Art. 27 — (Art. 1 R.D.L. n. 23/1933 - Artt. 1, 4 e 26 D.L. n. 331/1993) Ambito applicativo ed esenzioni

[1]Sono sottoposti ad accisa la birra, il vino, le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, i prodotti alcolici intermedi e l'alcole etilico (1). I prodotti di cui al comma 1, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, e dall'art. 37, comma 1, sono ottenuti in impianti di lavorazione gestiti in regime di deposito fiscale. Puo' essere autorizzata la produzione in impianti diversi dai depositi fiscali sempreche' vengano utilizzati prodotti ad imposta assolta e l'accisa complessiva pagata sui componenti non sia inferiore a quella dovuta sul prodotto derivante dalla loro miscela. La preparazione, da parte di un privato, di prodotti alcolici, destinati all'uso esclusivo dello stesso privato, dei suoi familiari e dei suoi ospiti, con impiego di alcole ad imposta assolta, non e' soggetta ad autorizzazione a condizione che i prodotti ottenuti non formino oggetto di alcuna attivita' di vendita. ((2-bis. Ai fini del presente testo unico, per alcole completamente denaturato si intende l'alcole etilico al quale sono aggiunte, nelle misure stabilite, le sostanze previste dalla formula di denaturazione notificata dallo Stato e oggetto di riconoscimento reciproco, di cui all'allegato al regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione, del 22 novembre 1993, e successive modificazioni)) 87 L'alcole e le bevande alcoliche sono esenti dall'accisa quando sono:

  • a)((completamente denaturati e destinati alla vendita come alcole etilico)); 87
  • b)((impiegati in prodotti non destinati al consumo umano, realizzati con alcole etilico previamente denaturato con formule di denaturazione approvate dall'Amministrazione finanziaria diverse da quelle di cui al comma 2-bis)); 87
  • b-bis)((utilizzati, previa denaturazione con le formule di denaturazione di cui alla lettera b), per la manutenzione e la pulizia delle attrezzature produttive impiegate per la realizzazione dei prodotti di cui alla medesima lettera b))); 87
  • c)impiegati per la produzione dell'aceto di cui al codice NC 2209;
  • d)((impiegati per la produzione di medicinali secondo la definizione di cui alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recepita con il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recepita con il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219));
  • e)impiegati in un processo di fabbricazione, a condizione che il prodotto finale non contenga alcole;
  • f)impiegati nella produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore all'1,2 per cento in volume;
  • g)impiegati direttamente o come componenti di prodotti semilavorati destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari, ripieni o meno, a condizione che il contenuto di alcole non sia superiore a 8,5 litri di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per il cioccolato e a litri 5 di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per altre merci;
  • h)impiegati come campioni per analisi, per prove di produzione necessarie o a fini scientifici;
  • i)utilizzati nella fabbricazione di un componente non soggetto ad accisa ai sensi del presente decreto. ((3-bis. L'esenzione di cui al comma 3, lettera a), si applica anche per l'alcole etilico trasferito nel territorio nazionale con la scorta del documento di cui all'articolo 10, immesso in consumo in un altro Stato membro, al quale, nel medesimo Stato, sono state aggiunte, nelle misure stabilite, le sostanze previste dalla relativa formula di denaturazione di cui al regolamento (CE) n. 3199/93, notificata dal medesimo Stato membro e oggetto di riconoscimento reciproco)) 87 Le agevolazioni sono accordate anche mediante rimborso dell'imposta pagata. Sui prodotti ritirati dal commercio in quanto divenuti non idonei al consumo umano viene rimborsata l'accisa pagata. Per i rimborsi si applicano le disposizioni dell'art. 14.

[2]------------ (1) Per le aliquote vedi allegato I.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

87

con decorrenza dal 1 gennaio 2022

Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 ha disposto (con l'art. 5, comma 15-septies, alinea) che le modifiche al presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Testo vigente dal 21 dicembre 2021

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 27, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 9511/2026

    14 aprile 2026

    In tema di controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito di alcol etilico e di bevande alcoliche soggetti ad accisa, la violazione, da parte del depositario autorizzato, dell'obbligo di comunicazione ex art. 4, comma 4, del d.m. n. 153 del 2001, al momento della cessazione dell'attività produttiva, ha natura sostanziale e non meramente formale, in quanto comporta il mutamento del regime dell'impianto, che assume la qualifica di magazzino di commerciante all'ingrosso, con conseguente modifica del regime fiscale, sia quanto al diritto di licenza, sia quanto all'adeguamento dell'aliquota della cauzione per il mancato pagamento dell'imposta.

    Art. 27 · Art. 2220 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 395 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 21 dicembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 3 dicembre 2016 al 21 dicembre 2021. 72 parole tolte, 238 parole aggiunte in 6 capoversi.

… a condizione che i prodotti ottenuti non formino oggetto di alcuna attivita' di vendita. aggiunto: 2-bis. Ai fini del presente testo unico, per alcole completamente denaturato si intende l'alcole etilico al quale sono aggiunte, nelle misure stabilite, le sostanze previste dalla formula di denaturazione notificata dallo Stato e oggetto di riconoscimento reciproco, di cui all'allegato al regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione, del 22 novembre 1993, e successive modificazioni L'alcole e le bevande alcoliche sono esenti dall'accisa quando sono:

a) tolto: denaturati con denaturante generale aggiunto: completamente denaturati e destinati alla vendita aggiunto: come alcole etilico;

b) tolto: denaturati con denaturanti speciali approvati dall'amministrazione finanziaria ed impiegati nella fabbricazione di aggiunto: impiegati in prodotti non destinati al consumo umano tolto: alimentare ovvero impiegati come combustibile per riscaldamento o come carburante, usi per i quali si applicano le disposizioni dell'articolo 21aggiunto: , realizzati con alcole etilico previamente denaturato con formule di denaturazione approvate dall'Amministrazione finanziaria diverse da quelle di cui al comma 2-bis;

aggiunto: b-bis) utilizzati, previa denaturazione con le formule di denaturazione di cui alla lettera b), per la manutenzione e la pulizia delle attrezzature produttive impiegate per la realizzazione dei prodotti di cui alla medesima lettera b);

d) impiegati tolto: nella fabbricazione aggiunto: per la produzione di medicinali secondo la definizione di cui alla direttiva tolto: 65/65/CEE aggiunto: 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del tolto: 26 gennaio 1965, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee n. 22 del 9 febbraio 1965 e aggiunto: 6 novembre 2001, recepita con il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recepita con il decreto legislativo tolto: 29 maggio 1991 aggiunto: 24 aprile 2006, n. tolto: 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 1991 aggiunto: 219;

i) utilizzati nella fabbricazione di un componente non soggetto ad accisa ai sensi del presente decreto. aggiunto: 3-bis. L'esenzione di cui al comma 3, lettera a), si applica anche per l'alcole etilico trasferito nel territorio nazionale con la scorta del documento di cui all'articolo 10, immesso in consumo in un altro Stato membro, al quale, nel medesimo Stato, sono state aggiunte, nelle misure stabilite, le sostanze previste dalla relativa formula di denaturazione di cui al regolamento (CE) n. 3199/93, notificata dal medesimo Stato membro e oggetto di riconoscimento reciproco Le agevolazioni sono accordate anche mediante rimborso dell'imposta pagata. Sui prodotti ritirati dal …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 ha disposto (con l'art. 5, comma 15-septies, alinea) che le modifiche al presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art27 · fonte del testo

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