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(( Il presente testo unico disciplina l'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi. Ai fini del presente testo unico si intende per:

  • a)accisa: l'imposizione indiretta sulla produzione o sul consumo dei prodotti energetici, dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, dell'energia elettrica e dei tabacchi lavorati, diversa dalle altre imposizioni indirette previste dal Titolo III del presente testo unico;
  • b)Amministrazione finanziaria: gli organi, centrali o periferici, dell'Agenzia delle dogane preposti alla gestione dell'accisa sui prodotti energetici, sull'energia elettrica, sugli alcoli e sulle bevande alcoliche e alla gestione delle altre imposte indirette di cui al Titolo III, esclusa quella di cui agli articoli 62-bis e 62-ter, o gli organi, centrali o periferici, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato preposti alla gestione dell'accisa sui tabacchi lavorati e dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi;
  • c)prodotto sottoposto ad accisa: il prodotto al quale si applica il regime fiscale delle accise;
  • d)prodotto soggetto od assoggettato ad accisa: il prodotto per il quale il debito d'imposta non e' stato ovvero e' stato assolto;
  • e)deposito fiscale: l'impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione finanziaria;
  • f)depositario autorizzato: il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale;
  • g)regime sospensivo: il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa, non vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo, fino al momento dell'esigibilita' dell'accisa o del verificarsi di una causa estintiva del debito d'imposta;
  • h)procedura doganale sospensiva o regime doganale sospensivo: una delle procedure speciali previste dal regolamento (CEE) n. 2913/92 relative alla vigilanza doganale di cui sono oggetto le merci non comunitarie al momento dell'entrata nel territorio doganale della Comunita', la custodia temporanea, le zone franche o i depositi franchi, nonche' uno dei regimi di cui all'articolo 84, paragrafo 1), lettera a), di detto regolamento;
  • i)importazione di prodotti sottoposti ad accisa: l'entrata nel territorio della Comunita' di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo non vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo, nonche' lo svincolo di tali prodotti da una procedura doganale sospensiva o un regime doganale sospensivo;
  • l)destinatario registrato: la persona fisica o giuridica, diversa dal titolare di deposito fiscale, autorizzata dall'Amministrazione finanziaria a ricevere, nell'esercizio della sua attivita' economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, provenienti da un altro Stato membro o dal territorio dello Stato;
  • m)speditore registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata dall'Amministrazione finanziaria unicamente a spedire, nell'esercizio della sua attivita' economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo a seguito dell'immissione in libera pratica in conformita' dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92;
  • n)sistema informatizzato: il sistema di informatizzazione di cui alla decisione 16 giugno 2003, n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa. Ai fini dell'applicazione del presente testo unico:
  • a)si intende per "Stato" o "territorio dello Stato": il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano;
  • b)si intende per Comunita' o territorio della Comunita': il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunita' europea con le seguenti esclusioni, oltre a quelle indicate nella lettera a):
  • 1)per la Repubblica francese: i Dipartimenti d'oltremare;
  • 2)per la Repubblica federale di Germania: l'isola di Helgoland ed il territorio di Busingen;
  • 3)per il Regno di Spagna: Ceuta, Melilla e le isole Canarie;
  • 4)per la Repubblica di Finlandia: le isole Åland;
  • 5)le isole Anglo-normanne;
  • c)le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione:
  • 1)del Principato di Monaco sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica francese;
  • 2)di Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica federale di Germania;
  • 3)dell'isola di Man sono considerate come provenienti dal, o destinate al, Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord;
  • 4)della Repubblica di San Marino, sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica italiana. Le suddette operazioni devono essere perfezionate presso i competenti uffici italiani con l'osservanza delle disposizioni finanziarie previste dalla Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939, resa esecutiva con la legge 6 giugno 1939, n. 1320, e successive modificazioni;
  • 5)delle zone di sovranita' del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica di Cipro.

Testo in vigore dal 1 aprile 2010 al 25 novembre 2014

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 1 aprile 2010

Confronto con la versione in vigore dal 29 novembre 1995 al 1 aprile 2010. 174 parole tolte, 380 parole aggiunte in 23 capoversi.

