Corte costituzionale

Sentenza n. 270/1986

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/12/1986 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 85 d.P.R. 10

gennaio 1957 n. 3 (Statuto degli impiegati civili dello Stato); 41

legge 5 marzo 1961 n. 90 (stato giuridico degli operai dello Stato); 8,

primo comma, lett. b) del d.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737 (Sanzioni

disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica

sicurezza); 247 r.d. 3 marzo 1934 n. 383 (testo unico legge comunale e

provinciale) nel testo sostituito con legge 27 giugno 1942 n. 851; 57,

lett. a) del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (Stato giuridico del

personale delle Unità sanitarie locali), promossi con ordinanze emesse

il 30 giugno 1981 dal T.A.R. per l'Abruzzo, il 24 novembre 1981 dal

Consiglio di Stato, il 27 gennaio 1983 dal T.A.R. per la Liguria, il 12

luglio 1983 dal T.A.R. per la Campania, l'8 marzo 1984 dal T.A.R. per

la Liguria, il 7 maggio 1984 dal Consiglio di Stato, il 14 febbraio

1985 dal T.A.R. per il Piemonte, il 14 giugno 1984 dal T.A.R. per la

Liguria (n. 2 ord.), il 18 giugno 1985 dal T.A.R. per la Sicilia, il 29

marzo 1985 dal T.A.R. per la Sicilia, il 3 aprile 1985 dal T.A.R. per

la Campania, il 24 gennaio 1985 dal T.A.R. per il Veneto, il 7 giugno

1985 dal T.A.R. per la Lombardia, il 12 giugno 1985 dal T.A.R. per la

Lombardia, iscritte rispettivamente ai nn. 7 e 725 del registro

ordinanze 1982, al n. 526 del registro ordinanze 1983, ai nn. 591, 1156

e 1162 del registro ordinanze 1984, ai nn. 373, 606, 607, 783, 843 e

885 del registro ordinanze 1985 e ai nn. 69, 162, 201 del registro

ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 102 del 1982, 81 e 315 del 1983, 301 del 1984, 42 bis, 47 bis, 279

bis del 1985, 2, 3, 15, 16, 23, 27, 22 e 28 della 1 s.s. del 1986.

Visti gli atti di costituzione di Procida Angiolino, Trani

Domenico, Addonizio Antonio, Coco Giovanni, Montiglio Enrico, Dessolis

Massimo, Branca Antonio, Visotto Sergio, nonché gli atti di intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 14 ottobre 1986 il Giudice relatore

Giuseppe Borzellino;

uditi gli avvocati Lucio Moscarini per Procida Angiolino, Michele

Del Re per Trani Domenico, Claudio Rossano per Addonizio Antonio,

Antonio Funari per Montiglio Enrico, Giulio Correale per Coco Giovanni,

Fabio Lorenzoni per Visotto Sergio, Franco Batistoni Ferrara per

Dessolis Massimo e Branca Antonio e l'Avvocato dello Stato Paolo

Vittoria per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1a. - Con ordinanze emesse: il 30 giugno 1982 dal T.A.R. Abruzzo -

Sez. Pescara - (ord. n. 7/1982 R.O.) nel giudizio vertente tra Procida

Angiolino e il Ministero delle PP. TT. ed altro; il 24 novembre 1981

(pervenuta in data 11 ottobre 1982) dal Consiglio di Stato - Sez. IV -

(ord. n. 725/1982) nel giudizio vertente tra Trani Domenico e il

Ministero della Difesa; il 27 gennaio 1983 dal T.A.R. Liguria (ord. n.

526/1983) nei giudizi riuniti tra Curto Bruno e il Ministero di Grazia

e Giustizia; il 12 luglio 1983 (pervenuta il 24 maggio 1984) dal T.A.R.

Campania (ord. n. 591/1984) nel giudizio tra Addonizio Antonio e il

Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale; il 18 giugno 1985 dal

T.A.R. Sicilia - Sez. Catania - (ord. n. 783/1985) nel giudizio tra

Messina Giovanni e il Ministero della P.I.; il 29 marzo 1985 dal T.A.R.

