Art. 22 — Impieghi di prodotti energetici negli stabilimenti di produzione

(( Il consumo di prodotti energetici all'interno di uno stabilimento che produce prodotti energetici non e' considerato fatto generatore di accisa se il consumo riguarda prodotti energetici fabbricati sia all'interno che al di fuori dello stabilimento. Per i consumi non connessi alla produzione di prodotti energetici e per la propulsione dei veicoli a motore e' dovuta l'accisa. Sono considerati consumi connessi con la produzione di prodotti energetici anche quelli effettuati per operazioni di riscaldamento tecnicamente necessarie per conservare la fluidita' dei prodotti energetici, effettuate nell'interno dei depositi fiscali. Non si considera altresi' fatto generatore d'accisa il consumo di prodotti energetici quando i medesimi sono utilizzati in combinazione come combustibile per riscaldamento e nelle operazioni rientranti fra i "trattamenti definiti" previsti dalla nota complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, come modificato dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, e successive modificazioni. Piu' stabilimenti di cui al comma 1 e quelli nei quali si effettuano le operazioni di cui al comma 2, che attuano processi di lavorazione tra di loro integrati, appartenenti ad una stessa impresa ovvero impianti di produzione appartenenti ad imprese diverse e che operano nell'ambito di uno stabilimento, possono essere considerati come un solo stabilimento con redazione di un bilancio fiscale unico. Non si considerano stabilimenti di produzione di prodotti energetici gli stabilimenti nei quali vengono fabbricati solo prodotti non soggetti ad accisa, ad eccezione degli stabilimenti che attuano i processi di cui all'articolo 21, comma 13. Non si considera produzione di prodotti energetici:

  • a)l'operazione nel corso della quale si ottengono in via accessoria piccole quantita' di prodotti energetici;
  • b)l'operazione nel corso della quale viene reimpiegato il prodotto energetico recuperato, a condizione che l'importo dell'accisa pagata su tale prodotto non sia inferiore a quello che sarebbe dovuto sul prodotto energetico reimpiegato se fosse oggetto di nuova imposizione;
  • c)l'operazione di miscelazione di prodotti energetici tra di loro o con altre sostanze, eseguita fuori di uno stabilimento di produzione o di un deposito fiscale, a condizione che l'accisa sia stata gia' pagata, salvo che la miscela ottenuta non benefici di una esenzione ovvero che sulla miscela non sia dovuta l'accisa di ammontare superiore a quello gia' pagato sui singoli componenti.

Testo vigente dal 1 giugno 2007

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Che cosa è cambiato dal 1 giugno 2007

Confronto con la versione in vigore dal 29 novembre 1995 al 1 giugno 2007. 81 parole tolte, 129 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 2, l'obbligo del pagamento dell'accisa sorge anche quando si verificano i casi previsti dall'art. 21, commi 2, 5 e 6.Il consumo di tolto: oli minerali aggiunto: prodotti energetici all'interno di uno stabilimento tolto: di produzione aggiunto: che produce prodotti energetici non e' considerato fatto generatore tolto: d'accisa aggiunto: di accisa se il consumo tolto: e' effettuato per fini della produzione aggiunto: riguarda prodotti energetici fabbricati sia all'interno che al di fuori dello stabilimento. Per i consumi non connessi alla produzione di tolto: oli minerali aggiunto: prodotti energetici e per la propulsione tolto: di aggiunto: dei veicoli a motore e' dovuta l'accisa. Sono considerati consumi connessi con la produzione aggiunto: di prodotti energetici anche quelli effettuati per operazioni di riscaldamento tecnicamente necessarie per conservare la fluidita' dei prodotti tolto: petroliferi aggiunto: energetici, effettuate nell'interno dei depositi fiscali. tolto: Si considera stabilimento di produzione di oli minerali qualsiasi stabilimento nel quale i prodotti di cui all'art. 21, commi 1 e 2, sono fabbricati o sottoposti ad aggiunto: Non si considera altresi' fatto generatore d'accisa il consumo di prodotti energetici quando i medesimi sono utilizzati in combinazione come combustibile per riscaldamento e nelle operazioni rientranti fra i "trattamenti definiti" previsti dalla nota complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura combinatatolto: . aggiunto: di cui al regolamento (CE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, come modificato dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, e successive modificazioni. Piu' stabilimenti di tolto: produzione aggiunto: cui al comma 1 e quelli nei quali si effettuano le operazioni di cui al comma 2, che attuano processi di lavorazione tra di loro integrati, appartenenti ad una stessa impresatolto: , ovvero impianti di produzione appartenenti ad imprese diverse e che operano nell'ambito di … con redazione di un bilancio fiscale unico. Non si considerano stabilimenti di produzione di tolto: oli minerali aggiunto: prodotti energetici gli stabilimenti nei quali vengono fabbricati solo prodotti non soggetti ad accisaaggiunto: , ad eccezione degli stabilimenti che attuano i processi di cui all'articolo 21, comma 13. Non si considera produzione di tolto: oli minerali aggiunto: prodotti energetici:

a) l'operazione nel corso della quale si ottengono in via accessoria piccole quantita' di tolto: oli minerali aggiunto: prodotti energetici;

b) l'operazione nel corso della quale viene reimpiegato tolto: l'olio minerale aggiunto: il prodotto energetico recuperato, a condizione che l'importo dell'accisa pagata su tale tolto: olio aggiunto: prodotto non sia inferiore a quello che sarebbe dovuto tolto: sull'olio aggiunto: sul prodotto energetico reimpiegato se fosse oggetto di nuova imposizione;

c) l'operazione di miscelazione di tolto: oli minerali, aggiunto: prodotti energetici tra di loro o con altre sostanze, eseguita fuori di uno stabilimento di … sia stata gia' pagata, salvo che la miscela ottenuta non benefici di una esenzionetolto: , ovvero che sulla miscela non sia dovuta l'accisa di ammontare superiore a quello gia' pagato sui singoli componenti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art22 · fonte del testo

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