Corte costituzionale

Sentenza n. 971/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/10/1988 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 236 delle norme

della Regione siciliana di cui al d.l.p. 29 ottobre 1955, n. 6

(Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione

siciliana) a) e art. 85 lett. a) d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3

(Statuto degli impiegati civili dello Stato), promosso con ordinanza

emessa l'8 novembre 1985 dal TAR per la Sicilia Sez. di Catania sul

ricorso proposto da Iuvara Vincenzo contro Comune di Ispica, iscritta

al n. 248 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno

1988;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza dell'8 novembre 1985 pervenuta addì 18 maggio

1988 (R.O. n. 248/88) il Tribunale amministrativo regionale della

Sicilia - Sezione di Catania - rimetteva a questa Corte la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 236 in allegato al decreto

legislativo presidenziale (della Regione siciliana) 29 ottobre 1955,

n. 6 (Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione

siciliana) e dell'art. 85 lett. a) d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3

(Statuto degli impiegati civili dello Stato).

In punto di fatto, Iuvara Vincenzo, dipendente del Comune di

Ispica, destituito "di diritto", in forza delle precitate

disposizioni, senza cioè procedimento disciplinare di sorta poiché

già irrevocabilmente condannato in sede penale per il reato di

peculato (art. 314 c.p.), aveva ricorso avverso il provvedimento

deliberato dalla Giunta municipale.

2. - Il Collegio remittente sospetta di illegittimità

costituzionale la normativa indicata che inciderebbe sul disposto

dell'art. 3 Cost., per la irragionevolezza di una disciplina rigida,

che contrasta col "principio generale di graduazione della sanzione

alla gravità del fatto-reato". Risulterebbero incisi anche i

successivi artt. 4 e 35, poiché il provvedimento produrrebbe

senz'altro "l'effetto della perdita del lavoro", nonché, ancora,

l'art. 97, impedendosi - si assume - "l'azione amministrativa

adeguata". Considerato in diritto 1.1 - L'art. 85 lett. a) del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Statuto

degli impiegati civili dello Stato), direttamente applicabile ai

dipendenti degli enti locali della Sicilia per effetto dell'art. 236

dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione

siciliana (d.l.p. 29 ottobre 1955, n. 6) dispone che l'impiegato

incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare, a

seguito di condanna per taluni delitti specificamente elencati, fra

cui il peculato, così come dedotto in fattispecie.

1.2 - Il Collegio remittente dubita della legittimità

costituzionale di tale normativa per la rigidità della massima

sanzione espulsiva, senza cioè che attraverso il procedimento

disciplinare sia possibile operare, nella misura della sanzione,

alcuna graduazione riferita al caso concreto: in tal modo verrebbero

a esser vulnerati, oltre la tutela del lavoro (artt. 4 e 35) e del

buon andamento amministrativo (art. 97), i principi fondamentali di

ragionevolezza chiaramente desumibili dall'art. 3 Cost.

2.1 - La questione è fondata.

La Corte ha già avuto modo di considerare, per identiche

fattispecie, come l'ordinamento appaia vieppiù orientato, oggi,

verso la esclusione di sanzioni rigide, avulse da un confacente

rapporto di adeguatezza col caso concreto ed ha osservato esser ciò

largamente tendenziale - in adempimento del principio di eguaglianza

- nell'area punitiva penale e con identica incidenza anche nel campo

disciplinare amministrativo (sent. n. 270 del 1986).

La necessità di razionalizzare il sistema, in atto stemperato

nell'indistinto poiché diverse e difformi in parte le corrispondenti

norme contenute nei vari ordinamenti per i pubblici dipendenti,

rivelava, tuttavia, che i rimedi esaustivi andavano assunti dal

Parlamento, dovendosi operare scelte globali a fini di

omogeneizzazione, in punto, dell'intero comparto pubblico.

