Art. 10-bis — Altre disposizioni relative alla circolazione di prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro

I prodotti gia' assoggettati ad accisa in un altro Stato membro, che siano stati acquistati da un soggetto stabilito nel territorio dello Stato, che sia privato ovvero che, pur esercitando una attivita' economica, agisca in qualita' di privato, e siano stati spediti o trasportati nel territorio dello Stato direttamente o indirettamente dal venditore o per suo conto, sono soggetti ad accisa nel territorio dello Stato. Gli acquisti dei tabacchi lavorati, effettuati ai sensi del presente comma, avvengono con modalita' diverse da quelle della vendita a distanza transfrontaliera di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, n. 2014/40/UE. 59 Per i prodotti di cui al comma 1, il debitore dell'accisa e' il rappresentante fiscale designato dal venditore, avente sede nel territorio dello Stato e preventivamente autorizzato dall'Amministrazione finanziaria. Prima della spedizione dei prodotti di cui al comma 1, il rappresentante fiscale di cui al comma 2 fornisce una garanzia per il pagamento dell'accisa sui medesimi prodotti presso l'Ufficio competente dell'Amministrazione finanziaria. Il medesimo rappresentante fiscale e' tenuto altresi' a pagare l'accisa dovuta secondo le modalita' vigenti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo dei prodotti al destinatario e tenere una contabilita' delle forniture effettuate. Il rappresentante fiscale deve sottoporsi a qualsiasi controllo inteso ad accertare il corretto pagamento dell'accisa. Per gli acquisti di tabacchi lavorati effettuati ai sensi del presente articolo, il rappresentante fiscale, fermi restando gli adempimenti di cui al comma 3, e' tenuto a dare comunicazione delle spedizioni, prima dell'arrivo della merce, all'((Agenzia delle dogane e dei monopoli)). Il contenuto e le modalita' di tali comunicazioni sono stabilite con determinazione del Direttore dell'((Agenzia delle dogane e dei monopoli)). 87 Le procedure per l'autorizzazione di cui al comma 2 e le modalita' per la prestazione della garanzia e per la tenuta della contabilita' di cui al comma 3 sono stabilite, in relazione alle rispettive competenze, con decreto del Direttore dell'((Agenzia delle dogane e dei monopoli)) e con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane. 87 I tabacchi lavorati acquistati ai sensi del comma 1 devono essere iscritti nelle tariffe di vendita di cui all'articolo 39-quater, rispettare le disposizioni nazionali in materia di condizionamento ed etichettatura dei prodotti del tabacco stabilite dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, ed essere muniti del contrassegno di legittimazione di cui all'articolo 39-duodecies. Con provvedimento del Direttore dell'((Agenzia delle dogane e dei monopoli)) sono stabiliti, relativamente agli acquisiti di tabacchi lavorati effettuati ai sensi del presente articolo, i requisiti soggettivi richiesti ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 nonche' le modalita' per l'acquisto e le modalita' per la consegna in conformita' a quanto previsto dalla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, al fine di garantire l'osservanza della specifica normativa nazionale di distribuzione.87 Per i prodotti gia' assoggettati ad accisa nel territorio dello Stato, acquistati da un soggetto stabilito in un altro Stato membro, che sia privato ovvero che, pur esercitando una attivita' economica, agisca in qualita' di privato, spediti o trasportati, direttamente o indirettamente dal venditore nazionale o per suo conto nel medesimo Stato membro, l'accisa pagata nel territorio dello Stato e' rimborsata ai sensi dell'articolo 14, comma 3, su richiesta del venditore, a condizione che quest'ultimo fornisca la prova del suo avvenuto pagamento e dimostri di avere ottemperato, anche tramite il proprio rappresentante fiscale, nello Stato membro di destinazione dei prodotti, alle procedure di cui al comma 3. ((7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa.)) 87

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 12 gennaio 2016, n. 6

59

con decorrenza dal 20 maggio 2016

Il D.Lgs. 12 gennaio 2016, n. 6, ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 20 maggio 2016.

D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 180

87

con decorrenza dal 13 febbraio 2023

Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 180 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno efficacia a decorrere dal 13 febbraio 2023.

Testo vigente dal 14 dicembre 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 14 dicembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 2 febbraio 2016 al 14 dicembre 2021. 24 parole tolte, 41 parole aggiunte.

… al comma 3, e' tenuto a dare comunicazione delle spedizioni, prima dell'arrivo della merce, tolto: all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato aggiunto: all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il contenuto e le modalita' di tali comunicazioni sono stabilite con determinazione del Direttore tolto: dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato aggiunto: dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Le procedure per l'autorizzazione di cui al comma 2 e le modalita' per … al comma 3 sono stabilite, in relazione alle rispettive competenze, con decreto del Direttore tolto: dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato aggiunto: dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane. I tabacchi lavorati acquistati ai … essere muniti del contrassegno di legittimazione di cui all'articolo 39-duodecies. Con provvedimento del Direttore tolto: dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato aggiunto: dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, relativamente agli acquisiti di tabacchi lavorati effettuati ai sensi del presente … nello Stato membro di destinazione dei prodotti, alle procedure di cui al comma 3aggiunto: . 7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 180

    Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 180 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno efficacia a decorrere dal 13 febbraio 2023.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art10bis · fonte del testo

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