Corte costituzionale

Sentenza n. 405/2001

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/12/2001 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, primo

comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle

lavoratrici madri), promosso con ordinanza emessa il 14 marzo 2000

dal Tribunale di Prato nel procedimento civile vertente tra Mei

Antonella contro poste italiane S.p.a., iscritta al n. 280 del

registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 23, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di costituzione di Mei Antonella;

Udito nell'udienza pubblica del 6 novembre 2001 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale di Prato, con ordinanza emessa il 14 marzo

2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 31 e 37 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 17,

primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle

lavoratrici madri), il quale esclude la corresponsione

dell'indennità di maternità nell'ipotesi di licenziamento per

giusta causa che si verifichi durante i periodi di interdizione dal

lavoro.

Il Tribunale premette in fatto di essere stato adito da una

dipendente delle poste italiane S.p.a., la quale chiedeva che le

fosse corrisposta l'indennità di maternità nei periodi di

astensione obbligatoria, assumendo di essere stata licenziata per

giusta causa durante il periodo di interdizione anticipata dal lavoro

e di non aver percepito la relativa indennità, in quanto l'art. 17,

primo comma, della legge n. 1204 del 1971, applicato dal datore di

lavoro, esclude appunto tale diritto in caso di licenziamento per

giusta causa.

Il giudice a quo afferma che la disposizione in oggetto appare

contraddistinta da un intento punitivo in palese contrasto con il

carattere assistenziale dell'indennità e con le ragioni di ordine

pubblico poste a tutela della lavoratrice madre, che si fondano sullo

stato obiettivo della gravidanza e che trascendono l'interesse e il

merito delle persone. Pertanto, ad avviso del rimettente, la norma in

esame si porrebbe in contrasto con l'art. 31, secondo comma, della

Costituzione, che impone alla Repubblica la protezione della

maternità e dell'infanzia, nonché con l'art. 37, primo comma, che

assicura alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione e

garantisce alla donna lavoratrice le condizioni che le consentono

l'adempimento della sua essenziale funzione familiare.

Il giudice rimettente ravvisa inoltre un contrasto con il

principio di eguaglianza, che deriva dalla comparazione tra il primo

ed il secondo comma della stessa disposizione, poiché quest'ultimo

garantisce il godimento dell'indennità anche alle lavoratrici

disoccupate, senza distinguere in ordine alle ragioni del

licenziamento, purché non siano trascorsi più di sessanta giorni

tra l'inizio della disoccupazione e quello dell'astensione. Vi

sarebbe una ingiustificata ed illogica disparità di trattamento fra

la previsione del diritto all'indennità della lavoratrice licenziata

per giusta causa nei sessanta giorni precedenti l'inizio

dell'astensione e la esclusione della medesima indennità nei

confronti della lavoratrice licenziata per giusta causa durante il

periodo di astensione obbligatoria.

2. - Si è costituita la ricorrente nel giudizio a quo insistendo

per l'accoglimento della questione.

La difesa della detta parte afferma che la tutela della

maternità, costituente lo scopo della legge n. 1204 del 1971,

incontra dei limiti legati alla sussistenza del rapporto o ai casi in

cui questo sia stato da poco interrotto. In particolare, il secondo

comma dell'art. 17, stabilendo una correlazione tra il diritto al

trattamento di maternità e il versamento della contribuzione, pone

un limite temporale tra la cessazione del rapporto e l'inizio

dell'astensione, che può dilatarsi solo per effetto del godimento di

trattamenti connessi ai versamenti contributivi ovvero alla

sussistenza di un numero minimo di contributi versati. In tale

sistema, l'esclusione del trattamento di maternità per le

lavoratrici licenziate per giusta causa risulterebbe incongrua,

soprattutto ove si rilevi che essa appare dettata da un intento

punitivo, che estende i propri effetti anche sul nascituro; e ciò in

palese contrasto con il dettato costituzionale e particolarmente con

gli artt. 2, 3, 29, 31 e 37 della Costituzione.

Infine la difesa della ricorrente sostiene che, ai fini della

corresponsione del trattamento di maternità, la causa della

cessazione del rapporto dovrebbe ritenersi irrilevante, dal momento

che l'indennità è stata riconosciuta anche alle lavoratrici

autonome. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Prato dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 17, primo comma, della legge 30 dicembre

1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri) - successivamente

trasfuso nell'art. 24 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151

(Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e

sostegno della maternità e della paternità, a norma

dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) - perché tale

norma non prevede la corresponsione dell'indennità di maternità

nell'ipotesi di licenziamento per colpa grave della lavoratrice,

costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro,

che si verifichi durante i periodi di interdizione dal lavoro. Questa

esclusione determinerebbe, ad avviso del rimettente, la violazione

degli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione, per la disparità di

trattamento che si attuerebbe tra le lavoratrici madri in relazione

alla causa del licenziamento e per la lesione dei principi

costituzionali che proteggono la maternità e l'infanzia e che

impongono una speciale adeguata tutela della madre lavoratrice e del

bambino.

