Art. 27 — Coordinamento con la legislazione vigente

All'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)nella rubrica, le parole: «delle societa'» sono sostituite dalle seguenti: «delle aziende e istituzioni»;
  • b)al comma 2-bis, le parole: «Le aziende speciali, le istituzioni e le societa' a partecipazione pubblica locale totale o di controllo», ovunque occorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Le aziende speciali e le istituzioni». All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 550, le parole: «alle aziende speciali, alle istituzioni e alle societa'» sono sostituite dalle seguenti: «alle aziende speciali e alle istituzioni»;
  • b)al comma 554, le parole: «le aziende speciali, le istituzioni e le societa'» sono sostituite dalle seguenti: «le aziende speciali e le istituzioni»;
  • c)al comma 555, le parole: «diversi dalle societa' che svolgono servizi pubblici locali» sono soppresse. (( Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. All'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) alle societa' in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le societa' quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonche' le societa' da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di societa' quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.". ))

Testo vigente dal 27 giugno 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 giugno 2017

Confronto con la versione in vigore dal 8 settembre 2016 al 27 giugno 2017. 111 parole aggiunte.

c) al comma 555, le parole: «diversi dalle societa' che svolgono servizi pubblici locali» sono soppresse. aggiunto: Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. All'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) alle societa' in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le societa' quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonche' le societa' da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di societa' quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-19;175~art27 · fonte del testo

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