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(( Il pagamento dell'accisa e' effettuato in rate di acconto mensili, da versare entro il giorno 16 di ciascun mese, calcolate sulla base di un dodicesimo dei consumi dell'anno precedente. Per il mese di agosto la rata di acconto e' versata entro il giorno 20. Il versamento a conguaglio e' effettuato entro il giorno 16 del mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate in piu' del dovuto sono detratte dai successivi versamenti di acconto. I soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), e le societa' di cui all'articolo 53, comma 3, hanno diritto di rivalsa sui consumatori finali. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di prescrivere, sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili, rateizzazioni di acconto diverse da quelle di cui al comma 1. La bolletta di pagamento rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), ai consumatori finali deve riportare i quantitativi di energia elettrica venduti e la liquidazione dell'accisa e relative addizionali, con le singole aliquote applicate. Per i supplementi di imposta derivanti dalla revisione delle liquidazioni delle dichiarazioni di consumo, il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane emette avviso di pagamento. I soggetti di cui all'articolo 55, comma 5, versano il canone annuo d'imposta all'atto della stipula della convenzione di abbonamento e, per gli anni successivi, anticipatamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno. In caso di ritardato pagamento si applicano l'indennita' di mora e gli interessi nella misura prevista per il tardivo pagamento delle accise. Per i recuperi e per i rimborsi dell'imposta si applicano le disposizioni dell'articolo 14.

Testo in vigore dal 1 giugno 2007 al 29 aprile 2012

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 56, dalle Rassegne del Massimario.

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di febbraio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 giugno 2007

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2001 al 1 giugno 2007. 59 parole tolte, 100 parole aggiunte.

tolto: L'imposta e' versata dal fabbricante direttamente in tesoreria, con diritto di rivalsa sui consumatori. I fabbricanti versano l'imposta inaggiunto: Il pagamento dell'accisa e' effettuato in rate di acconto aggiunto: mensili, da versare entro il giorno 16 di ciascun mese, calcolate sulla base aggiunto: di un dodicesimo dei consumi dell'anno precedente. aggiunto: Per il mese di agosto la rata di acconto e' versata entro il giorno 20. Il versamento a conguaglio e' effettuato entro il giorno 16 del mese di tolto: febbraio aggiunto: marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce tolto: e sulla base dei dati consuntivi sono rideterminate le rate di acconto. Le somme eventualmente versate in piu' del dovuto sono detratte tolto: dal successivo versamento aggiunto: dai successivi versamenti di acconto. aggiunto: I soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), e le societa' di cui all'articolo 53, comma 3, hanno diritto di rivalsa sui consumatori finali. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di prescrivere tolto: diverse rateizzazioni di accontoaggiunto: , sulla base dei dati tecnici e contabili disponibilitolto: . Ogniaggiunto: , rateizzazioni di acconto diverse da quelle di cui al comma 1. La bolletta di pagamento rilasciata tolto: dal fabbricante ai consumatori aggiunto: dai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), ai consumatori finali deve riportare i quantitativi di energia elettrica tolto: forniti aggiunto: venduti e la liquidazione tolto: dell'imposta aggiunto: dell'accisa e relative addizionali, con le singole aliquote applicate. Per i supplementi di imposta derivanti dalla revisione delle liquidazioni delle dichiarazioni di consumo, tolto: l'ufficio tecnico di finanza aggiunto: il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane emette avviso di pagamento. I tolto: fabbricanti di energia elettrica di cui all'art. aggiunto: soggetti di cui all'articolo 55, comma tolto: 7 aggiunto: 5, versano il canone annuo d'imposta all'atto della stipula della convenzione di abbonamento eaggiunto: , per gli anni successiviaggiunto: , anticipatamente, entro il mese di gennaio aggiunto: di ciascun anno. In caso di ritardato pagamento si applicano l'indennita' di mora e gli interessi … delle accise. Per i recuperi e per i rimborsi dell'imposta si applicano le disposizioni tolto: dell'art. aggiunto: dell'articolo 14.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art56 · fonte del testo

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