Art. 1 — Ambito applicativo e definizioni
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(( Il presente testo unico disciplina l'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi. Ai fini del presente testo unico si intende per:
- a)accisa: l'imposizione indiretta sulla produzione o sul consumo dei prodotti energetici, dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, dell'energia elettrica e dei tabacchi lavorati, diversa dalle altre imposizioni indirette previste dal Titolo III del presente testo unico;
- b)Amministrazione finanziaria: gli organi, centrali o periferici, dell'Agenzia delle dogane preposti alla gestione dell'accisa sui prodotti energetici, sull'energia elettrica, sugli alcoli e sulle bevande alcoliche e alla gestione delle altre imposte indirette di cui al Titolo III, esclusa quella di cui agli articoli 62-bis e 62-ter, o gli organi, centrali o periferici, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato preposti alla gestione dell'accisa sui tabacchi lavorati e dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi;
- c)prodotto sottoposto ad accisa: il prodotto al quale si applica il regime fiscale delle accise;
- d)prodotto soggetto od assoggettato ad accisa: il prodotto per il quale il debito d'imposta non e' stato ovvero e' stato assolto;
- e)deposito fiscale: l'impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione finanziaria;
- f)depositario autorizzato: il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale;
- g)regime sospensivo: il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa, non vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo, fino al momento dell'esigibilita' dell'accisa o del verificarsi di una causa estintiva del debito d'imposta;
- h)procedura doganale sospensiva o regime doganale sospensivo: una delle procedure speciali previste dal regolamento (CEE) n. 2913/92 relative alla vigilanza doganale di cui sono oggetto le merci non comunitarie al momento dell'entrata nel territorio doganale della Comunita', la custodia temporanea, le zone franche o i depositi franchi, nonche' uno dei regimi di cui all'articolo 84, paragrafo 1), lettera a), di detto regolamento;
- i)importazione di prodotti sottoposti ad accisa: l'entrata nel territorio della Comunita' di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo non vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo, nonche' lo svincolo di tali prodotti da una procedura doganale sospensiva o un regime doganale sospensivo;
- l)destinatario registrato: la persona fisica o giuridica, diversa dal titolare di deposito fiscale, autorizzata dall'Amministrazione finanziaria a ricevere, nell'esercizio della sua attivita' economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, provenienti da un altro Stato membro o dal territorio dello Stato;
- m)speditore registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata dall'Amministrazione finanziaria unicamente a spedire, nell'esercizio della sua attivita' economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo a seguito dell'immissione in libera pratica in conformita' dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92;
- n)sistema informatizzato: il sistema di informatizzazione di cui alla decisione 16 giugno 2003, n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa. Ai fini dell'applicazione del presente testo unico:
- a)si intende per "Stato" o "territorio dello Stato": il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano;
- b)si intende per Comunita' o territorio della Comunita': il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunita' europea con le seguenti esclusioni, oltre a quelle indicate nella lettera a):
- 1)per la Repubblica francese: i Dipartimenti d'oltremare;
- 2)per la Repubblica federale di Germania: l'isola di Helgoland ed il territorio di Busingen;
- 3)per il Regno di Spagna: Ceuta, Melilla e le isole Canarie;
- 4)per la Repubblica di Finlandia: le isole Åland;
- 5)le isole Anglo-normanne;
- c)le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione:
- 1)del Principato di Monaco sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica francese;
- 2)di Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica federale di Germania;
- 3)dell'isola di Man sono considerate come provenienti dal, o destinate al, Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord;
- 4)della Repubblica di San Marino, sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica italiana. Le suddette operazioni devono essere perfezionate presso i competenti uffici italiani con l'osservanza delle disposizioni finanziarie previste dalla Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939, resa esecutiva con la legge 6 giugno 1939, n. 1320, e successive modificazioni;
- 5)delle zone di sovranita' del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica di Cipro.
Testo in vigore dal 1 aprile 2010 al 25 novembre 2014
