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L'imposta e' versata dal fabbricante direttamente in tesoreria, con diritto di rivalsa sui consumatori. (( I fabbricanti versano l'imposta in rate di acconto entro il giorno 20 di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio e' effettuato entro il giorno 20 del mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce e sulla base dei dati consuntivi sono rideterminate le rate di acconto. Le somme eventualmente versate in piu' del dovuto sono detratte dal successivo versamento di acconto. 3. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di prescrivere diverse rateizzazioni di acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili)) 5 Ogni bolletta di pagamento rilasciata dal fabbricante ai consumatori deve riportare i quantitativi di energia elettrica forniti e la liquidazione dell'imposta e relative addizionali, con le singole aliquote applicate. Per i supplementi di imposta derivanti dalla revisione delle liquidazioni delle dichiarazioni di consumo, l'ufficio tecnico di finanza emette avviso di pagamento. I fabbricanti di energia elettrica di cui all'art. 55, comma 7, versano il canone annuo d'imposta all'atto della stipula della convenzione di abbonamento e per gli anni successivi entro il mese di gennaio. In caso di ritardato pagamento si applicano l'indennita' di mora e gli interessi nella misura prevista per il tardivo pagamento delle accise. Per i recuperi e per i rimborsi dell'imposta si applicano le disposizioni dell'art. 14.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

5

Il D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera e)) che "nell'articolo 56, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. I fabbricanti autorizzati a presentare la dichiarazione annuale versano l'imposta in rate di acconto mensili entro il giorno 20 di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio e' effettuato entro il giorno 20 del mese di febbraio e sulla base dei dati consuntivi sono rideterminate le rate di acconto. Le somme eventualmente versate in piu' del dovuto sono detratte dal successivo versamento di acconto".

Testo in vigore dal 2 marzo 1997 al 1 gennaio 2001

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 56, dalle Rassegne del Massimario.

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di febbraio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 2 marzo 1997

Confronto con la versione in vigore dal 29 novembre 1995 al 2 marzo 1997. 39 parole tolte, 46 parole aggiunte.

L'imposta e' versata dal fabbricante direttamente in tesoreria, con diritto di rivalsa sui consumatori. I fabbricanti tolto: che presentano la dichiarazione bimestrale versano l'imposta entro il giorno 20 del mese successivo al bimestre. I fabbricanti autorizzati a presentare la dichiarazione annuale versano l'imposta aggiunto: versano l'imposta in rate di acconto tolto: bimestrali entro il giorno 20 tolto: del mese successivo alla scadenza del bimestre solare aggiunto: di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedentetolto: ; ilaggiunto: . Il versamento a conguaglio tolto: deve essere aggiunto: e' effettuato entro il giorno 20 del mese di tolto: marzo aggiunto: febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce e sulla base dei dati consuntivi sono rideterminate le rate di acconto. Le somme eventualmente versate in piu' del dovuto sono detratte dal successivo versamento di acconto. aggiunto: 3. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di prescrivere diverse rateizzazioni di acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili Ogni bolletta di pagamento rilasciata dal fabbricante ai consumatori deve riportare i quantitativi …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera e)) che "nell'articolo 56, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. I fabbricanti autorizzati a presentare la dichiarazione annuale versano l'imposta in rate di acconto mensili entro il giorno 20 di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio e' effettuato entro il giorno 20 del mese di febbraio e sulla base dei dati consuntivi sono rideterminate le rate di acconto. Le somme eventualmente versate in piu' del dovuto sono detratte dal successivo versamento di acconto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art56 · fonte del testo

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