Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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4 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 1967 al 9 maggio 2025. 177 parole tolte, 25 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: La caccia e l'uccellagione sono vietate, salvo il consenso del titolare dell'appostamento, a distanza minore di metri 700 da un appostamento fisso di caccia per i colombacci e le colombelle; di metri 300 dal capanno principale di un appostamento fisso di uccellagione; di metri 200 da un appostamento fisso di caccia e di metri 100 da un appostamento temporaneo di caccia o di uccellagione, durante l'effettivo esercizio di essi.
tolto: Gli impianti di appostamenti di caccia o di uccellagione che esigano, per il proprio funzionamento, una zona di protezione diversa, sono disciplinati con decreto ministeriale, sentito il competente Comitato provinciale della caccia.
tolto: Ove il terreno contenuto nel raggio di rispetto di un appostamento sia in parte di altri proprietari, occorre il loro consenso; in difetto la zona di protezione e' limitata al terreno per cui esista il consenso del proprietario o possessore, salvi i diritti quesiti.
tolto: La caccia e l'uccellagione sono vietate a meno di metri 400 da ciascun capanno di un osservatorio ornitologico.
tolto: Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 6.000 a lire 60.000.aggiunto: testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia-art. 19 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art19 · fonte del testo
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