Sicilia (ord. n. 843/1985) nel giudizio tra il Comune di Palermo e la

Commissione provinciale di Controllo di Palermo ed altro; il 3 aprile

1985 dal T.A.R. Campania (ord. n. 885/ 1985) nel giudizio tra Pasquale

Antonio e il Ministero delle PP.TT. è stata sollevata questione di

legittimità costituzionale dell'art. 85 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3

(Statuto degli impiegati civili dello Stato), che prevede la

destituzione "di diritto" del dipendente statale condannato con

sentenza passata in giudicato per uno dei reati specificati nella norma

stessa, per contrasto con gli artt. 3, 4, 24, 35, 97 e 113 Cost..

I giudizi nel corso dei quali le ordinanze sono state emesse

risultano promossi avverso i provvedimenti di destituzione di diritto

adottati ex art. 85 d.P.R. n. 3 del 1957 dalle Amministrazioni

interessate a seguito di condanna penale, passata in giudicato, per i

commessi reati, da parte di dipendenti, rispettivamente di

soppressione, occultamento di atti veri, falsità materiale e

ideologica, furto semplice ecc..

In particolare il T.A.R. Abruzzo - Sez. Pescara - (ord. n. 7/82)

rileva come la norma, prevedendo la destituzione di diritto senza

procedimento disciplinare (atto a valutare in concreto le

caratteristiche del commesso reato, la personalità del delinquente e

il danno per il prestigio dell'Amministrazione), finisca per l'imporre

uno stesso trattamento a comportamenti diversificati, violando così,

con tale "omogeneità sanzionatoria", i principi di "ragionevolezza,

congruità, giustificatezza", a danno anche del buon andamento

dell'Amministrazione.

L'ordinanza si sofferma a considerare il processo di avvicinamento,

nella legislazione e nella giurisprudenza, tra impiego pubblico e

impiego privato (per il quale non vi sarebbe analoga misura

sanzionatoria), nonché le introdotte garanzie a maggiore tutela del

posto di lavoro, che costituisce, di regola, l'unica fonte di

sostentamento del lavoratore e della sua famiglia. L'automatica

destituzione di cui all'impugnato art. 85, in tal modo, verrebbe a

volte a rappresentare la "sanzione di gran lunga più gravosa" per il

pubblico impiegato, anche rispetto alla pena comminata a seguito di

giudizio per un reato in ipotesi in sé lieve e destinato a restare

privo, talvolta, di concrete conseguenze penali per effetto dei

benefici di legge.

Il Consiglio di Stato - Sez. IV (ord. n. 752/1982) denuncia anche

l'art. 41 l.5 marzo 1961 n. 90 (Estensione dell'applicabilità

dell'art. 85 d.P.R. n. 3/1957 agli operai dello Stato), osservando che

il rigore della legge, nell'obbligare l'amministrazione ad applicare -

di diritto - la massima sanzione disciplinare, può apparire, in

determinati "casi limite", "ingiustificato ed eccessivo". Ciò si

verificherebbe nella fattispecie dedotta in giudizio, nella quale si

verrebbe ad attuare una "irragionevole equiparazione della condanna

penale per furto non aggravato, attenuato dal modico valore, senza

continuazione o concorso con altri reati, con concessione di tutti i

benefici di legge, commesso senza alcuna connessione col servizio da un

dipendente non investito di pubbliche funzioni (operaio), con la

condanna penale per reati risultanti di maggior gravità per il titolo

o per l'oggetto o per l'esclusione dei benefici di legge o per la

continuazione o il concorso con altri reati o per la relazione col

servizio o per la posizione del reo nell'amministrazione". La norma non

solo porrebbe irrazionale equiparazione tra operai e impiegati dello

Stato, ma creerebbe altresì una ingiustificata discriminazione con i

dipendenti privati investiti di analoghe mansioni poiché per questi

ultimi sarebbero irrilevanti, ai fini disciplinari, fatti e

comportamenti estranei al rapporto di lavoro. Tutto ciò in contrasto

con l'art. 3 Cost..

Il T.A.R. Campania (ord. n. 591/1984) denuncia, ancora, il citato

art. 85, oltre che per contrasto con l'art. 3 Cost., "per violazione

del diritto alla difesa dei dipendenti pubblici, consentita nelle sole

ipotesi di destituzione in seguito a procedimento disciplinare (art.