tolto: (Art. 1 ed art. 16, commi 1 e 2, del D.L. n. 331/1993 (* Ambito applicativo e definizioni

tolto: 1. L'imposizioneaggiunto: Il presente testo unico disciplina l'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumitolto: , esclusa quella sui tabacchi lavorati e sui fiammiferi, e' disciplinata dalle disposizioni del presente testo unico. 2.aggiunto: . Ai fini del presente testo unico si intende per:

a) tolto: amministrazione aggiunto: accisa: l'imposizione indiretta sulla produzione o sul consumo dei prodotti energetici, dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, dell'energia elettrica e dei tabacchi lavorati, diversa dalle altre imposizioni indirette previste dal Titolo III del presente testo unico;

aggiunto: b) Amministrazione finanziaria: gli organi, centrali o periferici, tolto: del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette che, nell'ambito delle rispettive competenze, sono aggiunto: dell'Agenzia delle dogane preposti alla gestione dell'accisa sui prodotti energetici, sull'energia elettrica, sugli alcoli e sulle bevande alcoliche e alla gestione delle altre imposte indirette di cui al Titolo III, esclusa quella di cui agli articoli 62-bis e 62-ter, o gli organi, centrali o periferici, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato preposti alla gestione tolto: delle accise;

tolto: b) accisa: l'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi prevista con la denominazione di imposta di fabbricazione o di consumo e corrispondente sovrimposta di confine o di consumo aggiunto: dell'accisa sui tabacchi lavorati e dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi;

c) prodotto tolto: " sottoposto" aggiunto: sottoposto ad accisa: il prodotto al quale si applica il regime fiscale delle accise;

d) prodotto tolto: " soggetto" od " assoggettato" aggiunto: soggetto od assoggettato ad accisa: il prodotto per il quale il debito d'imposta non e' stato ovvero e' stato assolto;

e) deposito fiscale: l'impianto in cui vengono tolto: fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spedite merci sottoposte aggiunto: fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite tolto: dall'amministrazione aggiunto: dall'Amministrazione finanziaria;

Mostra gli altri 15 capoversi cambiati

g) regime sospensivo: il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisaaggiunto: , non vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo, fino al momento dell'esigibilita' dell'accisa o del verificarsi di una causa estintiva del debito d'imposta;

h) tolto: operatore aggiunto: procedura doganale sospensiva o regime doganale sospensivo: una delle procedure speciali previste dal regolamento (CEE) n. 2913/92 relative alla vigilanza doganale di cui sono oggetto le merci non comunitarie al momento dell'entrata nel territorio doganale della Comunita', la custodia temporanea, le zone franche o i depositi franchi, nonche' uno dei regimi di cui all'articolo 84, paragrafo 1), lettera a), di detto regolamento;

aggiunto: i) importazione di prodotti sottoposti ad accisa: l'entrata nel territorio della Comunita' di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo non vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo, nonche' lo svincolo di tali prodotti da una procedura doganale sospensiva o un regime doganale sospensivo;

aggiunto: l) destinatario registrato: la persona fisica o giuridica tolto: autorizzataaggiunto: , diversa dal titolare di deposito fiscale, autorizzata dall'Amministrazione finanziaria a ricevere, nell'esercizio tolto: dell'attivita aggiunto: della sua attivita' economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, provenienti da tolto: Paesi comunitari, extra-comunitari aggiunto: un altro Stato membro o dal territorio dello Stato; tolto: tale operatore non puo' detenere o spedire prodotti in regime sospensivo;

tolto: i) operatore nonaggiunto: m) speditore registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata aggiunto: dall'Amministrazione finanziaria unicamente a spedire, nell'esercizio della sua tolto: professione, ad effettuare, a titolo occasionale, le medesime operazioni previste per l'operatore registrato. 3 aggiunto: attivita' economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo a seguito dell'immissione in libera pratica in conformita' dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92;

aggiunto: n) sistema informatizzato: il sistema di informatizzazione di cui alla decisione 16 giugno 2003, n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa. Ai fini dell'applicazione del presente testo unico:

a) si intende per "Stato" o "territorio dello Stato"aggiunto: : il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano;

b) si intende per tolto: "Unione europea" o " territorio della Unione europea" aggiunto: Comunita' o territorio della Comunita': il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunita' tolto: economica europea con le seguenti esclusioni, oltre tolto: quella indicata nella precedente aggiunto: a quelle indicate nella lettera a):

1) per la Repubblica francesetolto: ,aggiunto: : i Dipartimenti d'oltremare;

2) per la Repubblica federale di Germaniatolto: ,aggiunto: : l'isola di Helgoland ed il territorio di Busingen;

3) per il tolto: regno di Spagna, aggiunto: Regno di Spagna: Ceuta, Melilla e le isole Canarie;

aggiunto: 4) per la Repubblica di Finlandia: le isole Åland;

aggiunto: 5) le isole Anglo-normanne;

… disposizioni finanziarie previste dalla Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939aggiunto: , resa esecutiva con la legge 6 giugno 1939, n. 1320, e successive modificazionitolto: .aggiunto: ;

tolto: ------------ (*) Il riferimento al decreto-legge n. 331 del 1993 riguarda il decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427aggiunto: 5) delle zone di sovranita' del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica di Cipro.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art1 · fonte del testo

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