Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 marzo 1968 al 3 marzo 1970. Leggi il testo vigente →

[1]((Le licenze di caccia e di uccellagione autorizzano l'esercizio venatorio in tutto il territorio nazionale.

[2]La licenza di caccia ha la durata di anni 6 dal giorno del rilascio ed e' concessa e revocata dal prefetto o dal questore, secondo le rispettive competenze, a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

[3]L'esercizio dell'uccellagione e' consentito fino al 31 marzo 1969.

[4]Il rilascio di nuove licenze di uccellagione e' sospeso dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le licenze gia' concesse sono prorogate di diritto sino al 31 marzo 1969 e sono soggette transitoriamente alle norme che disciplinano le licenze di caccia.

[5]La validita' della licenza e' subordinata al pagamento annuale della relativa tassa che si effettua mediante l'applicazione di speciali marche di concessione governativa per l'importo di cui agli articoli 90 e 91, annullate dagli uffici postali. Qualora l'autorita' competente non dovesse accogliere la domanda di concessione o di rinnovazione della licenza, al richiedente saranno rimborsate le somme versate.

[6]Per il rilascio della prima concessione di licenza di caccia; nonche' per la restituzione della licenza medesima nei casi di ritiro o sospensione a seguito di infrazione, l'interessato deve produrre anche il certificato medico di idoneita' e il certificato di abilitazione all'esercizio venatorio da rilasciarsi dai Comitati provinciali della caccia, secondo le disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

[7]Le licenze per l'esercizio della caccia e della uccellagione autorizzano il titolare, durante l'esercizio venatorio, a portare qualsiasi utensile da punta o da taglio atto a provvedere ad ogni esigenza venatoria ed a portare, altresi', piu' fucili, quando cio' sia richiesto dalle consuetudini di talune forme di caccia.

[8]La Prefettura e la Questura devono comunicare ogni mese al comitato provinciale della caccia la concessione, la sospensione o la revoca delle licenze sopra indicate.

[9]Per l'uso della licenza di caccia si deve dimostrare in ogni momento di avere l'assicurazione per un capitale unico di responsabilita' civile verso terzi pari ad un minimo di lire 5 milioni. I contravventori sono puniti con la revoca della licenza da tre a cinque anni, oltre alle pene previste dall'articolo 7 a carico di chi caccia senza licenza.

[10]Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'interno e per l'agricoltura e foreste, saranno determinati i modelli delle licenze di caccia e le loro caratteristiche)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

9

La Corte Costituzionale con sentenza 7-26 giugno 1962, n. 69 (in G.U. 1a s.s. 30/06/1962, n. 69) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale delle norme contenute negli artt. 8, terzo comma, e 91, ultimo comma, del T.U. 5 giugno 1939, n. 1016, sulla protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia in riferimento, all'art. 18 della Costituzione".

Testo in vigore dal 16 marzo 1968 al 3 marzo 1970

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 218/1974

    Ha colpito questo articolo
    9 luglio 1974

    Rientra nella discrezionalità del legislatore statuire quali comportamenti debbano essere puniti e quali debbano essere la qualità e la misura della pena, ma siffatto potere - a norma dell'art. 3 della Costituzione - deve essere contenuto nei limiti della razionalità. L'art. 8, penultimo comma, del R.D. 5 giugno 1939, n. 1016 (Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), così come modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799 - statuendo che siano puniti con le stesse pene tanto coloro che esercitino la caccia senza essere affatto muniti dell'assicurazione prescritta, quanto coloro che ne siano muniti, ma non portino con sé il relativo certificato - eccede tali limiti e va pertanto dichiarato illegittimo in relazione all'art. 3 della Costituzione, trattando in modo identico, senza alcuna giustificazione ragionevole, situazioni diverse.

    Art. 8 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 57/1977

    Questione infondata
    30 marzo 1977

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dall'art. 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799 (Testo unico delle leggi per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia) - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - essendo stata, la stessa questione, già dichiarata infondata con sentenza n. 272 del 1974 e non sussistendo nella specie profili nuovi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.

