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Ai fini del presente decreto si intendono per:

  • a)«amministrazioni pubbliche»: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici ((e le autorita' di sistema portuale));
  • b)«controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo puo' sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attivita' sociale e' richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;
  • c)«controllo analogo»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una societa' un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della societa' controllata. Tale controllo puo' anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;
  • d)«controllo analogo congiunto»: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una societa' un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
  • e)«enti locali»: gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  • f)«partecipazione»: la titolarita' di rapporti comportanti la qualita' di socio in societa' o la titolarita' di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;
  • g)«partecipazione indiretta»: la partecipazione in una societa' detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di societa' o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;
  • h)«servizi di interesse generale»: le attivita' di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilita' fisica ed economica, continuita', non discriminazione, qualita' e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettivita' di riferimento, cosi' da garantire l'omogeneita' dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;
  • i)«servizi di interesse economico generale»: i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato;
  • l)"societa'": gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attivita' consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
  • m)«societa' a controllo pubblico»: le societa' in cui una o piu' amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);
  • n)«societa' a partecipazione pubblica»: le societa' a controllo pubblico, nonche' le altre societa' partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da societa' a controllo pubblico;
  • o)«societa' in house»: le societa' sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o piu' amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto ((, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attivita' prevalente di cui all'articolo 16, comma 3));
  • p)«societa' quotate»: le societa' a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le societa' che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati ((...)).

Testo in vigore dal 27 giugno 2017 al 16 luglio 2022

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 13003/2025

    15 maggio 2025

    In tema di responsabilità precontrattuale, la società in house, in quanto espressione della P.A. da cui promana, nell'esercizio della propria attività negoziale privatistica è tenuta all'osservanza di un obbligo di cooperazione rafforzato con l'altra parte contraente, a protezione del suo affidamento, sicché la colpa di quest'ultima nell'ignorare l'esistenza e la portata di norme inderogabili, non può ritenersi elemento tale da escludere la colpa concorrente di detta società, consistita nell'assunzione di un contegno incompatibile con il rispetto delle medesime norme inderogabili, facenti capo all'ente pubblico di cui essa stessa è espressione.

    Art. 2 · Art. 1337 c.c. · Art. 1338 c.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 218 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 27 giugno 2017

Confronto con la versione in vigore dal 8 settembre 2016 al 27 giugno 2017. 25 parole tolte, 58 parole aggiunte in 4 capoversi.

… consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorita' tolto: portuali aggiunto: di sistema portuale;

l) tolto: «societa'» aggiunto: "societa'": gli organismi di cui tolto: al titolo V aggiunto: ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civileaggiunto: , anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attivita' consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

o) «societa' in house»: le societa' sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o piu' amministrazioni esercitano il controllo analogo congiuntoaggiunto: , nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attivita' prevalente di cui all'articolo 16, comma 3;

… data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentatitolto: ; le societa' partecipate dalle une o dalle altre, salvo che le stesse siano anche controllate o partecipate da amministrazioni pubblicheaggiunto: ....

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-19;175~art2 · fonte del testo

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