Art. 96 — Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio

Nei dieci giorni successivi a quello in cui e' stata presentata o e' pervenuta l'istanza di ammissione, ovvero immediatamente, se la stessa e' presentata in udienza a pena di nullita' assoluta ai sensi dell'articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale, il magistrato davanti al quale pende il processo o il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, se procede la Corte di cassazione, verificata l'ammissibilita' dell'istanza, ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c), ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio e' subordinata. Il magistrato respinge l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attivita' economiche eventualmente svolte. A tale fine, prima di provvedere, il magistrato puo' trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche. Il magistrato, quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale, ovvero nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione, deve chiedere preventivamente al questore, alla direzione investigativa antimafia (DIA) ed alla direzione nazionale antimafia (DNA) le informazioni necessarie e utili relative al tenore di vita, alle condizioni personali e familiari e alle attivita' economiche eventualmente svolte dai soggetti richiedenti, che potranno essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da richiedere alla Guardia di finanza. Il magistrato decide sull'istanza negli stessi termini previsti dal comma 1 anche quando ha richiesto le informazioni di cui ai commi 2 e 3.

Testo vigente dal 15 giugno 2002

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 304/2003

    Questione infondata
    1 ottobre 2003

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'articolo 3, primo comma, della Costituzione, sotto il profilo del difetto di ragionevolezza, dell'art. 6, comma 1, della legge 30 luglio 1990, n. 217, come modificato dall'art. 6, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 134 nella parte in cui sanziona con la nullità assoluta ed insanabile la mancata decisione, da parte del giudice adito, sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato entro i dieci giorni dalla sua presentazione fuori udienza. Infatti, il testo originario dell'art. 6 della legge n. 217 del 1990 che si limitava a prevedere il termine di dieci giorni per la decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, senza stabilire alcuna conseguenza sull'inosservanza del termine determinava, protraendo una situazione di incertezza, una lesione del diritto di difesa dell'interessato poiché la tardiva pronuncia sull'ammissibilità precludeva all'istante, in condizioni di indigenza, il ricorso a tutta una serie di strumenti difensivi. Con le modifiche apportate dalla legge n. 134 del 2001, l'inosservanza del termine è stata sanzionata, ai sensi dell'art. 179, comma 2, c.p.p., con la nullità assoluta degli atti compiuti successivamente al decorso del termine stesso e tale previsione, trasfusa nell'art. 96 del d.lgs. n. 113 del 2002, esclude l'irragionevolezza della norma che presidia, con la nullità assoluta, un'attività processuale scandita da termini a garanzia del diritto di difesa.

    Art. 6 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti · Art. 96 Testo unico spese di giustizia. (Testo B) · Art. 3 cost. · Art. 6 Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113~art96 · fonte del testo

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