche alle lavoratrici che, all'inizio del periodo di astensione

obbligatoria, si trovino sospese, assenti dal lavoro senza

retribuzione, ovvero disoccupate, ma solo se tra l'inizio della

sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto

periodo non siano trascorsi più di 60 giorni (nei quali non vanno

computati i giorni di assenza per malattia o infortunio, né, in

ragione di quanto deciso da questa Corte con sentenza n. 106 del

1980, quelli di assenza facoltativa ai sensi dell'art. 7, primo e

secondo comma, né, in ragione di quanto deciso da questa Corte con

sentenza n. 332 del 1988, i periodi di assenza di cui la lavoratrice

abbia fruito per accudire il minore a lei affidato in preadozione,

né infine, in ragione di quanto ritenuto dalla Corte di cassazione,

i periodi in cui la lavoratrice è stata collocata in aspettativa

sindacale).

Il Pretore di Lucca interpreta tale norma - in conformità

all'indirizzo enunciato dalla Corte di cassazione con sentenza n.

5668 del 9 novembre 1984 - nel senso che nei rapporti di lavoro a

tempo parziale annuo, che prevedono fasi di lavoro limitate ad alcuni

mesi dell'anno, l'indennità giornaliera di maternità non è dovuta

se il periodo di astensione obbligatoria inizia tra una fase di

lavoro e l'altra e dopo più di 60 giorni dalla cessazione della fase

di lavoro precedente.

Secondo il giudice a quo la norma, così intesa, determina una

disparità di trattamento non ragionevolmente giustificata tra le

lavoratrici a tempo parziale annuo e lavoratrici a tempo parziale

giornaliero, settimanale o mensile, nonché tra le prime e le

lavoratrici a tempo pieno. L'ingiustificata esclusione dal beneficio

in esame, per le pregiudizievoli conseguenze che essa determina, sul

piano economico, ma anche sul piano morale e familiare, a carico

della lavoratrice madre a tempo parziale annuo, si tradurrebbe anche

in una violazione degli artt. 31 e 37 della Costituzione.

2. - La questione è fondata.

L'indennità giornaliera di maternità prevista dall'art. 15 della

legge 30 dicembre 1971, n. 1204 è diretta a tenere indenne la donna

lavoratrice - sia pure in misura non completa - dalla perdita di

reddito lavorativo che altrimenti essa subirebbe a causa

dell'astensione dal lavoro per gravidanza e puerperio.

Proprio in ragione di tale sua natura indennitaria l'istituto

rappresenta puntuale attuazione sia di quella speciale, adeguata

protezione alla madre lavoratrice e a suo figlio, che è stabilita

dall'art. 37, primo comma, sia del principio di uguaglianza

sostanziale previsto dall'art. 3, secondo comma, della Costituzione.

Tale indennità, infatti, serve ad assicurare alla madre

lavoratrice la possibilità di vivere questa fase della sua esistenza

senza una radicale riduzione del tenore di vita che il suo lavoro le

ha consentito di raggiungere e ad evitare, quindi, che alla

maternità si ricolleghi uno stato di bisogno economico,

pregiudizievole per il benessere della donna e del bambino che sta

per nascere o che è nei suoi primi mesi di vita.

Nel contempo, l'indennità in esame contribuisce ad assicurare

alla donna lavoratrice il diritto di scegliere liberamente di essere

madre, senza che tale sua libertà sia di fatto limitata o

condizionata dalla prospettiva di una perdita del proprio reddito

lavorativo quale conseguenza della maternità.

La funzione di indennizzare la donna lavoratrice dalla perdita di

reddito lavorativo che altrimenti essa subirebbe per effetto della

maternità è propria dell'indennità in esame anche nelle varie

ipotesi in cui, a norma dell'art. 17 della legge, l'indennità stessa

viene riconosciuta pur in mancanza di un lavoro in atto al momento in

cui inizia il periodo di astensione obbligatoria.

In tali casi, infatti, l'indennità non muta la sua natura per

assumere il carattere di un mero sussidio o premio alla maternità:

se così fosse, non sarebbe giustificabile l'esclusione dal beneficio

delle donne non lavoratrici, ed invece il legislatore ha inteso

sopperire mediante servizi sociali alle particolari esigenze che

derivano dalla maternità, in sé considerata. Nei casi previsti

dall'art. 17, l'indennità giornaliera di maternità è, invece,

diretta ad indennizzare la donna lavoratrice per la perdita della

retribuzione ricavabile dal lavoro che essa avrebbe presumibilmente

potuto trovare o riprendere se non ne fosse stata impedita dalla

maternità e dal periodo di astensione obbligatoria dal lavoro che

essa comporta. Da ciò derivano le limitazioni del beneficio ai casi

in cui la preesistente cessazione dell'attività lavorativa non sia

da considerare - in virtù di meccanismi presuntivi dettati da

evidenti esigenze di semplificazione - una situazione ormai

definitiva, frutto di una scelta della lavoratrice o comunque

indipendente dalla maternità. Così è, appunto, per le ipotesi in

cui la brevità dell'intervallo di tempo intercorso tra la cessazione

del lavoro e l'inizio del periodo di astensione obbligatoria, oppure

il godimento dell'indennità di disoccupazione ovvero il collocamento

in Cassa integrazione guadagni o in aspettativa sindacale o altre

specifiche circostanze consentono di presumere che la lavoratrice

fosse ancora inserita nel circuito del lavoro allorquando il periodo

di astensione obbligatoria ha avuto inizio.

