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[1]COMMA ABROGATO DALLA L. 30 MAGGIO 1940, N. 694.
[2]La licenza di caccia, anche con porto di fucile, e quella di uccellagione sono concesse dal Prefetto o dal Questore secondo la rispettiva competenza a norma della legge di pubblica sicurezza.
[3]Alla domanda di concessione o di rinnovazione della licenza di caccia devono essere uniti, oltre ai documenti di rito ed al vaglia postale per l'importo della tassa e sopratassa di cui agli articoli 90 e 91, il tagliando della tessera d'iscrizione alla sezione cacciatori del luogo di residenza del richiedente e la ricevuta della quota dovuta al C.O.N.I. Il versamento delle quote per la tessera sezionale e per quella dovuta al C.O.N.I. viene fatto, fino alla concessione o rinnovazione della licenza, a titolo di deposito provvisorio, e in caso di mancato accoglimento da parte dell'autorita' competente della domanda di concessione o di rinnovazione della licenza medesima, le quote di cui sopra vengono restituite all'interessato.9
[4]Le disposizione dell'art. 43 lettera c) della legge di pubblica sicurezza non si applica, limitatamente alle condanne per porto abusivo di armi, alle licenze di caccia.
[5]La Prefettura e la Questura devono comunicare ogni mese alla sezione della Federazione italiana della caccia, con sede nel capoluogo della provincia, la concessione e la revoca delle licenze sopra indicate.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
9La Corte Costituzionale con sentenza 7-26 giugno 1962, n. 69 (in G.U. 1a s.s. 30/06/1962, n. 69) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale delle norme contenute negli artt. 8, terzo comma, e 91, ultimo comma, del T.U. 5 giugno 1939, n. 1016, sulla protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia in riferimento, all'art. 18 della Costituzione".
Testo in vigore dal 1 luglio 1962 al 16 marzo 1968
