Art. 133 — Pagamento in favore dello Stato

Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.

Testo vigente dal 15 giugno 2002

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 64/2024

    Questione infondata
    19 aprile 2024

    Quando il rimettente omette qualsiasi specifica argomentazione a sostegno del denunciato contrasto con un dato parametro costituzionale – risultando questo, pertanto, evocato in maniera generica e assertiva – la relativa questione è dichiarata inammissibile per omessa motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza del prospettato dubbio di legittimità costituzionale.(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per omessa motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all’art. 23 Cost., dell’art. 133, comma 1, del d.lgs. n. 113 del 2002, trasfuso nell’art. 133, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, che prevede, secondo l’interpretazione datane dal diritto vivente a partire dal 2018, che in caso di vittoria della lite della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato la quantificazione delle spese processuali dovute dal soccombente, con pagamento a favore dello Stato, segue i criteri ordinari, in misura piena e non dimidiata. L’ordinanza di rimessione è tutta incentrata sulla considerazione per cui si sarebbe in presenza di un’obbligazione di natura tributaria, mentre omette qualsiasi specifica argomentazione a sostegno del denunciato contrasto con il parametro evocato). (Precedente: S. 161/2023 - mass. 45736).

    Art. 133 Testo unico spese di giustizia. (Testo B) · Art. 133 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 23 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113~art133 · fonte del testo

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