2. - La questione è fondata.

L'art. 17 della legge n. 1204 del 1971 prevede la corresponsione

dell'indennità di maternità in una serie di ipotesi nelle quali il

rapporto di lavoro venga a cessare nel corso del periodo di

astensione obbligatoria ovvero non sia più in atto già nel momento

iniziale di tale periodo. In particolare, l'indennità è dovuta nei

casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'art. 2,

lettere b) e c), che si verifichino durante i periodi di interdizione

dal lavoro (cessazione dell'attività dell'azienda cui è addetta la

lavoratrice, ultimazione della prestazione per la quale la

lavoratrice è stata assunta, scadenza del termine); e, in presenza

di specifici requisiti temporali, essa è corrisposta anche alle

lavoratrici che all'inizio del periodo di astensione obbligatoria si

trovino ad essere sospese, assenti senza retribuzione, ovvero

disoccupate.

L'ipotesi del licenziamento per colpa grave della lavoratrice,

costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro,

è invece esclusa ai fini dell'attribuzione dell'indennità di

maternità dalla norma in esame; onde la necessità di verificarne la

conformità a Costituzione.

2.1. - Nelle numerose pronunce in tema di tutela delle

lavoratrici madri (si vedano, tra le tante, le sentenze n. 361 del

2000, n. 310 del 1999, n. 423 del 1995, n. 132 del 1991), questa

Corte ha posto in rilievo la duplice finalità del sostegno economico

alle lavoratrici nei periodi di astensione obbligatoria, consistente

nella necessità di tutelare la salute della donna e del nascituro

(soprattutto attraverso lo strumento dell'astensione dal lavoro) e di

evitare che la maternità possa soffrire a causa del bisogno

economico; ha poi affermato che la protezione del valore della

maternità può essere attuata con interventi legislativi di

contenuto e modalità anche diversi in relazione alle caratteristiche

di ciascuna delle situazioni considerate, ritenendo legittima la

modulazione della disciplina purché non risolventesi in una

ingiustificata esclusione di ogni forma di tutela.

Queste argomentazioni devono invocarsi anche in relazione alla

mancata attribuzione dell'indennità di maternità nell'ipotesi di

licenziamento della lavoratrice, previsto dall'art. 2, lettera a),

della legge n. 1204 del 1971.

La tutela della maternità, bene protetto dal legislatore

attraverso le molteplici misure contenute nella legge in esame, non

può venir meno in relazione alle cause di risoluzione del rapporto

di lavoro.

Gli interventi legislativi succedutisi in materia attestano come

il fondamento della protezione sia sempre più spesso e sempre più

nitidamente ricondotto alla maternità in quanto tale e non più,

come in passato, solo in quanto collegata allo svolgimento di

un'attività lavorativa subordinata; oltre ai casi contemplati dalla

legge n. 1204 del 1971, nei quali l'indennità è corrisposta pur in

assenza di un rapporto lavorativo in atto, deve ricordarsi come il

trattamento di maternità sia stato esteso alle lavoratrici autonome

e alle libere professioniste dalle leggi 29 dicembre 1987, n. 546, e

11 dicembre 1990, n. 379; e ancora che a sostegno della maternità è

stata prevista la concessione di un assegno nei casi di limitate

risorse economiche del nucleo familiare di appartenenza della madre

(art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; art. 49 della legge

23 dicembre 1999, n. 488; art. 80 della legge 23 dicembre 2000,

n. 388; art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).

La speciale protezione della maternità, che gli artt. 31 e 37

della Costituzione assicurano, non può ritenersi attuata dalla norma

in esame, la quale esclude il diritto all'indennità in funzione

della ragione del licenziamento, cui è in tal modo attribuito

rilievo preponderante rispetto allo stato oggettivo della gravidanza

e del puerperio. Né può considerarsi rispettato dalla norma

impugnata il principio di ragionevolezza, non essendo giustificabile

il pregiudizio derivante dalla negazione di qualunque trattamento di

maternità; mentre il fatto che ha dato causa al licenziamento trova

comunque in esso efficace sanzione.

Deve pertanto dichiararsi l'illegittimità costituzionale

dell'art. 17, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,

nella parte in cui esclude la corresponsione dell'indennità di

maternità nell'ipotesi di licenziamento prevista dalla lettera a)

dell'art. 2 della medesima legge.

2.2. - La dichiarazione di illegittimità costituzionale deve poi

estendersi, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

all'art. 24 del testo unico n. 151 del 2001, nel quale è stato

trasfuso il contenuto della disposizione impugnata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, primo

comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle

lavoratrici madri), nella parte in cui esclude la corresponsione

dell'indennità di maternità nell'ipotesi prevista dall'art. 2,

lettera a), della medesima legge;

Dichiara in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 1, del

decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle

disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della

maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge

8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui esclude la corresponsione

dell'indennità di maternità nell'ipotesi prevista dall'art. 54,

comma 3, lettera a), del medesimo decreto legislativo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:405 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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