Corte costituzionale

Sentenza n. 286/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/07/1999 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 29, primo

comma, del codice penale, e 85, lettera b), del d.P.R. 10 gennaio

1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto

degli impiegati civili dello Stato), promosso con ordinanza emessa

l'8 maggio 1998 dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria

sul ricorso proposto da Trapasso Gabriele contro l'ENPAS, iscritta al

n. 588 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno

1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 maggio 1999 il giudice

relatore Francesco Guizzi.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio amministrativo per l'annullamento

della delibera commissariale del 5 marzo 1992 con la quale un

dipendente dell'ENPAS era stato destituito dall'impiego, il Tribunale

amministrativo regionale della Calabria ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 29, primo comma, del codice

penale; e, "per quanto occorra" (ove la norma si ritenga vigente),

dell'art. 85, lettera b), del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo

unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati

civili dello Stato).

Premette in fatto il giudice a quo che il ricorrente - operatore di

esercizio in attività presso l'ufficio di Arezzo - veniva sospeso

dal servizio, con decorrenza 4 ottobre 1986, a seguito dell'adozione

nei suoi confronti di una misura restrittiva della libertà

personale. Il processo, per i reati di cui agli artt. 71 e 74 della

legge n. 685 del 1975, si concludeva con la condanna dell'imputato a

cinque anni e sei mesi di reclusione e di 11.000.000 di lire di

multa, nonché alla interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Ridotta la pena detentiva, per successivi condoni e benefici, il 22

aprile 1992 il condannato veniva affidato al servizio sociale.

Il provvedimento dell'ENPAS, impugnato dal ricorrente, ha disposto

la destituzione dall'impiego in applicazione dell'art. 108, lettera

b), del regolamento organico del personale. Ma la norma regolamentare

applicata dall'ente non sarebbe più in vigore, secondo il

ricorrente, in quanto ricompresa nella previsione abrogativa

dell'art. 9, comma 1, ultima parte, della legge 7 febbraio 1990, n.

19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della

pena e destituzione dei pubblici dipendenti).

Il Collegio rimettente osserva che l'art. 108, lettera b), del

regolamento organico dell'ENPAS statuisce la destituzione di diritto

del dipendente a seguito di condanna, passata in giudicato, che

importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici (ovvero

l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà

vigilata). La norma costituirebbe una integrale replica del testo

dell'art. 85, lettera b) del d.P.R. n. 3 del 1957, attuando un vero

e proprio rinvio materiale alla disposizione di legge, sì che la

vigenza della previsione regolamentare dipenderebbe da quella della

disposizione legislativa testé indicata.

Il giudice a quo ricorda che alla sentenza n. 971 del 1988 di

questa Corte, dichiarativa dell'illegittimità della lettera a) del

citato art. 85 del d.P.R. n. 3 del 1957, ha fatto seguito la

menzionata legge n. 19 del 1990, che ha abrogato, all'art. 9, ogni

disposizione attinente alla destituzione di diritto dei pubblici

impiegati (comma 1), imponendo alle amministrazioni l'onere del

preventivo procedimento disciplinare (comma 2). Tuttavia è dubbio,

secondo il Collegio rimettente, se la destituzione di diritto sia

stata abrogata nei contesti legislativi antecedenti, anche con

riferimento alla commissione di delitti accertati nei confronti del

dipendente con pronunce passate in giudicato; ovvero se essa è

pienamente in vigore specie per le ipotesi normative, come quella

dell'art. 85, lettera b), del d.P.R. n. 3 del 1957, non esaminata

dalla giurisprudenza costituzionale.

La prima interpretazione troverebbe riscontro nell'intento del

legislatore di recepire le considerazioni esposte nella pronuncia n.

971 del 1988, e nelle successive nn. 40 e 158 del 1990, 16 del 1991 e

197 del 1993. In esse la Corte avrebbe posto in evidenza sia la

necessità di garantire la proporzionalità fra il fatto concreto e

la sanzione da applicare, sia l'esigenza di ricondurre ogni

valutazione nel merito alla sua sede naturale: il procedimento

disciplinare. La diversa ipotesi della sanzione destitutoria

correlata alla condanna penale esulerebbe peraltro, con riguardo alla

interdizione perpetua dai pubblici uffici, dall'assunto delle citate

sentenze. In tal caso il rapporto di impiego cesserebbe per effetto

di una decisione giudiziale che renderebbe superflua ogni valutazione

in sede amministrativa; sotto questo profilo sarebbe esclusa la

riconducibilità della lettera b), del citato art. 85 del d.P.R. n. 3

del 1957, dall'effetto abrogativo operato dall'art. 9, comma 1, della

legge n. 19 del 1990. Sennonché siffatta abrogazione - conclude su

questo punto il giudice a quo - potrebbe riferirsi anche al caso

della condanna alla interdizione dai pubblici uffici, in modo da

stabilire un generale principio di obbligatorietà del procedimento

disciplinare.

I dubbi di legittimità costituzionale della normativa concernente

la risoluzione automatica del rapporto di impiego in conseguenza di

fattispecie penalmente rilevanti non si supererebbero adottando tanto

l'una quanto l'altra soluzione ermeneutica. Di qui, la lesione del

principio di ragionevolezza, con riferimento ai casi di destituzione

senza procedimento disciplinare, essendo impedito sia al giudice che

all'amministrazione ogni giudizio di proporzionalità tra il fatto e

la sanzione. Né le perplessità si dissolverebbero riconoscendo - in

base a una interpretazione letterale dell'art. 9 - l'obbligatorietà

del procedimento disciplinare pure a seguito della condanna

definitiva alla interdizione perpetua dai pubblici uffici; e ciò

perché il procedimento in sede amministrativa non potrebbe avere

conclusione diversa dalla destituzione. L'irrazionalità dell'effetto

di automatica risoluzione dell'impiego, continua l'ordinanza, si

verificherebbe altresì per i reati che, per l'oggetto e le

circostanze dell'azione, hanno un rilievo marginale o nullo in

relazione al rapporto di servizio con l'amministrazione.