84, stesso d.P.R. n. 3/1957) per reati anche più gravi, in relazione

all'art. 24 Cost."; nonché, per violazione del principio di

imparzialità della P.A., di cui all'art. 97 Cost., in relazione al

potere-dovere di adottare procedimenti sanzionatori razionalmente

omogenei.

Con argomentazioni analoghe a quelle sopra esposte sono stati

invocati dall'ord. 526/83 i parametri di cui agli artt. 3, 24 e (in

uno a questo) 113,4,35 e 97 Cost.; dalle ordinanze nn. 783 e 843/85 i

parametri di cui agli artt. 3,24 e 97 Cost..

1b. - L'art. 85, lett. a), parte seconda, d.P.R. 10 gennaio 1957 n.

3, è stato oggetto di censura, per sospetta violazione degli artt. 3 e

97 Cost., anche da parte delle ordinanze n. 1162/1984, emessa il 7

maggio 1984 dal Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria nel giudizio tra

Coco Giovanni e il Ministero delle PP.TT. e n. 69/1986, emessa il 24

gennaio 1985 (pervenuta il 28 gennaio 1986) dal T.A.R. Veneto nel

giudizio tra Visotto Sergio e Provveditore agli Studi di Venezia e

altro.

In particolare, rilevate trascorse interpretazioni

giurisprudenziali dell'art. 85 d.P.R. citato, in base alle quali, ai

fini dell'applicazione della sanzione ivi prevista, viene equiparata

alla fattispecie del delitto consumato anche quella del delitto tentato

i collegi rimettenti deducono la violazione della ragionevolezza per

l'"ingiustificata dilatazione dell'ottica punitiva" attuata con detta

equiparazione tra le due figure criminose, che resterebbero distinte

solo per il personale ferroviario fruente di specifica normativa;

nonché "per ingiustificata imposizione a situazioni che in base alla

legge penale sono oggettivamente diverse di una identica disciplina

legislativa, mentre costituisce un principio fermo quello secondo cui

la sanzione unica può essere giustificata solamente quando, per la sua

misura e per la natura dell'illecito, essa possa ragionevolmente

considerarsi proporzionata all'intera gamma di comportamenti,

riconducibili allo specifico tipo di reato".

1c. - L'art. 8, lett. b), d.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737 (Sanzioni

disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica

sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti), comminante la

destituzione di diritto a seguito di interdizione anche temporanea dai

pubblici uffici, per l'indicato personale è stato pure sospettato di

incostituzionalità, in termini sostanzialmente riferibili a quelli

già enunciati, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., dal T.A.R.

Liguria con due ordinanze emesse il 14 giugno 1985 (pervenute il 17

settembre 1985) nei giudizi tra Dessolis Massimo e Ministero

dell'Interno (ord. n. 606/85) e tra Branca Antonio e Ministero

dell'Interno ed altro (ord. n. 607/85).

1d. - La destituzione di diritto, prevista dall'art. 85 d.P.R. n.

3 del 1957 per gli impiegati civili dello Stato, è parimenti

contemplata negli specifici ordinamenti dettati per altre categorie di

pubblici dipendenti; cosicché le rispettive norme disciplinanti detta

irrogazione automatica della sanzione sono state anch'esse oggetto di

impugnazione con argomentazioni, motivi e profili di

incostituzionalità identici a quelli sovra riportati.

In particolare, il T.A.R. Lombardia - Sez. Brescia sul ricorso

proposto da Pini Primo contro il Comune di Pieve d'Olmi ha sollevato,

con ordinanza (n. 162/86) del 7 giugno 1985 (pervenuta in data 8 marzo

1986), questione di legittimità costituzionale dell'art. 247 r.d. 3

marzo 1934 n. 383 (Testo unico della legge comunale e provinciale) in

relazione agli artt. 3, 4, 24, 35, 97 e 113 Cost.. L'art. 247 è stato

altresì impugnato con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. sempre dal

T.A.R. Lombardia (in Milano), nel giudizio tra Ungaro Maurizio e

Comune di Milano, con ordinanza n. 201/1986 del 12 luglio 1985

(pervenuta il 20 marzo 1986).

