Art. 1 — Ambito applicativo e definizioni
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Il presente testo unico disciplina l'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi. Ai fini del presente testo unico si intende per:
- a)accisa: l'imposizione indiretta sulla produzione o sul consumo dei prodotti energetici, dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, dell'energia elettrica e dei tabacchi lavorati, diversa dalle altre imposizioni indirette previste dal Titolo III del presente testo unico;
- b)Amministrazione finanziaria: gli organi, centrali o periferici, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli preposti alla gestione dell'accisa sui prodotti energetici, sull'energia elettrica, sui tabacchi lavorati, sugli alcoli e sulle bevande alcoliche, e alla gestione delle altre imposte indirette di cui al Titolo III. 87
- c)prodotto sottoposto ad accisa: il prodotto al quale si applica il regime fiscale delle accise;
- d)prodotto soggetto od assoggettato ad accisa: il prodotto per il quale il debito d'imposta non e' stato ovvero e' stato assolto;
- e)deposito fiscale: l'impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione finanziaria;
- f)depositario autorizzato: il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale;
- f-bis)prodotti non unionali: le merci definite all'articolo 5, punto 24) del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice doganale dell'Unione, d'ora in avanti indicato come CDU; 87
- g)regime sospensivo: il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa fino al momento dell'esigibilita' dell'accisa o del verificarsi di una causa estintiva del debito d'imposta; 87
- h)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2021, N. 180));
- i)importazione di prodotti sottoposti ad accisa: l'immissione di prodotti in libera pratica a norma dell'articolo 201 del CDU; 87
- i-bis)ingresso irregolare: l'ingresso nel territorio dell'Unione europea di prodotti che non sono vincolati al regime di immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo 201 del CDU e per i quali e' sorta un'obbligazione doganale ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 1, di tale regolamento o sarebbe sorta se i prodotti fossero stati soggetti a dazi doganali; 87
- l)destinatario registrato: la persona fisica o giuridica, diversa dal titolare di deposito fiscale, autorizzata dall'Amministrazione finanziaria a ricevere, nell'esercizio della sua attivita' economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, provenienti dal territorio di un altro Stato membro o dal territorio dello Stato; 87
- m)speditore registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata dall'Amministrazione finanziaria unicamente a spedire, nell'esercizio della sua attivita' economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo a seguito dell'immissione in libera pratica in conformita' dell'articolo 201 del CDU,; 87
- m-bis)speditore certificato: la persona fisica o giuridica, autorizzata dall'Amministrazione finanziaria a spedire, nell'esercizio della sua attivita' economica, prodotti sottoposti ad accisa gia' immessi in consumo nel territorio dello Stato al fine del loro trasporto verso il territorio di un altro Stato membro; 87
- m-ter)destinatario certificato: la persona fisica o giuridica, autorizzata dall'Amministrazione finanziaria a ricevere, nell'esercizio della sua attivita' economica, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di un altro Stato membro e spediti nel territorio dello Stato; 87
- n)sistema informatizzato: il sistema di informatizzazione di cui alla decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2020, relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa; 87
- n-bis)e-DAS: il documento amministrativo elettronico semplificato di cui all'articolo 35 della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019. 87 Ai fini dell'applicazione del presente testo unico:
- a)si intende per "territorio dello Stato": il territorio della Repubblica italiana, con esclusione del comune di Livigno; 78 87
- b)si intende per territorio dell'Unione europea: il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunita' europea con le seguenti esclusioni, oltre a quelle indicate nella lettera a): 87
- 1)per la Repubblica francese: i territori francesi di cui all'articolo 349 e all'articolo 355, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- 2)per la Repubblica federale di Germania: l'isola di Helgoland ed il territorio di Busingen;
- 3)per il Regno di Spagna: Ceuta, Melilla e le isole Canarie;
- 4)per la Repubblica di Finlandia: le isole Åland;
- 5)le isole Anglo-normanne;
- c)le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione:
- 1)del Principato di Monaco sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica francese;
- 2)di Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica federale di Germania;
- 3)dell'isola di Man sono considerate come provenienti dal, o destinate al, Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord;
- 4)della Repubblica di San Marino, sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica italiana. Le suddette operazioni devono essere perfezionate presso i competenti uffici italiani con l'osservanza delle disposizioni finanziarie previste dalla Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939, resa esecutiva con la legge 6 giugno 1939, n. 1320, e successive modificazioni;
- 5)delle zone di sovranita' del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica di Cipro.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 dicembre 2019, n. 160
78con decorrenza dal 1 gennaio 2020
La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto (con l'art. 1, comma 571) che "Le disposizioni di cui ai commi 569 e 570 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020".
D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 180
87con decorrenza dal 13 febbraio 2023
Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 180 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno efficacia a decorrere dal 13 febbraio 2023.
Testo in vigore dal 13 febbraio 2023 al 5 aprile 2025
