Art. 35 — Reclutamento del personale (Art. 36, commi da 1 a 6 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del d.lgs. n. 80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2, comma 2-ter del decreto legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art. 36-bis del d.lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 23 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del d.lgs n. 267 del 2000

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L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:

  • a)tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalita' richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
  • b)mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalita'. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilita' della invalidita' con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
  • a)adeguata pubblicita' della selezione e modalita' di svolgimento che garantiscan9 l'imparzialita' e assicurino economicita' e celerita' di espletamento, ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
  • b)adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
  • c)rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e lavoratori;
  • d)decentramento delle procedure di reclutamento;
  • e)composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:
  • a)con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;
  • b)per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'amministrazione che emana il bando. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio 2013, sono dettati modalita' e criteri applicativi del comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma 3-bis costituiscono principi generali a cui devono conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. ((Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici.)) Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali ((e alle relative assunzioni)) e' concessa, in sede di approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, secondo i rispettivi ordinamenti. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, l'autorizzazione di cui al presente comma e' concessa in sede di approvazione dei Piani triennali di attivita' e del piano di fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, di cui all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unita', inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti dall'articolo 36. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di economicita', sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei ministri. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalita'. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi. 60 Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici e' garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato. 27 Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 31 dicembre 2007, n.248 convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31

27

Il D.L. 31 dicembre 2007, n.248 convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 ha disposto (con l'art. 24-quater, comma 1) che "In deroga alla disposizione di cui all'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per far fronte alle esigenze relative alla prevenzione degli infortuni e delle morti sul lavoro, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato ad utilizzare la graduatoria formata in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici per esami a complessivi 795 posti di ispettore del lavoro, indetti con decreto direttoriale 15 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 93 del 23 novembre 2004, fino al 10 dicembre 2010."

D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2014, n. 106

60

Il D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, ha disposto (con l'art. 15, comma 2-ter) che "Per le medesime finalita' di cui al comma 2-bis nonche' al fine di assicurare la piena funzionalita' degli istituti del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, la durata temporale dell'obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione, di cui all'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il personale in servizio di ruolo nel medesimo Ministero, e' di tre anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi".

Testo in vigore dal 19 agosto 2014 al 10 dicembre 2016

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 35, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 8064/2026

    1 aprile 2026

    In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il mancato rispetto delle quote di riserva, imposte per legge, rende invalida la graduatoria dei vincitori e determina la nullità del contratto di lavoro stipulato per il posto che doveva essere assegnato ad un riservatario, dovendosi ritenere che l'art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nel prevedere un'automatica incidenza sul rapporto della pronuncia che accerta la violazione delle norme inerenti l'assunzione, configuri non già il vizio dell'annullabilità, ma quello, rilevabile d'ufficio, della nullità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva rigettato l'impugnazione del provvedimento di decadenza dall'assunzione dell'ex allievo di una scuola militare, escludendo l'idoneità di tale titolo per l'accesso alla quota di riserva destinata a chi è stato "congedato senza demerito", la quale presuppone lo svolgimento di un servizio attivo nell'ambito dell'amministrazione militare).

    Art. 35 · Art. 97 cost. · Art. 1418 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 306 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 19849/2025

    17 luglio 2025

    In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la scelta dell'amministrazione di avvalersi dello scorrimento della graduatoria degli idonei di un precedente concorso per la copertura di posti vacanti equivale, a tutti gli effetti, alla determinazione di procedere a nuove assunzioni, sicché anche per tale scorrimento si pone l'obbligo di rispettare la quota di riserva prevista dalla l. n. 68 del 1999, ferma restando la necessità di considerare i requisiti di validità vigenti al momento della determinazione assunta dall'amministrazione.

