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[1]La licenza di caccia, anche con porto di fucile, e quella di uccellagione sono concesse dal Prefetto o dal Questore secondo la rispettiva competenza a norma della legge di pubblica sicurezza.
[2]Alla domanda di concessione o di rinnovazione della licenza di caccia devono essere uniti, oltre ai documenti di rito ed al vaglia postale per l'importo della tassa e sopratassa di cui agli articoli 90 e 91, il tagliando della tessera d'iscrizione alla sezione cacciatori del luogo di residenza del richiedente e la ricevuta della quota dovuta al C.O.N.I. Il versamento delle quote per la tessera sezionale e per quella dovuta al C.O.N.I. viene fatto, fino alla concessione o rinnovazione della licenza, a titolo di deposito provvisorio, e in caso di mancato accoglimento da parte dell'autorita' competente della domanda di concessione o di rinnovazione della licenza medesima, le quote di cui sopra vengono restituite all'interessato.
[3]Le disposizione dell'art. 43 lettera c) della legge di pubblica sicurezza non si applica, limitatamente alle condanne per porto abusivo di armi, alle licenze di caccia.
[4]La Prefettura e la Questura devono comunicare ogni mese alla sezione della Federazione italiana della caccia, con sede nel capoluogo della provincia, la concessione e la revoca delle licenze sopra indicate.
Testo in vigore dal 1 gennaio 1940 al 1 luglio 1962