La questione sarebbe rilevante nel giudizio a quo precisa infine il

rimettente, poiché si riproporrebbe l'automatismo della sanzione,

sia escludendo l'onere del procedimento disciplinare preventivo

rispetto alla pronuncia di destituzione, sia ammettendolo: onde

l'obbligo dell'amministrazione di tener conto della condanna alla

interdizione inflitta dal giudice penale, e di comminare perciò la

sanzione destitutoria.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per

l'inammissibilità o, in subordine, per l'infondatezza.

La giurisprudenza costituzionale richiamata nell'ordinanza di

rimessione non riguarderebbe l'ipotesi della sanzione destitutoria

correlata alla condanna, con sentenza del giudice penale, alla pena

accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Perché

questa Corte si sarebbe chiaramente espressa per l'estraneità

dell'art. 9 della legge n. 19 del 1990 all'applicazione delle pene

accessorie, anche di carattere interdittivo (sentenza n. 363 del

1996), escludendo ch'esso abbia prodotto l'abrogazione dell'art. 85,

lettera b), del testo unico degli impiegati civili dello Stato.

Qualora vi sia condanna alla pena accessoria, l'amministrazione

dovrebbe infatti disporre la destituzione del dipendente dal

servizio. Si tratterebbe d'un provvedimento di natura dichiarativa di

status conseguente al giudizio penale definitivo, peraltro emanato

senza procedimentalizzazione e, quindi, senza compiere alcuna

valutazione dell'impiegato. Considerato in diritto

1. - Viene all'esame della Corte la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 29, primo comma, del codice penale, "nella

parte in cui statuisce che la condanna alla reclusione per un tempo

non inferiore a cinque anni importa l'interdizione perpetua del

condannato dai pubblici uffici"; e, "per quanto occorra (cioè se la

norma deve ritenersi vigente)", dell'art. 85, lettera b), del d.P.R.

10 gennaio 1957, n. 3, "nella parte in cui prescrive che l'impiegato

incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare, per

condanna passata in giudicato che importi l'interdizione dai pubblici

uffici".

Stando alla prospettazione del rimettente, si tratta in realtà di

due distinte questioni sollevate in riferimento all'art. 3 della

Costituzione. Le norme censurate sarebbero in contrasto con i

principi di ragionevolezza e di proporzionalità tra il fatto e la

sanzione, perché produttive dell'automatica risoluzione del rapporto

di impiego nei confronti dei dipendenti pubblici condannati con

sentenza passata in giudicato.

2. - Preliminarmente si deve dichiarare inammissibile la questione

sollevata con riferimento all'art. 85, lettera b), del d.P.R. n. 3

del 1957, non solo perché posta come meramente ipotetica, ma perché

è perplessa la motivazione, non risultando chiaro se, rispetto

all'altra, essa si collochi in linea subordinata, o alternativa, o

successiva.

3. - La questione sollevata con riferimento alla disposizione

codicistica è, invece, non fondata.

L'art. 29, primo comma, del codice penale statuisce, come si è

già anticipato, che "la condanna all'ergastolo e la condanna alla

reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano

l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici".

Disposizione, questa, che il rimettente non censura nei suoi

presupposti, ma nelle conseguenze giuridiche: non sotto il profilo

generale, dunque, bensì con riguardo al rapporto di pubblico

impiego, implicando l'automatica risoluzione di esso in ragione del

carattere perpetuo della misura.

Il giudice a quo vorrebbe che dalla pena accessoria - applicabile

secondo i principi generali solo in base a una condanna penale

definitiva - non scaturisse l'automatismo della rimozione, ma si

affermasse nella sua ineludibilità l'interposizione del giudizio

disciplinare. A tal fine viene richiamata, nell'ordinanza di

rimessione, la ratio decidendi su cui si fondano le sentenze nn. 363

e 239 del 1996 e 197 del 1993 e le ordinanze nn. 201 e 137 del 1994;

ma l'affermazione del principio della necessità del procedimento

disciplinare, in luogo della destituzione di diritto dei pubblici

dipendenti, non concerne le pene accessorie di carattere

interdittivo, in genere, né l'interdizione dai pubblici uffici, in

particolare. La risoluzione del rapporto d'impiego costituisce, in

questo caso, soltanto un effetto indiretto della pena accessoria

comminata in perpetuo.

Di là dai dubbi espressi dal Collegio, è appena il caso di

soggiungere che, nella sua discrezionalità, il legislatore resta

libero - sia pure con l'osservanza del principio di razionalità

normativa - di determinare i presupposti, i contenuti e la durata

della misura, assolvendo la pena accessoria finalità di difesa

sociale e di prevenzione speciale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) Dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 85, lettera b) del d.P.R. 10 gennaio 1957,

n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli

impiegati civili dello Stato), sollevata dal Tribunale amministrativo

regionale della Calabria, con l'ordinanza in epigrafe;

b) Dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 29, primo comma, del codice penale,

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

Tribunale amministrativo regionale della Calabria, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1999.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1999:286 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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