Corte costituzionale

Ordinanza n. 384/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/12/2001 · relatore Riccardo Chieppa

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del

decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57 (Disposizioni urgenti per i

ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui

all'art. 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonché in

materia di conferimento di supplenze al personale non docente della

scuola), convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1987,

n. 158, promossi con due ordinanze emesse il 27 settembre 2000 dal

Tribunale amministrativo regionale della Puglia - sezione staccata di

Lecce - sui ricorsi proposti da De Mauro Antonio e da De Vitiis

Salvatore contro l'Università degli Studi di Lecce, iscritte ai

nn. 117 e 118 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 8, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 2001 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che con due ordinanze di identico contenuto (r.o.

nn. 117 e 118 del 2001), emesse in data 27 settembre 2000, nel corso

di altrettanti procedimenti originati dai ricorsi proposti innanzi al

Tribunale amministrativo regionale della Puglia - sezione staccata di

Lecce - da due soggetti iscritti all'Albo degli avvocati presso la

Corte d'appello di Lecce nei confronti dei decreti con i quali il

Magnifico Rettore della locale università, che li aveva nominati

ricercatori universitari presso la Facoltà di giurisprudenza per un

triennio, a decorrere dal 1 settembre 2000, nel determinare l'intera

retribuzione, aveva implicitamente respinto l'istanza prodotta dai

ricorrenti intesa alla instaurazione di un rapporto a tempo parziale

al fine di poter proseguire l'attività forense, il predetto Collegio

ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del

decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57 (Disposizioni urgenti per i

ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui

all'art. 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonché in

materia di conferimento di supplenze al personale non docente della

scuola), convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1987,

n. 158;

che detta norma vieta ai ricercatori universitari, sino al

superamento del giudizio di conferma, lo svolgimento di attività

libero-professionali, consentite, invece, ai ricercatori confermati;

che, ad avviso del Collegio rimettente, detta limitazione

integrerebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto

alla posizione del ricercatore confermato, nonché alle altre

posizioni funzionali del personale docente dell'università, in

contrasto con l'art. 3 della Costituzione, oltre a determinare un

vulnus ai principi consacrati nell'art. 97 della Carta

costituzionale;

che nelle ordinanze si rileva, al riguardo, che la legge

23 dicembre 1996, n. 662, consentendo il tempo parziale per tutti i

rapporti di impiego con la pubblica amministrazione, ha ammesso la

possibilità in via generale di esercizio di attività libero

professionale, fatte salve le eccezioni espressamente previste da

norme speciali;

che, pertanto, la sopravvivenza nel sistema della

disposizione impugnata, in quanto norma speciale e di settore, appare

al giudice rimettente fuori discussione;

che, peraltro, premesso che, secondo la ratio legis

desumibile dalla legge n. 662 del 1996 (art. 1, comma 57), il

ricercatore universitario non confermato non opera nell'ambito dei

compiti di sicurezza dello Stato, né involge nella sua attività

interessi e funzioni dello Stato rientranti tra quelle indicate nella

stessa legge citata, il Tar lamenta la irragionevolezza di un

trattamento differenziato e deteriore riservato ai ricercatori

universitari non confermati, anche in considerazione della

eccezionalità di tale limitazione all'accesso a tempo parziale

rispetto ai principi generali che regolano le incompatibilità del

personale docente dell'università, ed avuto riguardo altresì alla

sostanziale omogeneità delle funzioni svolte dal ricercatore non

confermato rispetto a quello confermato;

che nei giudizi introdotti con le anzidette ordinanze è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la

inammissibilità o la infondatezza della questione sollevata, ponendo

in rilievo, sotto il primo profilo, la mera enunciazione del

contrasto della norma impugnata con l'art. 97 della Costituzione, e

la genericità dell'affermazione, addotta dal Collegio rimettente a

sostegno della denunciata disparità di trattamento, della

sostanziale omogeneità delle funzioni svolte dal ricercatore non

ancora confermato rispetto a quello confermato;

che, nel merito, l'Avvocatura sottolinea la diversa posizione

organica di attesa di conferma in ruolo o di avvenuta conferma, che

caratterizza le figure poste a raffronto, e che, si osserva nelle

memorie, non è priva di conseguenze sul piano delle funzioni, solo

ai ricercatori confermati riferendosi le disposizioni del secondo

comma dell'art. 32 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, integrate

dall'art. 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, né sarebbe

arbitraria la scelta del legislatore di richiedere ai ricercatori,

fino al superamento del giudizio di conferma, di operare a tempo

pieno nella prospettiva della migliore e più completa formazione

professionale finalizzata al definitivo inserimento nella

organizzazione universitaria.

Considerato che, avuto riguardo alla identità delle questioni

sollevate con le due ordinanze, i relativi giudizi vanno riuniti per

essere decisi con un unico provvedimento;

che risultano diverse la posizione organica e di status, ed,

in parte, di funzioni del ricercatore universitario non confermato

rispetto a quello confermato (v. artt. 31, 32, secondo comma, 33, e

34, settimo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382; art. 12 della

legge 19 novembre 1990, n. 341), così come diversa è la funzione

del primo periodo di attività di ogni soggetto che si inserisce per

la prima volta in un rapporto con un organismo di ricerca o di

cultura o di attività di alta specializzazione, per il periodo

iniziale di prova o di attesa della conferma;

che non risulta la manifesta irragionevolezza né la palese

arbitrarietà della scelta discrezionale del legislatore di

pretendere un iniziale periodo di attività a tempo pieno, con

esclusione, in attesa del superamento del giudizio di conferma (o di

prova), di attività libero-professionali connesse alla iscrizione ad

albi, esterne alle attività proprie o convenzionate della struttura

di appartenenza;

che, in altri termini, il legislatore ha inteso stabilire,

con una disposizione speciale per i ricercatori universitari - in

linea con la specialità del rapporto di impiego dei professori e

ricercatori universitari (art. 2, comma 5, del decreto legislativo

3 febbraio 1993, n. 29) - in attesa del superamento del giudizio di

conferma - tre anni più due in caso di un primo giudizio sfavorevole

-, la esclusività temporanea dell'attività (attività di ricerca e

scientifica, compiti didattici integrativi) nell'ambito della

struttura universitaria in cui è incardinato il ricercatore stesso,

in modo che questi non sia distratto, nel primo periodo di formazione

e di prova, per effetto dello svolgimento di attività professionali

esterne;

che la non palese arbitrarietà della scelta del legislatore

risulta confermata dal rilievo dei profili finanziari ed

organizzatori privatistici assunti in via generale dal legislatore

nel consentire a dipendenti delle pubbliche amministrazioni il tempo

parziale e l'iscrizione in albi professionali (art. 1, comma 56 e

seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; art. 39, comma 18,

della legge 27 dicembre 1997, n. 449; decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, artt. 35 e 36); mentre nel settore dei ricercatori

universitari possono ragionevolmente essere considerate prevalenti,

nel periodo che precede la valutazione della attività scientifica e

di didattica integrativa svolta nel triennio, esigenze di verifica

attitudinale e di formazione iniziale alla ricerca e alla didattica;

che di conseguenza la questione di legittimità

costituzionale è manifestamente infondata sia sotto il profilo

dell'art. 3, che dell'art. 97 Costituzione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge

2 marzo 1987, n. 57 (Disposizioni urgenti per i ricercatori

universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'art. 29,

comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonché in materia di

conferimento di supplenze al personale non docente della scuola),

convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1987, n. 158,

sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal

Tribunale amministrativo regionale della Puglia - sezione staccata di

Lecce - con le due ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:384 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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