1e. - Infine l'art. 57 d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (Stato

giuridico del personale delle Unità sanitarie locali), recante

normativa identica a quella dell'art. 85 d.P.R. n. 3/1957, è stato

denunciato dal T.A.R. Liguria con ordinanza dell'8 marzo 1984 (ord. n.

1156/1984) nel giudizio tra Ligutti Ilario e U.S.L. n. 4 "Albenganese

"con riferimento agli artt. 3 e 35 Cost.; nonché dal T.A.R. Piemonte,

con ordinanza del 14 febbraio 1985 (ord. n. 373/1985) nel giudizio tra

Montiglio Enrico e l'U.S.L. n. 76 di Casale Monferrato, con

riferimento agli artt. 3 e 97 Cost..

2a. - Per Angiolino Procida (ord. n. 7/1982), Domenico Trani (ord.

n. 725/1982), Antonio Addonizio (ord. n. 591/1984), Giovanni Coco

(ord. n. 1162/1984), Sergio Visotto (ord. n. 69/1986), Massimo Dessolis

(ord. n. 606/1985), Antonio Branca (ord. n. 607/1985) e Pier Enrico

Montiglio (ord. n. 373/1985) sono state depositate memorie di

costituzione nelle quali vengono condivisi, con identiche

argomentazioni, i dubbi di costituzionalità espressi nelle rispettive

ordinanze di rimessione.

2b. - L'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza e difesa

della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha spiegato intervento nei

giudizi di cui alle ordd. nn. 7/1982, 725/1982, 526/1983, 591/1984,

783/1985, 1162/1984, 1156/1984.

Ad avviso dell'Avvocatura, premesso che il legislatore ha il potere

di determinare la capacità del soggetto ad essere parte nel rapporto

di pubblico impiego, la destituzione di diritto non si presterebbe ad

essere sindacata sul piano di una sua assunta irragionevolezza, sotto

il profilo che non si terrebbe conto dei singoli e concreti

comportamenti, per l'impossibilità di introdurre una normazione

esaustiva di tutte le specificazioni possibili.

D'altronde, l'univoco fine della normativa in parola risponde

all'esigenza di "evitare il pericolo che valori fondamentali di

funzionamento e prestigio della pubblica amministrazione siano messi in

questione dalla considerazione di interessi e valori diversi".

In ordine alla comparazione con l'impiego privato, ci si troverebbe

"in un campo in cui si manifesta una differenza di fondo fra i due

ordinamenti". Né si potrebbe affermare che la soluzione di rimettere

all'amministrazione la valutazione della concreta gravità di certi

fatti implicherebbe una maggior tutela del diritto al lavoro (ex artt.

4 e 35 Cost.), il quale diritto deve essere visto in un ambito più

generale e quindi anche in relazione al principio inerente al buon

andamento ed alla imparzialità dell'amministrazione (ex art. 97

Cost.).

Non pertinenti sarebbero ancora i richiami all'art. 24 (e con

questo al 113) Cost., poiché la mancata instaurazione di un

procedimento disciplinare troverebbe giustificazione

nell'obbligatorietà del provvedimento medesimo sulla base di

presupposti di garanzia fondati su obiettivi riscontri del giudice

penale, seguiti da sentenza passata in giudicato.

In ordine alla assunta irragionevole equiparazione tra delitto

tentato e delitto consumato, per l'Avvocatura, richiamato quanto già

esposto, viene in rilievo l'identico disdoro che ad essi consegue ai

danni dell'immagine e della credibilità della P.A.. Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze in epigrafe sollevano identiche o connesse

questioni di legittimità costituzionale concernenti le medesime,

ovvero correlate, disposizioni di legge. I giudizi vanno, pertanto,

riuniti ai fini di un'unica pronuncia.

2a. - Per l'art. 85, lett. a), del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3

(Statuto degli impiegati civili dello Stato) l'impiegato incorre nella

destituzione di diritto, escluso cioè il procedimento disciplinare,

allorché abbia subito condanna, passata in giudicato, per taluno dei

reati indicati espressamente nella menzionata norma.

