L'energia elettrica (codice NC 2716) e' sottoposta ad accisa, e la relativa imposta e' esigibile, al momento della fornitura al consumatore finale o al momento del consumo per l'energia elettrica prodotta per uso proprio, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I vigenti a tale momento. Non e' sottoposta ad accisa l'energia elettrica:

  • a)prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili, ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile non superiore a 20 kW, e consumata per uso proprio;
  • b)impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purche' prodotta a bordo con mezzi propri, esclusi gli accumulatori, nonche' quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati;
  • c)prodotta con gruppi elettrogeni azionati dalla biomassa o da gas ottenuti dalla biomassa((e consumata per uso proprio));
  • d)prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, aventi potenza nominale non superiore a 1 kW nonche' prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza nominale complessiva non superiore a 200 kW;
  • e)utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici;
  • f)impiegata nei processi mineralogici;
  • g)impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unita', incida per oltre il 50 per cento. E' esente dall'accisa l'energia elettrica:
  • a)utilizzata per l'attivita' di produzione di elettricita' e per mantenere la capacita' di produrre elettricita' nonche', limitatamente agli impianti di generazione di energia elettrica asservita esclusivamente alla immissione in rete con obbligo di connessione di terzi, per le attivita' connesse all'esercizio dei medesimi impianti;
  • b)prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni ubicati nel medesimo sito di produzione;
  • c)utilizzata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri;
  • d)impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano;
  • e)consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh. Per i consumi superiori alla soglia di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW, si procede al recupero dell'accisa riducendo i quantitativi rientranti nella medesima soglia di esenzione di un numero di chilowattora corrispondenti a quelli consumati in misura superiore alla predetta soglia di 150 kWh; per i consumi superiori al limite di 220 kWh per le utenze oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero dell'accisa riducendo i quantitativi rientranti nella soglia di esenzione di 150 kWh di un numero di chilowattora corrispondenti a quelli consumati in misura superiore al predetto limite di 220 kWh. E' considerato uso promiscuo l'utilizzo contestuale dell'energia elettrica, fornita ad un unico punto di prelievo, in impieghi differenti relativamente ai quali e' prevista l'applicazione di distinte aliquote di accisa, l'esenzione o la non sottoposizione ad accisa. 129
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43

129

Il D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, nonche' le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6, commi 5 e 6, hanno effetto dal 1° gennaio 2026".

Testo vigente dal 20 dicembre 2025

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 52, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 3907/2026

    21 febbraio 2026

    In tema di accise sull'energia elettrica, le imposte addizionali (già disciplinate dall'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, nonché dagli artt. 52, 56 e 60 del d.lgs. n. 504 del 1995, come modificati dal d.lgs. n. 26 del 2007) sono incompatibili con l'art. 1, par. 2, della dir. n. 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, per il periodo dall'entrata in vigore di quest'ultima (15 gennaio 2009) fino all'abrogazione delle imposte addizionali all'accisa, trattandosi di misure impositive prive di una finalità specifica diversa da quella generica connessa a mere esigenze di bilancio, e sono, comunque, inapplicabili a seguito della pronuncia della Corte cost. n. 43 del 2025, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c) e 2 del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989 (come sostituito dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2007), ai rapporti precedenti all'abrogazione del predetto art. 6.

    Art. 52 · Art. 56 Testo unico le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative · Art. 60 Testo unico le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative

    Rassegna di febbraio 2026, p. 135 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 25748/2025

    21 settembre 2025

    In tema di accise sull'energia elettrica, la normativa dell'Unione Europea definisce l'energia da fonti rinnovabili come riferita alla biomassa e quest'ultima come comprendente, in particolare, la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani, cosicché l'art. 52, comma 2, lett. a), TUA, con riguardo all'oggetto dell'energia prodotta - su cui va quantitativamente determinata l'esenzione - deve applicarsi unicamente alla quantità di energia prodotta con la frazione biodegradabile dei rifiuti, in virtù di un'interpretazione conforme alle disposizioni unionali. (Fattispecie in cui la fonte rinnovabile era la parte biodegradabile dei rifiuti industriali).

    Art. 52

    Rassegna di settembre 2025, p. 135 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di settembre 2025 ↗ e febbraio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

11 versioni dal 1995

1995oggi
  1. 20 dicembre 2025 — oggiin vigoreper 10 mesi
  2. 5 aprile 2025 — 20 dicembre 2025per 9 mesi
  3. 1 gennaio 2016 — 5 aprile 2025per 9 anni
  4. 1 giugno 2012 — 1 gennaio 2016per 4 anni
  5. 27 maggio 2011 — 1 giugno 2012per un anno
  6. 1 giugno 2007 — 27 maggio 2011per 4 anni
  7. 1 gennaio 2007 — 1 giugno 2007per 5 mesi
  8. 1 gennaio 2001 — 1 gennaio 2007per 6 anni
  9. 10 dicembre 2000 — 1 gennaio 2001per 22 giorni
  10. 18 maggio 1999 — 10 dicembre 2000per un anno
  11. 29 novembre 1995 — 18 maggio 1999testo originarioper 3 anni

Che cosa è cambiato dal 20 dicembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 5 aprile 2025 al 20 dicembre 2025. 1 parola tolta, 5 parole aggiunte.

c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati dalla biomassa o da gas ottenuti dalla tolto: biomassa aggiunto: biomassae consumata per uso proprio;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art52 · fonte del testo

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