Art. 15 — Recupero dell'accisa e prescrizione del diritto all'imposta

Le somme dovute a titolo di imposta o indebitamente abbuonate o restituite si esigono con la procedura di riscossione coattiva prevista dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Prima di avviare tale procedura, gli uffici notificano, con le modalita' di cui all'articolo 19-bis, comma 1, del presente testo unico, un avviso di pagamento fissando per l'adempimento un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, l'avviso di pagamento di cui al comma 1 del presente articolo e' notificato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel termine di cinque anni, decorrente dalla data dell'omesso versamento delle somme dovute a titolo di imposta o dell'indebita restituzione ovvero dell'irregolare fruizione di un prodotto sottoposto ad accisa in un impiego agevolato. Tale termine e' aumentato a dieci anni nei casi di violazione delle disposizioni stabilite in materia di tributi previsti dal presente testo unico per cui sussiste l'obbligo di denuncia all'autorita' giudiziaria. Il termine di prescrizione per il recupero del credito da parte dell'Agenzia e' di cinque anni ovvero, limitatamente ai tabacchi lavorati, di dieci anni. Per le deficienze eccedenti i cali consentiti per i prodotti che si trovano in regime sospensivo, diversi dai tabacchi lavorati, il quinquennio di cui al comma 3 decorre dalla data del verbale di constatazione delle deficienze medesime. La prescrizione del credito d'imposta e' interrotta quando viene esercitata l'azione penale; in questo caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale. Sempreche' non siano iniziate attivita' amministrative di accertamento delle quali i soggetti alle stesse sottoposti abbiano avuto formale conoscenza, i registri, le dichiarazioni e i documenti prescritti dalla disciplina di riferimento dei vari settori d'imposta devono essere conservati per cinque anni successivi a quello di imposta ovvero, per i tabacchi lavorati, per dieci anni. 7. Non si provvede alla riscossione di somme inferiori o pari ad euro 30

Testo vigente dal 3 dicembre 2016

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 15, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 9236/2026

    12 aprile 2026

    In tema di accise, i "comportamenti omissivi", cui l'art. 15 del d.lgs. n. 504 del 1995, nel testo vigente ratione temporis, fa richiamo al fine di ancorare la decorrenza della prescrizione al momento della scoperta del fatto illecito, non consistono nel mancato versamento dell'imposta dovuta né nella mera mancata dichiarazione - i quali, in quanto comportamenti omissivi tipici, rientrano nell'ambito della previsione generale di cui al comma 1 del medesimo art. 15 - bensì nel mancato compimento di una specifica attività, prevista per legge, idonea ad impedire all'Amministrazione di procedere ai conseguenti controlli, solo in tal caso legittimandosi lo spostamento del dies a quo del termine di prescrizione.

    Art. 15

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 390 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 dicembre 2016

Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 2010 al 3 dicembre 2016. 30 parole tolte, 256 parole aggiunte.

tolto: Il credito dell'Amministrazione finanziaria per l'accisa si prescrive in cinque anni eaggiunto: Le somme dovute a titolo di imposta o indebitamente abbuonate o restituite si esigono con la procedura di riscossione coattiva prevista dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Prima di avviare tale procedura, gli uffici notificano, con le modalita' di cui all'articolo 19-bis, comma 1, del presente testo unico, un avviso di pagamento fissando per l'adempimento un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, l'avviso di pagamento di cui al comma 1 del presente articolo e' notificato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel termine di cinque anni, decorrente dalla data dell'omesso versamento delle somme dovute a titolo di imposta o dell'indebita restituzione ovvero dell'irregolare fruizione di un prodotto sottoposto ad accisa in un impiego agevolato. Tale termine e' aumentato a dieci anni nei casi di violazione delle disposizioni stabilite in materia di tributi previsti dal presente testo unico per cui sussiste l'obbligo di denuncia all'autorita' giudiziaria. Il termine di prescrizione per il recupero del credito da parte dell'Agenzia e' di cinque anni ovvero, limitatamente ai tabacchitolto: , in aggiunto: lavorati, di dieci anni. tolto: In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito. Per le deficienze eccedenti i cali consentiti per i prodotti aggiunto: che si trovano in regime sospensivo, diversi dai tabacchi lavorati, il quinquennio di cui al comma tolto: 1 aggiunto: 3 decorre dalla data del verbale di tolto: accertamento aggiunto: constatazione delle deficienze medesime. La prescrizione del credito d'imposta e' interrotta quando viene esercitata … di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale. aggiunto: Sempreche' non siano iniziate attivita' amministrative di accertamento delle quali i soggetti alle stesse sottoposti abbiano avuto formale conoscenza, i registri, le dichiarazioni e i documenti prescritti dalla disciplina di riferimento dei vari settori d'imposta devono essere conservati per cinque anni successivi a quello di imposta ovvero, per i tabacchi lavorati, per dieci anni. 7. Non si provvede alla riscossione di somme inferiori o pari ad euro 30

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art15 · fonte del testo

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