1. Chi omette la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie e' punito con la sanzione amministrativa ((pari all'ottanta)) per cento dell'imposta. Se la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie sono effettuate con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa ((pari al quarantacinque)) dell'ammontare delle imposte dovute.20 21 23 2. Se l'omissione riguarda trascrizioni o annotazioni soggette ad imposta fissa o non soggette ad imposta o da eseguirsi a debito, ovvero per le quali l'imposta e' stata gia' pagata entro il termine stabilito, si applica la sanzione amminsitrativa da euro 100 a euro 2.000, ridotta a euro 50 se la richiesta e' effettuata con ritardo non superiore a trenta giorni.8 20 21

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473

8

Il D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473 ha disposto (con l'art. 4, comma 1 lettera c)) che " e' abrogato il comma 3-bis dell'articolo 9, introdotto dall'articolo 11, comma 2, lettera b) del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140."

D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158

20

con decorrenza dal 1 gennaio 2017

Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, ha disposto (con l'art. 32, coma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2017.

D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208

21

con decorrenza dal 1 gennaio 2016

Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2016.

D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87

23

Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del D.Lgs. medesimo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

Testo vigente dal 29 giugno 2024 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 giugno 2024

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2016 al 29 giugno 2024. 10 parole tolte, 5 parole aggiunte.

1. Chi omette la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie e' punito con la sanzione amministrativa tolto: dal cento al duecento aggiunto: pari all'ottanta per cento dell'imposta. Se la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie sono effettuate con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa tolto: dal cinquanta al cento per cento aggiunto: pari al quarantacinque dell'ammontare delle imposte dovute. 2. Se l'omissione riguarda trascrizioni o annotazioni soggette ad …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87

    Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del D.Lgs. medesimo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;347~art9 · fonte del testo

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