Corte costituzionale

Ordinanza n. 48/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/03/2001 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, alinea n. 7,

del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico della legge

comunale e provinciale), promosso con Ordinanza emessa il 11 maggio

1999 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Bigoni Maria Anna

contro la Regione Emilia-Romagna ed altri, iscritta al n. 685 del

registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 51 - 1ª serie speciale - dell'anno 1999.

Visto l'atto di costituzione di Bigoni Maria Anna;

Udito nell'udienza pubblica del 23 gennaio 2001 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso per l'annullamento

di una delibera del Comitato regionale di controllo per la Regione

Emilia-Romagna il Consiglio di Stato, con ordinanza del 13 maggio

1996, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 8,

alinea n. 7, del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico

della legge comunale e provinciale), in riferimento agli artt. 3 e 51

della Costituzione;

che in quella sede il giudice rimettente osservava che la

norma impugnata, nell'impedire con rigido automatismo l'accesso al

pubblico impiego (comunale) a coloro i quali fossero stati condannati

per determinati reati, appariva irragionevole, e ciò sulla base

della giurisprudenza costituzionale che, a partire dalla sentenza

n. 971 del 1988, aveva dichiarato l'illegittimità della c.d.

destituzione di diritto, disposta, cioè, sulla base della semplice

condanna penale e senza lo svolgimento di un procedimento

disciplinare;

che questa Corte, con sentenza n. 249 del 1997, dichiarava

non fondata la predetta questione, sul rilievo preminente che non

fosse possibile istituire un paragone tra le cause di cessazione

dall'impiego e quelle che, invece, sono ostative all'assunzione;

che il Consiglio di Stato, tuttavia, nel corso del medesimo

giudizio di appello pendente tra le medesime parti, è tornato a

sollevare questione di legittimità costituzionale della stessa norma

di cui in precedenza, sempre in riferimento agli artt. 3, primo

comma, e 51, primo comma, della Costituzione;

che nell'odierna ordinanza di rimessione il giudice a quo nel

riepilogare i termini di fatto della questione, ricorda che, nel caso

specifico, si tratta della vincitrice di un concorso pubblico che,

presentando la relativa domanda, non aveva dichiarato di avere un

precedente penale per il reato di emissione di assegni a vuoto;

bloccata provvisoriamente la nomina, la candidata era stata

processata e condannata anche per il delitto di cui all'art. 496 cod.

pen. (false dichiarazioni su qualità personali), dopo di che il

comune aveva ritenuto di procedere ugualmente alla nomina, annullata

poi dal Comitato regionale di controllo;

che il Consiglio di Stato, nel riproporre la questione,

osserva che l'art. 8, alinea n. 7, del regio decreto n. 383 del 1934

appare in contrasto con gli invocati parametri in quanto, precludendo

l'accesso agli uffici pubblici, fra gli altri, ai condannati per i

delitti contro la fede pubblica, fa riferimento ad una "vastissima e

proteiforme categoria di reati", il cui grado di offensività non è

omogeneo;

che nel caso specifico la ricorrente è stata condannata in

entrambe le occasioni ad una modesta pena pecuniaria, a fronte della

quale - secondo il rimettente - appare sproporzionata la sanzione

comminata dalla norma in oggetto, con la prospettazione quindi di un

primo dubbio di legittimità costituzionale, nella irragionevolezza

della scelta legislativa di tanta indiscriminata ampiezza;

che il Consiglio di Stato ravvisa anche un ulteriore motivo

di censura, emergente dal raffronto tra la norma impugnata e quella

concernente il pubblico impiego statale;

che per quest'ultima categoria, infatti, il d.P.R. 10 gennaio

1957, n. 3, prevedeva soltanto l'ipotesi della destituzione di

diritto (art. 85), mentre il testo unico n. 383 del 1934 sull'impiego

comunale distingueva i casi di impedimento all'assunzione (art. 8) da

quelli di destituzione di diritto (art. 247), sicché, mentre per

l'impiego statale il venir meno di quest'ultima sanzione (a seguito

della sentenza n. 971 del 1988 di questa Corte) ha comportato anche,

in via interpretativa, il travolgimento della "speculare disciplina"

relativa alle condizioni ostative all'accesso, per l'impiego comunale

la norma oggi impugnata è rimasta formalmente e sostanzialmente

operante fino alla data della sua abrogazione, disposta dall'art. 64

della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie

locali);

che da tale diversità di trattamento deriva, ad avviso del

rimettente, un'evidente violazione del principio di eguaglianza;

che in punto di rilevanza della presente questione, infine,

il Consiglio di Stato si limita a ribadire che la norma impugnata,

pur essendo stata abrogata, dev'essere applicata nel giudizio

pendente, trattandosi di fatti anteriori al 1990;

che si è costituita in giudizio la parte privata ricorrente

nel giudizio a quo chiedendo l'accoglimento della presente questione.

Considerato che il Consiglio di Stato torna a proporre la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, alinea n. 7,

del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico della legge

comunale e provinciale), in riferimento agli artt. 3 e 51 della

Costituzione;

che detta questione è stata già sollevata e dichiarata non

fondata da questa Corte, con la sentenza n. 249 del 1997, nell'ambito

del medesimo grado di giudizio pendente tra le stesse parti;

che essa, pertanto, pur ponendo all'esame della Corte alcuni

aspetti non esattamente coincidenti con quelli decisi a suo tempo, si

presenta, nella sostanza, come la riproposizione della medesima

questione;

che al giudice a quo è precluso, per costante giurisprudenza

(v. fra le altre, le sentenze n. 215 e n. 12 del 1998), rimettere -

sia pure con ulteriori argomenti - una seconda volta alla Corte, nel

corso dello stesso grado di giudizio pendente tra le parti, una

questione concernente la medesima norma di legge in riferimento ad

identici parametri costituzionali, giacché tale ulteriore

rimessione, comportando un bis in idem si risolverebbe in

un'inammissibile impugnazione della precedente pronuncia di merito;

che la presente questione, non potendo definirsi nuova,

dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 8, alinea n. 7, del regio

decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico della legge comunale e

provinciale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 51 della

Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2001.

Il Presidente e redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 marzo 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:48 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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