Art. 144 — Processo in cui è parte un fallimento

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Nel processo in cui e' parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non e' disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio.

Testo in vigore dal 15 giugno 2002 al 11 luglio 2024

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 144, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 12584/2026

    4 maggio 2026

    In tema di patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti in cui è parte il fallimento, la liquidazione dei compensi spettanti al difensore compete, in via generale, all'autorità giudiziaria che ha proceduto, ai sensi degli artt. 82 e 83 del d.P.R. n. 115 del 2002, trovando tale disciplina applicazione anche nei casi di ammissione ex lege del fallimento al beneficio ai sensi dell'art. 144 del medesimo d.P.R.; costituisce eccezione la competenza del giudice delegato, limitata all'ipotesi in cui i compensi gravino sulla procedura, ai sensi dell'art. 25, comma 1, n. 6), l.fall., in ragione della necessità di una valutazione unitaria dell'attività svolta nell'interesse del fallimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia che aveva ritenuto competente il giudice delegato alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore di una società fallita ammessa al patrocinio a spese dello Stato, trattandosi di compensi non gravanti sulla procedura, ma sull'Erario, con conseguente competenza del giudice del processo cautelare in cui l'attività era stata svolta).

    Art. 144 · Art. 82 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 83 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 25 fallimento

    Rassegna di maggio 2026, p. 69 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 121/2024

    Ha colpito questo articolo
    4 luglio 2024

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli art. 3, secondo comma, e 24 Cost., l’art. 144 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata, quando il giudice delegato abbia autorizzato la costituzione in un giudizio e abbia attestato la mancanza di attivo per le spese. È irragionevole differenziare la disciplina delle procedure di liquidazione giudiziale e di liquidazione controllata, connotate dalla stessa struttura, aventi la medesima funzione (comporre i rapporti tra creditori e debitore attuando la par condicio creditorum) e volte, entrambe, a garantire l’accesso a misure di carattere esdebitatorio (che rendono inesigibili i debiti rimasti insoddisfatti nell’ambito della procedura, consentendo al debitore l’utile ricollocamento all’interno del sistema economico e sociale, senza il peso delle pregresse esposizioni, pur a fronte di un adempimento solo parziale rispetto al passivo maturato). Ne consegue che, nell’omogeneità degli interessi perseguiti, l’effettività del diritto inviolabile di difesa deve essere riconosciuta anche alla procedura di liquidazione controllata che sia sprovvista di attivo per le spese, dovendo essa, comunque, assicurare il miglior soddisfacimento dei creditori. (Precedente: S. 245/2019).

    Art. 144 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 146 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art144 · fonte del testo

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