(( In caso di perdita irrimediabile, totale o parziale, o di distruzione totale di prodotti che si trovano in regime sospensivo, e' concesso l'abbuono della relativa imposta qualora il soggetto obbligato provi, in un modo ritenuto soddisfacente dall'Amministrazione finanziaria, che la perdita o la distruzione dei prodotti e' avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, i fatti che determinano la perdita irrimediabile o la distruzione totale dei prodotti, imputabili esclusivamente al soggetto obbligato a titolo di colpa non grave e quelli, determinanti la suddetta perdita o distruzione, che siano imputabili a terzi e non siano altresi' imputabili a titolo di dolo o colpa grave al soggetto obbligato, sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore. In caso di perdita parziale inerente alla natura stessa dei prodotti, in regime sospensivo, avvenuta durante il processo di fabbricazione o di lavorazione al quale gli stessi vengono sottoposti nel caso in cui e' gia' sorta l'obbligazione tributaria, l'abbuono della relativa imposta e' concesso nei limiti dei cali tecnicamente ammissibili determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 67, comma 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, per i cali naturali e tecnici si applicano le disposizioni previste dalla normativa doganale. Nel caso in cui, durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea, si verifichi una perdita parziale dovuta alla natura dei prodotti, l'abbuono della relativa imposta e' concesso, salvo che l'Amministrazione finanziaria abbia motivi fondati di sospettare frodi o irregolarita', se l'entita' della medesima perdita e' inferiore alla soglia comune di riferimento individuata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019. Sulla parte di prodotto mancante, eccedente quella determinata con riferimento alla predetta soglia comune, e' dovuta l'accisa. Nelle more dell'individuazione delle soglie comuni di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 13 gennaio 2000, n. 55. Ai fini del presente testo unico si considera che un prodotto abbia subito una distruzione totale o una perdita irrimediabile quando risulta inutilizzabile come prodotto sottoposto ad accisa. 6. Ai tabacchi lavorati non si applicano i commi 2 e 3.)) 87

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 180

87

con decorrenza dal 13 febbraio 2023

Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 180 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica ha efficacia a decorrere dal 13 febbraio 2023.

Testo vigente dal 14 dicembre 2021

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 4, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di febbraio 2026 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 14 dicembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 2010 al 14 dicembre 2021. 53 parole tolte, 207 parole aggiunte.

In caso di perdita irrimediabile tolto: oaggiunto: , totale o parziale, o di distruzione totale di prodotti che si trovano in regime sospensivo, e' concesso l'abbuono … caso fortuito o per forza maggiore. Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, i fatti tolto: imputabili aggiunto: che determinano la perdita irrimediabile o la distruzione totale dei prodotti, imputabili esclusivamente al soggetto obbligato a titolo di colpa non gravetolto: , a terzi o allo stesso soggetto passivo aggiunto: e quelli, determinanti la suddetta perdita o distruzione, che siano imputabili a terzi e non siano altresi' imputabili a titolo di dolo o colpa grave al soggetto obbligato, sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore. tolto: Per le perdite inerenti la aggiunto: In caso di perdita parziale inerente alla natura stessa dei prodotti, in regime sospensivo, tolto: avvenute aggiunto: avvenuta durante il processo di fabbricazione o di lavorazione al quale gli stessi vengono sottoposti nel caso in cui e' gia' sorta l'obbligazione tributaria, l'abbuono aggiunto: della relativa imposta e' concesso nei limiti dei cali tecnicamente ammissibili determinati tolto: dal aggiunto: con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze tolto: con proprio decreto, da emanare aggiunto: adottato ai sensi dell'articolo tolto: 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Per aggiunto: 67, comma 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, per i cali naturali e tecnici si applicano le disposizioni previste dalla normativa doganale. tolto: La disciplina dei cali di trasporto si applica anche ai trasporti di prodotti aggiunto: Nel caso in cui, durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo provenienti tolto: dagli Stati membri della Comunita' aggiunto: da altri Stati membri dell'Unione europea, si verifichi una perdita parziale dovuta alla natura dei prodotti, l'abbuono della relativa imposta e' concesso, salvo che l'Amministrazione finanziaria abbia motivi fondati di sospettare frodi o irregolarita', se l'entita' della medesima perdita e' inferiore alla soglia comune di riferimento individuata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019. Sulla parte di prodotto mancante, eccedente quella determinata con riferimento alla predetta soglia comune, e' dovuta l'accisa. Nelle more dell'individuazione delle soglie comuni di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 13 gennaio 2000, n. 55. Ai fini del presente testo unico si considera che un prodotto abbia subito una distruzione totale o una perdita irrimediabile quando risulta inutilizzabile come prodotto sottoposto ad accisa. aggiunto: 6. Ai tabacchi lavorati non si applicano i commi 2tolto: , 3 e 4 aggiunto: e 3.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 180

    Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 180 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica ha efficacia a decorrere dal 13 febbraio 2023.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art4 · fonte del testo

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