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(( Le somme dovute a titolo d'imposta o indebitamente abbuonate o restituite si esigono con la procedura di riscossione coattiva prevista dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, e successive modificazioni. Prima di avviare tale procedura gli uffici spediscono, mediante raccomandata postale, un avviso di pagamento fissando un termine di quindici giorni per l'adempimento, decorrente dalla data di ricevimento del predetto avviso. L'accisa e' rimborsata quando risulta indebitamente pagata. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera e), e dall'articolo 10-ter, comma 1, lettera d), il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento. Qualora al termine di un procedimento giurisdizionale il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso e' richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura prevista dall'articolo 3, comma 4, a decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza. )) I prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo possono dar luogo a rimborso della stessa, su richiesta dell'operatore nell'esercizio della attivita' economica da lui svolta, quando sono trasferiti in un altro Stato membro o esportati. Il rimborso compete anche nel caso in cui vengano autorizzate miscelazioni dalle quali si ottiene un prodotto per il quale e' dovuta l'accisa di ammontare inferiore a quella pagata sui singoli componenti. L'istanza di rimborso e' presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data in cui sono state effettuate le operazioni. Il rimborso puo' essere concesso anche mediante accredito dell'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa. In caso di dichiarazioni infedeli, volte a ottenere il rimborso dell'imposta per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento ed al pagamento dell'imposta. Non si fa luogo al rimborso, ne' si provvede alla riscossione, di somme non superiori ((ad euro 10,32)). ------------ (*) Il riferimento al R.D.L. n. 334/1939 riguarda il regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739. (**) Il riferimento al T.U. birra 1924 si riferisce al testo unico delle disposizioni di carattere legislativo per l'imposta di fabbricazione sulla birra, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924.

Testo in vigore dal 1 aprile 2010 al 3 dicembre 2016

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 14, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 2229/2025

    30 gennaio 2025

    In tema di processo tributario, il contribuente, in caso di avviso di pagamento per l'omesso versamento delle accise dovute e non versate, non può eccepire il controcredito derivante da accise indebitamente versate, per le quali non è stata presentata una richiesta di rimborso entro il termine decadenziale previsto nell'art. 14, comma 2, del T.U. n. 504 del 1995.

    Art. 14

    Rassegna di gennaio 2025, p. 152 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di gennaio 2025 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 43/2025

    Illegittimità dichiarata
    15 aprile 2025

    Nel giudizio incidentale il requisito della rilevanza richiede un rapporto di strumentalità necessaria tra la risoluzione della questione e la definizione del giudizio principale, almeno ravvisabile sotto il profilo della possibile incidenza della pronuncia richiesta alla Corte costituzionale sul percorso argomentativo che il rimettente deve seguire per rendere la propria decisione. (Precedente: O. 95/2023 - mass. 45538).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Collegio arbitrale di Vicenza in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 16 e 52 CDFUE, dell’art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995, che disciplina la richiesta di rimborso che il soggetto passivo dell’accisa/il fornitore può avanzare nei confronti dell’amministrazione finanziaria nel caso in cui debba restituire al cliente somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell’accisa. La disposizione censurata attiene al compimento di un atto che si colloca “a valle” della risoluzione della controversia oggetto del giudizio a quo e che è estraneo all’ambito della cognizione del rimettente, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di ripetizione dell’addizionale provinciale all’accisa sull'energia elettrica proposta dal cliente verso il fornitore. Lo stesso rimettente, peraltro, motiva la rilevanza con un’affermazione meramente assertiva né può trascurarsi il fatto che tale motivazione sia viziata anche dall’erronea affermazione del rimettente in merito al potere di non applicare la disposizione nazionale ritenuta contrastante con una direttiva nell’ambito di una controversia tra privati, considerata l’assenza di effetti diretti orizzontali delle direttive non trasposte o non correttamente trasposte).

    Art. 14 Testo unico le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 1 aprile 2010

Confronto con la versione in vigore dal 29 novembre 1995 al 1 aprile 2010. 17 parole tolte, 89 parole aggiunte.

Le somme dovute a titolo d'imposta o indebitamente abbuonate o restituite si esigono con la procedura di riscossione coattiva prevista dal decreto tolto: del Presidente della Republica 28 gennaio 1988 aggiunto: legislativo 13 aprile 1999, n. tolto: 43aggiunto: 112, e successive modificazioni. Prima di avviare tale procedura gli uffici spediscono, mediante raccomandata postale, un avviso di pagamento fissando un termine di tolto: 15 aggiunto: quindici giorni per l'adempimento, decorrente dalla data di tolto: spedizione aggiunto: ricevimento del predetto avviso. L'accisa e' rimborsata quando risulta indebitamente pagata. tolto: Il aggiunto: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera e), e dall'articolo 10-ter, comma 1, lettera d), il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento. aggiunto: Qualora al termine di un procedimento giurisdizionale il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso e' richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura prevista tolto: dall'art. 3 aggiunto: dall'articolo 3, comma 4, a decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza. I prodotti assoggettati ad … si fa luogo al rimborso, ne' si provvede alla riscossione, di somme non superiori tolto: a lire 20.000 aggiunto: ad euro 10,32. ------------ (*) Il riferimento al R.D.L. n. 334/1939 riguarda il regio decreto-legge 28 …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art14 · fonte del testo

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