Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 205). Fonte: art. 205, comma 1, d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

Cessioni di immobili strumentali di cui siano parte fondi immobiliari chiusi (articolo 35, commi 10-ter e 10-ter.1, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) 1. Per le volture catastali e le trascrizioni relative alle cessioni di beni immobili strumentali di cui ((all'articolo 37, comma 1, lettera l), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10)), anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale, di cui all'articolo 2, della tariffa dell'allegato 2 al presente testo unico ((e di cui all'articolo 79, comma 1)), sono ridotte della meta'. 2. Alle cessioni, effettuate dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel caso di esercizio, da parte dell'utilizzatore, dell'opzione di acquisto dell'immobile concesso in locazione finanziaria, ovvero nel caso di immobile riveniente da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.

Testo vigente dal 7 agosto 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 2025 al 7 agosto 2026. 15 parole tolte, 33 parole aggiunte.

… catastali e le trascrizioni relative alle cessioni di beni immobili strumentali di cui all'articolo tolto: 10, primo comma, numero 8-ter aggiunto: 37, comma 1, lettera l), del tolto: decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 aggiunto: testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. tolto: 633 aggiunto: 10, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui siano parte fondi immobiliari … e catastale, di cui all'articolo 2, della tariffa dell'allegato 2 al presente testo unico aggiunto: e di cui all'articolo 79, comma 1, sono ridotte della meta'. 2. Alle cessioni, effettuate dalle banche e dagli intermediari …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123~art180 · fonte del testo

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