    Art. 35 · Art. 3 Norme per il diritto al lavoro dei disabili · Art. 7 Norme per il diritto al lavoro dei disabili · Art. 16 Norme per il diritto al lavoro dei disabili

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 284 ↗

Tutte le 6 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 93/2026

    Parametro
    28 maggio 2026

    1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 19, lettera b), della legge della Regione Sardegna 11 settembre 2025, n. 24 (Assestamento di bilancio 2025-2027 e variazioni di bilancio in base alle disposizioni di cui agli articoli 50 e 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, riconoscimento di debiti fuori b…

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 35 TU pubblico impiego · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 83/2026

    Parametro
    19 maggio 2026

    1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge della Regione Valle d'Aosta 26 maggio 2025, n. 15 (Revisione organica della disciplina regionale in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e di segretari degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 5 agosto 2014, n. 6, e 12 marzo 2002, n. 1), nella parte in cui inserisce l'art. 20-sexies nella legg…

    Art. 3 cost. · Art. 5 cost. · Art. 114 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 79/2024

    Parametro
    7 maggio 2024

    riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2023, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2023-2025), promosse, in riferimento agli artt. 97, q…

    Art. 97 cost. · Art. 117 cost. · Art. 35 TU pubblico impiego · Art. 19 Testo unico societa' a partecipazione pubblica

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

33 versioni dal 2001

2001oggi
  1. 31 dicembre 2025 — oggiin vigoreper 10 mesi
  2. 14 maggio 2025 — 31 dicembre 2025per 8 mesi
  3. 15 marzo 2025 — 14 maggio 2025per 2 mesi
  4. 28 dicembre 2024 — 15 marzo 2025per 3 mesi
  5. 2 marzo 2024 — 28 dicembre 2024per 10 mesi
  6. 17 agosto 2023 — 2 marzo 2024per 7 mesi
  7. 22 giugno 2023 — 17 agosto 2023per un mese
  8. 30 giugno 2022 — 22 giugno 2023per 12 mesi
  9. 1 gennaio 2022 — 30 giugno 2022per 6 mesi
  10. 8 agosto 2021 — 1 gennaio 2022per 5 mesi
  11. 10 giugno 2021 — 8 agosto 2021per un mese
  12. 10 marzo 2020 — 10 giugno 2021per un anno
  13. 1 marzo 2020 — 10 marzo 2020per 9 giorni
  14. 1 gennaio 2020 — 1 marzo 2020per 2 mesi
  15. 30 giugno 2019 — 1 gennaio 2020per 6 mesi
  16. 1 maggio 2019 — 30 giugno 2019per 2 mesi
  17. 23 marzo 2019 — 1 maggio 2019per un mese
  18. 13 febbraio 2019 — 23 marzo 2019per un mese
  19. 1 gennaio 2019 — 13 febbraio 2019per un mese
  20. 20 novembre 2018 — 1 gennaio 2019per un mese
  21. 22 giugno 2017 — 20 novembre 2018per un anno
  22. 10 dicembre 2016 — 22 giugno 2017per 6 mesi
  23. 19 agosto 2014 — 10 dicembre 2016per 2 anni
  24. 31 luglio 2014 — 19 agosto 2014per 19 giorni
  25. 31 ottobre 2013 — 31 luglio 2014per 9 mesi
  26. 1 gennaio 2013 — 31 ottobre 2013per 10 mesi
  27. 15 novembre 2009 — 1 gennaio 2013per 3 anni
  28. 1 marzo 2008 — 15 novembre 2009per un anno
  29. 1 gennaio 2008 — 1 marzo 2008per 2 mesi
  30. 12 marzo 2006 — 1 gennaio 2008per un anno
  31. 1 gennaio 2006 — 12 marzo 2006per 2 mesi
  32. 1 gennaio 2005 — 1 gennaio 2006per un anno
  33. 9 maggio 2001 — 1 gennaio 2005testo originarioper 4 anni

Che cosa è cambiato dal 19 agosto 2014

Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 2014 al 19 agosto 2014. 60 parole tolte, 38 parole aggiunte.

… dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. tolto: Per le aggiunto: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, tolto: le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e gli aggiunto: delle agenzie e degli enti pubblici non economicitolto: , con organico superiore alle 200 unita', l'avvio delle procedure concorsuali e' subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali aggiunto: e alle relative assunzioni e' concessa, in sede di approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art35 · fonte del testo

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