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[1]La licenza di caccia, anche con porto di fucile, e quella di uccellagione sono concesse dal Prefetto o dal Questore secondo la rispettiva competenza a norma della legge di pubblica sicurezza.

[2]Alla domanda di concessione o di rinnovazione della licenza di caccia devono essere uniti, oltre ai documenti di rito ed al vaglia postale per l'importo della tassa e sopratassa di cui agli articoli 90 e 91, il tagliando della tessera d'iscrizione alla sezione cacciatori del luogo di residenza del richiedente e la ricevuta della quota dovuta al C.O.N.I. Il versamento delle quote per la tessera sezionale e per quella dovuta al C.O.N.I. viene fatto, fino alla concessione o rinnovazione della licenza, a titolo di deposito provvisorio, e in caso di mancato accoglimento da parte dell'autorita' competente della domanda di concessione o di rinnovazione della licenza medesima, le quote di cui sopra vengono restituite all'interessato.

[3]Le disposizione dell'art. 43 lettera c) della legge di pubblica sicurezza non si applica, limitatamente alle condanne per porto abusivo di armi, alle licenze di caccia.

[4]La Prefettura e la Questura devono comunicare ogni mese alla sezione della Federazione italiana della caccia, con sede nel capoluogo della provincia, la concessione e la revoca delle licenze sopra indicate.

Testo in vigore dal 1 gennaio 1940 al 1 luglio 1962

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 218/1974

    Ha colpito questo articolo
    9 luglio 1974

    Rientra nella discrezionalità del legislatore statuire quali comportamenti debbano essere puniti e quali debbano essere la qualità e la misura della pena, ma siffatto potere - a norma dell'art. 3 della Costituzione - deve essere contenuto nei limiti della razionalità. L'art. 8, penultimo comma, del R.D. 5 giugno 1939, n. 1016 (Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), così come modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799 - statuendo che siano puniti con le stesse pene tanto coloro che esercitino la caccia senza essere affatto muniti dell'assicurazione prescritta, quanto coloro che ne siano muniti, ma non portino con sé il relativo certificato - eccede tali limiti e va pertanto dichiarato illegittimo in relazione all'art. 3 della Costituzione, trattando in modo identico, senza alcuna giustificazione ragionevole, situazioni diverse.

    Art. 8 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 57/1977

    Questione infondata
    30 marzo 1977

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dall'art. 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799 (Testo unico delle leggi per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia) - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - essendo stata, la stessa questione, già dichiarata infondata con sentenza n. 272 del 1974 e non sussistendo nella specie profili nuovi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.

    Art. 8 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia · Art. 1 Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 181/1975

    Questione infondata
    3 luglio 1975

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, dodicesimo comma (già quinto comma), del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (testo unico sulla caccia), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, senza che siano stati addotti nuovi argomenti, e già dichiarata non fondata con sent. n. 272 del 1974.

    Art. 8 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1940

Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 1939 al 1 gennaio 1940. 102 parole tolte, 2 parole aggiunte in 4 capoversi.

La licenza di tolto: detenzione del fucile da caccia nell'abitazione e' concessa dalla Questura ed e' valida sino a che non venga dalla ostessa revocata, salvo il pagamento della tassa annua di cui all'art. 90, lettera a). Tale licenza autorizza la detenzione anche di piu' fucili.

tolto: La licenza di caccia, anche aggiunto: caccia, anche con porto di fucile, e quella di uccellagione sono concesse dal Prefetto o dal Questore secondo la rispettiva competenza a norma della legge di pubblica sicurezza.

La Prefettura e la Questura devono comunicare ogni mese alla sezione della Federazione italiana della caccia, con sede nel capoluogo della provincia, la concessione e la revoca delle licenze sopra indicatetolto: .

tolto: --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte della L. 30 maggio 1940, n. 694, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art8 · fonte del testo

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