L'art. 41, poi, della legge 5 marzo 1961 n. 90 (stato giuridico

degli operai dello Stato) stabilisce che la disposizione è applicabile

anche al personale operaio.

Analoga disciplina, tuttora vigente, già recava l'art. 247 del

testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934 n. 383,

sostituito dalla legge 27 giugno 1942 n. 851, nei confronti dei

segretari comunali, dei segretari provinciali, nonché degli impiegati

e salariati degli enti locali.

Normativa identica nei contenuti a quella dell'art. 85 d.P.R. n.

3/1957 concerne i dipendenti delle Unità sanitarie locali (art. 57,

lett. a, del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761: Stato giuridico del

personale delle UU.ss.ll.).

2.b - Il Consiglio di Stato, sez. IV (ord. n. 725/82) e i Tribunali

amministrativi dell'Abruzzo (ord. n. 7/82), della Liguria (ordd.

526/83; 1156/84), della Campania (ordd. 591/84, 885/85), della Sicilia

(ordd. 783, 843/84), del Piemonte (ord. 373/81), della Lombardia (ordd.

162, 201/86) hanno denunciato il complesso di norme qui riferite,

ravvisando contrasto nell'istituto della destituzione di diritto con i

parametri di cui agli artt. 3, 4, 24, 35, 97, 113 della Costituzione,

variamente proposti con le rispettive ordinanze.

Concordemente per i giudici remittenti l'assenza di un procedimento

disciplinare comporterebbe l'impossibilità di valutare le singole

fattispecie per i fini di idonea corrispondente sanzione (non esclusa

anche la destituzione). Per contro, a fronte per i fatti ascritti della

irrogazione sul piano penale di pene anche modiche, addirittura seguite

talvolta dalla concessione dei benefici di legge, si configura sul

piano amministrativo l'applicazione automatica della massima sanzione

espulsiva.

In ordine alla condanna riportata per il mero tentativo del

delitto, viene dedotto specifico dubbio di irrazionale squilibrio e

dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (ord. n. 1162/84) e dal

T.A.R. per il Veneto (ord. n. 69/86), nella considerazione che la

normativa di cui si controverte non reca distinzione veruna, ai

richiamati fini sanzionatori, con il delitto consumato, quando invece

tratterebbesi di figure criminose autonome e quindi a sé stanti, per

oggettività e struttura.

Il Tribunale amministrativo della Liguria (ordd. 606 e 607/805)

poi, in presenza della norma che prevede specificamente la destituzione

di diritto per tutto il personale dipendente dell'Amministrazione della

pubblica sicurezza, quando sia incorso nella pena accessoria

dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici (art. 8, lett. b,

d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737), prospetta dubbi consimili ai

precedenti riportati sopra, rimarcandosi, ex artt. 3 e 97 Cost.,

l'impossibilità di valutazione e di graduazione in rapporto sempre

alla gravità dei fatti seguiti da condanna.

3.a - Va chiarito a questo punto che, nel loro intreccio di

contenuti, le ordinanze ravvisano violata, intanto, la tutela del

lavoro, ancorché gli invocati parametri - artt. 4 e 35 Cost. -

rivestano sol connotato di lettura introduttiva d'ogni altra specifica

disposizione (sentenze 52 e 105 del 1985).

Ancora, secondo taluno dei remittenti sussisterebbe contrasto col

diritto di difesa e in apodittica derivazione da questo con la tutela

giurisdizionale avverso la pubblica amministrazione (artt. 24 e 113

Cost.) senza che - peraltro - siasi posta attenzione di sorta, così

l'Avvocatura dello Stato, sugli elementi di protezione dispiegati e

dispiegabili, in concreto, nel pregresso procedimento penale; a tacer

poi che il provvedimento destitutorio resta pur sempre impugnabile

nell'area della corretta applicazione della norma che ne è fondamento.

3.b - Ma i rilievi si incentrano essenzialmente sulla

contraddizione che si assume palese con i principi contenuti nell'art.

3 Cost., per la irrazionalità del descritto sistema normativo,

appiattito sulla massima sanzione di stato e perciò fonte di

irrazionale, abnorme, squilibrio in rapporto a sanzioni, per gli

identici fatti, irrogate dal giudice penale secondo criteri -

all'incontro - valutativi nella graduazione della pena. E con ciò

resterebbe, altresì, compromesso il buon andamento amministrativo

protetto ex art. 97 Cost..