    Art. 8 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia · Art. 1 Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 181/1975

    Questione infondata
    3 luglio 1975

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, dodicesimo comma (già quinto comma), del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (testo unico sulla caccia), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, senza che siano stati addotti nuovi argomenti, e già dichiarata non fondata con sent. n. 272 del 1974.

    Art. 8 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 marzo 1968

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1962 al 16 marzo 1968. 185 parole tolte, 350 parole aggiunte in 10 capoversi.

tolto: COMMA ABROGATO DALLA L. 30 MAGGIO 1940, N. 694.aggiunto: Le licenze di caccia e di uccellagione autorizzano l'esercizio venatorio in tutto il territorio nazionale.

La licenza di cacciatolto: , anche con porto di fucile, e quella di uccellagione sono concesse dal Prefetto o dal Questore secondo la rispettiva competenza a norma della legge aggiunto: ha la durata di anni 6 dal giorno del rilascio ed e' concessa e revocata dal prefetto o dal questore, secondo le rispettive competenze, a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

tolto: Alla domanda di concessione o di rinnovazione della licenza di caccia devono essere uniti, oltre ai documenti di rito ed al vaglia postale per l'importo della tassa e sopratassaaggiunto: L'esercizio dell'uccellagione e' consentito fino al 31 marzo 1969.

aggiunto: Il rilascio di nuove licenze di uccellagione e' sospeso dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le licenze gia' concesse sono prorogate di diritto sino al 31 marzo 1969 e sono soggette transitoriamente alle norme che disciplinano le licenze di caccia.

aggiunto: La validita' della licenza e' subordinata al pagamento annuale della relativa tassa che si effettua mediante l'applicazione di speciali marche di concessione governativa per l'importo di cui agli articoli 90 e 91, tolto: il tagliando della tessera d'iscrizione alla sezione cacciatori del luogo di residenza del richiedente e la ricevuta della quota dovuta al C.O.N.I. Il versamento delle quote per la tessera sezionale e per quella dovuta al C.O.N.I. viene fatto, fino alla concessione o rinnovazione della licenza, a titolo di deposito provvisorio, e in caso di mancato accoglimento da parte dell'autorita' competente della domanda di concessione o di rinnovazione della licenza medesima, le quote di cui sopra vengono restituite all'interessato aggiunto: annullate dagli uffici postali. Qualora l'autorita' competente non dovesse accogliere la domanda di concessione o di rinnovazione della licenza, al richiedente saranno rimborsate le somme versate.

aggiunto: Per il rilascio della prima concessione di licenza di caccia; nonche' per la restituzione della licenza medesima nei casi di ritiro o sospensione a seguito di infrazione, l'interessato deve produrre anche il certificato medico di idoneita' e il certificato di abilitazione all'esercizio venatorio da rilasciarsi dai Comitati provinciali della caccia, secondo le disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le tolto: disposizione dell'art. 43 lettera c) della legge di pubblica sicurezza non si applica, limitatamente alle condanne per porto abusivo di armi, alle licenze aggiunto: licenze per l'esercizio della caccia e della uccellagione autorizzano il titolare, durante l'esercizio venatorio, a portare qualsiasi utensile da punta o da taglio atto a provvedere ad ogni esigenza venatoria ed a portare, altresi', piu' fucili, quando cio' sia richiesto dalle consuetudini di talune forme di caccia.

La Prefettura e la Questura devono comunicare ogni mese tolto: alla sezione della Federazione italiana della caccia, con sede nel capoluogo della provincia, la concessione e aggiunto: al comitato provinciale della caccia la concessione, la sospensione o la revoca delle licenze sopra indicateaggiunto: .

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

aggiunto: Per l'uso della licenza di caccia si deve dimostrare in ogni momento di avere l'assicurazione per un capitale unico di responsabilita' civile verso terzi pari ad un minimo di lire 5 milioni. I contravventori sono puniti con la revoca della licenza da tre a cinque anni, oltre alle pene previste dall'articolo 7 a carico di chi caccia senza licenza.

aggiunto: Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'interno e per l'agricoltura e foreste, saranno determinati i modelli delle licenze di caccia e le loro caratteristiche.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art8 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari