Art. 146 — Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese

Nella procedura fallimentare, che e' la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, se tra i beni compresi nel fallimento non vi e' denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario. Sono spese prenotate a debito:

  • a)l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
  • b)l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
  • c)il contributo unificato;
  • d)i diritti di copia. Sono spese anticipate dall'erario:
  • a)le spese di spedizione o l'indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio;
  • b)le indennita' e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;
  • c)le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato;
  • d)le spese per gli strumenti di pubblicita' dei provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. 7 Le spese prenotate a debito o anticipate sono recuperate, appena vi sono disponibilita' liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo. Il giudice delegato assicura il tempestivo recupero. 93
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

7

La Corte costituzionale, con sentenza 20-28 aprile 2006, n. 174 (in G.U. 1a s.s. 3/5/2006, n. 18) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 146, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), nella parte in cui non prevede che sono spese anticipate dall'Erario "le spese ed onorari" al curatore."

Corte Costituzionale

93

La Corte Costituzionale, con sentenza 21 maggio - 4 luglio 2024, n. 121 (in G.U. 1ª s.s. 10/07/2024, n. 28), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 146 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle spese della procedura di liquidazione controllata".

Testo vigente dal 11 luglio 2024

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 121/2024

    Ha colpito questo articolo
    4 luglio 2024

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli art. 3, secondo comma, e 24 Cost., l’art. 146 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle spese della procedura di liquidazione controllata, quali le spese per il contributo unificato, quelle per le imposte di bollo, di registro, ipotecaria e catastale, le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile e i diritti di copia. È irragionevole differenziare la disciplina delle procedure di liquidazione giudiziale e di liquidazione controllata, connotate dalla stessa struttura, aventi la medesima funzione (comporre i rapporti tra creditori e debitore attuando la par condicio creditorum) e volte, entrambe, a garantire l’accesso a misure di carattere esdebitatorio (che rendono inesigibili i debiti rimasti insoddisfatti nell’ambito della procedura, così da consentire al debitore l’utile ricollocamento all’interno del sistema economico e sociale, senza il peso delle pregresse esposizioni, pur a fronte di un adempimento solo parziale rispetto al passivo maturato). Ne consegue che, nell’omogeneità degli interessi perseguiti, l’effettività del diritto inviolabile di difesa deve essere riconosciuta anche alla procedura di liquidazione controllata che sia sprovvista di attivo per le spese, dovendo essa, comunque, assicurare il miglior soddisfacimento dei creditori. (Precedente: S. 245/2019).

    Art. 144 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 146 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 174/2006

    Ha colpito questo articolo
    28 aprile 2006

    Illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., dell'art. 146, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui non prevede che sono spese anticipate dall'Erario "le spese ed onorari" al curatore della procedura fallimentare. In presenza di un sistema che prevede l'anticipazione da parte dell'Erario di spese ed onorari ad ausiliari del magistrato e di una norma (art. 39 legge fall.) che enuncia il diritto del curatore al compenso per l'attività svolta, è manifestamente irragionevole che l'esclusione dell'anticipazione da parte dell'Erario delle spese e degli onorari riguardi il solo curatore. La volontarietà e non obbligatorietà dell'incarico e la non assimilabilità della posizione del curatore a quella del lavoratore non escludono il diritto al compenso, né giustificano la non ricomprensione delle spese (e degli onorari) fra quelle che sono anticipate dallo Stato, in caso di chiusura del fallimento per mancanza di attivo. L'invocazione della prassi secondo cui i giudici delegati indennizzano i professionisti, cui è affidata la curatela di fallimenti privi di attivo, con la nomina a curatori di fallimenti nei quali la ripartizione di attivo sembra probabile, non è probante, poiché lascia comunque senza compenso il curatore per l'attività svolta nel fallimento senza attivo. > >- Con la sentenza n. 302/1985, citata, la Corte aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 91 del r.d. n. 267 del 1942 (abrogato dall'art. 299 del d.P.R. n. 115 del 2002), nella parte in cui non prevedeva che il compenso del curatore, in mancanza di attivo, fosse posto a carico dell'Erario, argomentando dalla non qualificabilità del curatore come lavoratore ex art. 36 Cost. e dalla non obbligatorietà dell'accettazione dell'incarico. > >- Le ordinanze n. 488/1993 e n. 368/1994, citate, hanno concluso per la manifesta infondatezza della stessa questione argomentando anche dalla insussistenza di disparità di trattamento fra il curatore e gli avvocati e procuratori nominati d'ufficio, per la facoltatività dell'incarico in un caso e l'obbligatorietà dello stesso nell'altro.

    Art. 146 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 14/2014

    Questione infondata
    30 gennaio 2014

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento al «canone della ragionevolezza», dell'art. 146 del dPR 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui non prevede che possano essere poste a carico dell'erario le spese necessarie alla curatela fallimentare per il compimento di atti di gestione e di manutenzione di beni appresi all'attivo della procedura, in particolare ove si tratti di interventi necessitati, se non imposti, da altre norme dell'ordinamento. La norma censurata, infatti, ha la funzione di assicurare lo svolgimento, anche nel caso in cui non vi siano fondi finanziari a disposizione del fallimento, di taluni incombenti immediatamente funzionali all'espletamento della procedura volta alla soddisfazione concorsuale dei creditori ed al risanamento della impresa insolvente; diversamente, le spese in ordine alla quali il rimettente vorrebbe fosse ampliata - tramite la addizione di nuove ipotesi a quelle elencate dall'art. 146 del d.P.R. n. 115 del 2002 - la possibilità di ricorrere alla anticipazione erariale della relativa provvista finanziaria, lungi dall'essere necessarie ai fini della utile prosecuzione della procedura fallimentare in senso stretto, sono, invece, funzionali alla gestione dei beni fallimentari. Ad ogni modo, anche il dubbio prospettato dal rimettente, relativamente ad una intima contraddittorietà dell'ordinamento che, da un lato, impone determinati interventi finalizzati alla tutela ambientale, e, dall'altro, negando le risorse per gli stessi, li rende impraticabili, non ha fondamento, posto che è in altre diverse disposizioni che esso trova le opportune risposte. - Sulla necessità che il rimettente indichi chiaramente il principio che si assume violato dalla norma censurata, v. le citate sentenze nn. 71/2013, 42/2013 e 20/2013.

    Art. 146 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 192 t.u.a. · Art. 250 t.u.a. · Art. 252 t.u.a.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 luglio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 4 maggio 2006 al 11 luglio 2024.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 21 maggio - 4 luglio 2024, n. 121 (in G.U. 1ª s.s. 10/07/2024, n. 28), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 146 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle spese della procedura di liquidazione controllata".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art146 · fonte del testo

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