Inoltre, sempre ex art. 3 Cost. sotto il profilo circoscritto di

una ingiustificata disparità, è stata prospettata l'irragionevolezza

normativa sia in relazione ad un raffronto esegetico col lavoro

privato; sia - all'interno del sistema - per l'indistinto accorpamento

tra i soggetti colpiti: impiegati ovvero operai.

4.a - Orbene, devesi subito rilevare che non sembra acquistare

particolare significazione, nei termini della causa, la diversità tra

il rapporto pubblico di impiego e quello privato di lavoro; per quanto

entrambi abbiano - in ordine alle prestazioni sinallagmatiche che ne

conseguono - connotazioni tendenzialmente ravvicinabili per obblighi e

diritti, va considerato che i pubblici impiegati si contraddistinguono

per essere al servizio esclusivo della Nazione. Tale tipica

caratteristica, posta nell'art. 98 Cost., li identifica vincolandoli ad

una peculiare doverosità di comportamento rispetto ad ogni altra

categoria di lavoratori dipendenti (onde la riserva di legge ex art. 51

Cost. per la individuazione, in condizioni di uguaglianza, dei

requisiti attitudinali per l'accesso agli uffici).

All'interno del rapporto poi, si osserva, sotto un'ottica

sistematica, che la categoria del personale operaio è stata vieppiù

resa contigua, nei diritti e negli obblighi, a quella impiegatizia, per

effetto già della legge 13 maggio 1975 n. 157 (Estensione delle norme

sullo stato degli impiegati civili dello Stato agli operai). Ed ora,

più compiutamente in virtù della legge 11 luglio 1980 n. 312 (Nuovo

assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello

Stato) che ha addirittura con gli artt. 2 e 4 (fatte salve nei profili

professionali giusta il d.P.R. 29 dicembre 1984 n. 1219 solo le

tipologie delle prestazioni) rese unitarie le qualifiche funzionali

operaie con quelle del personale impiegatizio esecutivo ed ausiliario.

4.b - Tuttavia, in termini più ampi di quelli dei quali sin qui si

è discusso, l'esame della questione porta a considerare che

l'ordinamento appare vieppiù tendenziale, oggi, verso la esclusione di

sanzioni rigide, non graduate - cioè - in rapporto al caso concreto

occorso. Tutto ciò ovviamente, in adempimento del principio di

uguaglianza, non può impingere nella mera area punitiva penale bensì

incide largamente anche nel campo amministrativo (sentenze n. 95 del

1967 e n. 50 del 1980).

Il che, comunque, non porta a doversi espungere senz'altro

sintomatiche e ben individuate previsioni inerenti a fattispecie di

estrema gravità intrinseca; tali, in altre parole, da rendere

ineluttabile - nell'assenza, cioè, di ulteriori margini di scelta

sanzionatoria alternativa - l'adozione vincolata della misura

espulsiva, sulla base delle verifiche definitive disposte nel pregresso

processo penale.

Ma non può neppure affermarsi, con un richiamo che suonasse

conferma a trascorsa e superata giurisprudenza, che non sussiste, in

ogni altra ipotesi, l'esigenza obiettiva di un procedimento valutativo

della compatibilità del dipendente con le sue specifiche attribuzioni

in seno alla pubblica amministrazione di appartenenza, sulla scorta di

ponderato esame dell'illecito commesso, che potrà anche risolversi

nella irrogazione della massima sanzione destitutoria, ovvero d'altra

di minor rigore, nella comparazione del caso concreto con le astratte

ipotesi vulnerate.

4.c - Del resto la potestà disciplinare, nelle sue forme proprie,

opera in sfera diversa da quella che inerisce al magistero penale,

tant'è che di regola anche le formule assolutorie, fatta eccezione

della pronuncia perché il fatto non sussiste, ovvero l'imputato non lo

ha commesso, non precludono ingresso all'azione disciplinare.