Questa essendo la funzione che è propria dell'istituto e che fa

dovuta attuazione, nei sensi già detti, del dettato costituzionale,

è chiaro che, rispetto ad essa, costituisce una palese incoerenza,

tale da determinare un'ingiustificabile disparità di trattamento,

l'esclusione del diritto all'indennità nei casi e nella misura in

cui, nei rapporti a tempo parziale annuo, il periodo di astensione

obbligatoria, pur iniziato dopo più di 60 giorni dalla fine della

precedente fase di lavoro, venga a coincidere con la prevista

successiva fase di ripresa dell'attività lavorativa. In siffatta

ipotesi, infatti, la lavoratrice, per effetto della maternità, viene

a perdere una retribuzione di cui avrebbe certamente - e non solo

probabilmente - goduto se non si fosse dovuta astenere dal lavoro in

ragione del suo stato.

Riguardo a tale ipotesi non è conferente l'argomento relativo al

carattere volontario della scelta del contratto a tempo parziale

annuo, dal momento che qui non è questione di considerare se il

protrarsi della sospensione del lavoro oltre il sessantesimo giorno

induca ad escludere in via presuntiva il nesso di causalità tra

l'inizio del periodo di astensione obbligatoria e la perdita di un

reddito lavorativo potenziale: tale nesso di causalità, nell'ipotesi

in esame, esiste per definizione e riguarda non già la perdita di

una probabilità di reddito, ma la perdita di un reddito effettivo e

attuale.

Questa Corte, del resto, ha già rilevato, nella sentenza n. 160

del 1974, che la disoccupazione conseguente al periodo di sosta, nei

rapporti di lavoro analoghi a quello qui considerato, non può

ritenersi volontaria per il lavoratore in conseguenza del fatto di

aver volontariamente accettato quel tipo di attività, il più delle

volte imposta dalle condizioni del mercato del lavoro: sicché - alla

stregua di quanto affermato nella medesima sentenza - la lavoratrice,

rimasta priva di lavoro durante il periodo intercorrente tra una fase

di lavoro e l'altra di un rapporto a tempo parziale annuo, può

senz'altro acquisire, in tale periodo, il diritto all'indennità di

disoccupazione allorché sussistano gli altri requisiti dai quali

tale diritto prende vita, tra i quali l'iscrizione nelle liste di

collocamento. Tale indennità viene sostituita dall'indennità

giornaliera di maternità, a norma del terzo comma dell'art. 17,

anche se il periodo di astensione obbligatoria ha inizio più di 60

giorni dopo la cessazione della precedente fase di lavoro.

Nei casi in cui, invece, nell'intervallo tra una fase di lavoro e

l'altra, la lavoratrice non sia nella condizione di godere

dell'indennità di disoccupazione, trova giustificatamente

applicazione, per la durata di tale intervallo, la regola posta

dall'art. 17, secondo comma.

Ma allorquando il periodo di astensione obbligatoria, iniziato

durante l'intervallo, viene a coprire anche, in tutto o in parte,

l'arco di tempo previsto come fase di lavoro, escludere il diritto

della lavoratrice all'indennità giornaliera di maternità significa

operare una irrazionale e ingiustificata disparità di disciplina

rispetto alla norma principale ed originaria che prevede tale

indennità per ogni altra ipotesi di assenza dal lavoro direttamente

determinata dall'obbligo di astensione previsto dagli artt. 4 e 5

della legge. Significa, anche, per quanto già si è detto,

pregiudicare il diritto di questa categoria di lavoratrici di godere

alla pari delle altre di quella speciale adeguata protezione che

l'ordinamento è tenuto ad assicurare alla donna lavoratrice specie

in occasione della maternità; e vuole dire, infine, comprimere la

loro libertà di scegliere di diventare madri, senza essere

condizionate dal timore di dover sacrificare, per questa scelta, il

diritto a quel reddito che esse hanno acquisito con il loro lavoro.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 17, secondo

comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle

lavoratrici madri), nella parte in cui, per le lavoratrici con

contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale su base annua,

allorquando il periodo di astensione obbligatoria abbia inizio più

di 60 giorni dopo la cessazione della precedente fase di lavoro,

esclude il diritto all'indennità giornaliera di maternità, anche in

relazione ai previsti successivi periodi di ripresa dell'attività

lavorativa.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 marzo 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:132 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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