2.2 - Nuovamente investita della questione la Corte deve tener

conto che, in conformità alle premesse affermazioni, un recente

disegno di legge, volto a modificare talune norme del codice penale

in materia di circostanze attenuanti e di sospensione condizionale

della pena, contiene disposizioni in ordine all'oggetto dell'odierna

fattispecie, diretta a rendere inoperante, infatti, la destituzione

di diritto limitatamente ai casi di sospensione condizionale. Non

rileva qui esame di sorta sui limiti subiettivi cui il legislatore

intenderebbe circoscrivere - ma comunque mantenere - la menzionata

sanzione rigida; va favorevolmente considerato, tuttavia, che si

intende comunque perseguire, nella sede legislativa, la riferibilità

univoca a tutti i pubblici dipendenti.

Sicché appare di certo tendenzialmente concretato quell'intento

di adeguamento delle scelte ai criteri di omogeneizzazione emergenti

dalla legge-quadro sul pubblico impiego (29 marzo 1983, n. 93) che

operato da un ramo del Parlamento (il disegno ha ottenuto il voto

della Camera e trovasi ora presso il Senato: doc. n. 1239) consente

ora alla Corte - che ne aveva chiaramente avvertita la pressante

esigenza - di dispiegare, senz'ulteriori remore, la propria verifica.

3. - L'indispensabile gradualità sanzionatoria, ivi compresa la

misura massima destitutoria, importa - adunque - che le valutazioni

relative siano ricondotte, ognora, alla naturale sede di valutazione:

il procedimento disciplinare, in difetto di che ogni relativa norma

risulta incoerente, per il suo automatismo, e conseguentemente

irrazionale ex art. 3 Cost.

Assorbita ogni altra questione, va dichiarata pertanto

l'illegittimità costituzionale dell'art. 85 lett. a) d.P.R. 10

gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 236 delle norme per gli enti locali

nella Regione siciliana di cui al d.l.p. 29 ottobre 1955 n. 6, nella

parte in cui in luogo del mero provvedimento di destituzione di

diritto non prevedono l'esperimento del procedimento disciplinare.

In conseguenza di quanto sin qui considerato e in applicazione

dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87 va dichiarata, negli

stessi termini, l'illegittimità costituzionale dell'art. 247 r.d. 3

marzo 1934, n. 383, nel testo sostituito con legge 27 giugno 1942, n.

851; dell'art. 66 lett. a) d.P.R. 15 dicembre 1969, n. 1229;

dell'art. 1, secondo comma, della legge 13 maggio 1975, n. 157 (in

relazione all'art. 85, lett. a), d.P.R. n. 3 del 1957); dell'art. 57

lett. a) d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761; dell'art. 8 lett. a) d.P.R.

25 ottobre 1981, n. 737, tutti specificati in dispositivo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 85 lett. a)

d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Statuto degli impiegati civili dello

Stato) e dell'art. 236 delle norme della regione siciliana di cui al

d.l.p. 29 ottobre 1955, n. 6 (Ordinamento amministrativo degli enti

locali nella Regione sicilian a), nella parte in cui non prevedono,

in luogo del provvedimento di destituzione di diritto, l'apertura e

lo svolgimento del procedimento disciplinare;

Dichiara, in applicazione dell'art. 27 della l. 11 marzo 1953, n.

87, e negli stessi termini di cui al precedente punto,

l'illegittimità costituzionale degli articoli:

247 r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (T.u. legge comunale e

provinciale), nel testo sostituito con legge 27 giugno 1942, n. 851;

66 lett. a) d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 (Ordinamento degli

ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari);

1, comma secondo, l. 13 maggio 1975, n. 157 (estensione delle

norme dello Statuto degli impiegati civili dello Stato agli operai

dello Stato);

57 lett. a) d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del

personale delle unità sanitarie locali);

8 lett. a) d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 (Sanzioni disciplinari

per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e

regolamentazione dei relativi procedimenti).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 ottobre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:971 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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