Mediante tale azione, ferma l'autorità del giudicato quanto

all'accertamento dei fatti (art. 28 c.p.p.), viene in positivo rilievo

- a fronte dell'unico e perciò indistinguibile interesse sociale

penalmente perseguito - la tutela propria e caratteristica

dell'amministrazione pubblica. È noto, infatti, come questa si

rivolga, attraverso l'opera dei dipendenti, al soddisfacimento di

compiti e di interessi pur generali ma individuati nell'ambito delle

finalità collettive da conseguire: necessita, adunque, di un sistema

sanzionatorio esclusivo, articolato nelle sue misure per i diversi

modelli di comportamento dal dipendente infranti.

Così ricondotto l'atto illecito perpetrato - e a diverso titolo

colpito dal giudice penale - nell'area del procedimento disciplinare e

delle valutazioni ivi esperibili, correlativamente si configura - per

quanto sin qui esposto - l'esigenza di adozione di criteri normativi

idonei alla commisurazione delle misure sanzionatorie conseguenti alla

irrevocabile condanna penale; tanto, non per un diffuso interesse al

giusto procedimento, che sfugge a censure d'ordine costituzionale

(sentenza 234 del 1985), bensì, si ribadisce, quale esigenza - ex art.

3 Cost. - di adeguatezza tra illecito e irroganda sanzione.

Il che coinvolge predisposizioni fuori da ogni indeterminatezza,

con discrimine, quando del caso, tra reati consumati ovvero tentati (di

ciò rinvenendosi traccia positiva sol per il personale ferroviario ai

sensi della legge 26 marzo 1958 n. 425, art. 123); inoltre - e ciò in

relazione anche alla specifica destituzione automatica del personale

tutto di polizia per qualsivoglia condanna seguita da interdizione

temporanea - tra fatti commessi a causa ovvero in connessione delle

attribuzioni ed altri che dalla attività pubblica del soggetto

esulino.

Né è a sottacersi, a tali precisi scopi di riequilibrio normativo

aderente ai principi costituzionali, l'obiettiva sussistenza

ordinamentale, nello status del dipendente, di intreccio della figura

impiegatizia con quella del funzionario; come anche della nozione di

pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio, che - propria

dell'area penale - sovente non coincide coi principi, sia funzionali

che di gerarchia, poiché identificata - in tal sede - solo per lo

stretto esercizio esterno dell'imperium in confronto dei terzi.

5. - A tutti gli assentiti effetti per razionalizzare un sistema,

che appare stemperato oggi - sovente - nell'indistinto, è il

legislatore chiamato ad apprestare omogenei e ben identificati rimedi

esaustivi, secondo principi che in nuce si rinvengono già nei termini

essenziali dettati dalla legge-quadro sul pubblico impiego (29 marzo

1983 n. 93: artt. 1; 2 n. 7; 4; 22), diretta all'intero comparto in

discorso, ivi compreso il personale delle regioni. Poiché vanno

operate, infatti, delle scelte nell'ambito di soluzioni coerenti per

corrispondere alle varie esigenze qui prospettate, non è dato alla

Corte provvedere in tali sensi, nella sfera, cioè, di complessi, la

cui enunciata, avvertita estensione è di per sé dimostrativa di una

serie di previsioni che soltanto il Parlamento può ed è in grado di

effettuare compiutamente. E la Corte auspica al riguardo che il

legislatore proceda anche all'attenta riconsiderazione dei valori

oggetto di tutela.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 85 d.P.R. 10 gennaio 1957 n.3 (statuto degli impiegati

civili dello stato); 41 legge 5 marzo 1961 n. 90 (stato giuridico degli

operai dello stato); 8, primo comma, lett. b), d.P.R. 25 ottobre 1981

n. 737 (Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di

pubblica sicurezza), nonché dell'art. 247 r.d. 3 marzo 1934 n. 383

(testo unico legge comunale e provinciale) nel testo sostituito con

legge 27 giugno 1942 n. 851 e dell'art. 57, lett. a), d.P.R. 20

dicembre 1979 n. 761 (stato giuridico del personale delle Unità

sanitarie locali) sollevata, in relazione agli artt. 3, 4, 24, 35, 97,

113 Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO

- FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO

- UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO

CASAVOLA - ANTONIO BALDASSSARRE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:270 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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