Crisi d'impresa di societa' a partecipazione pubblica Le societa' a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonche', ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese ((in stato di insolvenza)) di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, ((comma 2)), uno o piu' indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della societa' a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. Quando si determini la situazione di cui al ((comma 2)), la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarita' ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attivita' svolte, approvato ai sensi del ((comma 2)), anche in deroga al comma 5. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, ((sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito)), ne' rilasciare garanzie a favore delle societa' partecipate, con esclusione delle societa' quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle societa' di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purche' le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorita' di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalita' di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuita' nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanita', su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma. Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una societa' a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove societa', ne' acquisire o mantenere partecipazioni in societa', qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita.

Testo vigente dal 27 giugno 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 27 giugno 2017

Confronto con la versione in vigore dal 8 settembre 2016 al 27 giugno 2017. 5 parole tolte, 9 parole aggiunte.

… ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese tolto: insolventi aggiunto: in stato di insolvenza di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge … Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma tolto: 3 aggiunto: 2, uno o piu' indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della societa' a controllo … un idoneo piano di risanamento. Quando si determini la situazione di cui al comma tolto: 1 aggiunto: 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarita' … concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attivita' svolte, approvato ai sensi del comma tolto: 4 aggiunto: 2, anche in deroga al comma 5. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma … 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, tolto: effettuare aggiunto: sottoscrivere aumenti di capitale, aggiunto: effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, ne' rilasciare garanzie a favore delle societa' partecipate, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-19;175~art14 · fonte del testo

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