Corte costituzionale

Sentenza n. 272/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/12/1974 · relatore Paolo Rossi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 7 e

8, quinto comma, del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (Testo unico delle

norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della

caccia), modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 ottobre 1972 dal pretore di Linguaglossa

nel procedimento penale a carico di De Gaetano Giuseppe, iscritta al n.

398 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 35 del 7 febbraio 1973;

2) ordinanza emessa il 4 aprile 1973 dal pretore di Montereale nel

procedimento penale a carico di Magno Leone, iscritta al n. 221 del

registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 198 del 10 agosto 1973;

3) ordinanza emessa il 7 giugno 1973 dal pretore di Randazzo nel

procedimento penale a carico di Virgilio Francesco Paolo, iscritta al

n. 323 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 249 del 26 settembre 1973.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 ottobre 1974 il Giudice relatore

Paolo Rossi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di tale De

Gaetano, imputato delle contravvenzioni di porto abusivo di armi e di

esercizio di caccia senza licenza (art. 7, r.d. 5 giugno 1939, n.

1016), il pretore di Linguaglossa ha sollevato, in riferimento all'art.

3 della Costituzione, questione incidentale di legittimità

costituzionale dell'art. 8, comma quinto, del r.d. 5 giugno 1939, n.

1016 (modificato dall'art. 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799), nella

parte in cui procede all'equiparazione, sotto il profilo delle sanzioni

penali, tra chi caccia senza aver ottenuto l'apposita licenza ed il

cacciatore che non ha provveduto ad effettuare il pagamento della tassa

annuale.

osserva il giudice a quo che la norma impugnata contrasta con i

principi di eguaglianza e di ragionevolezza, perché, pur avendo la

licenza di caccia durata di sei anni, ne è subordinata la validità al

pagamento della tassa annuale di concessione governativa, ponendosi

quindi sullo stesso piano sia chi, avendone tutti i requisiti tecnici,

ha ottenuto il rilascio della licenza, sia chi si è limitato a violare

l'onere fiscale connessovi, mentre per giunta in casi similari (omesso

pagamento della tassa annuale sulla patente di guida) il legislatore

penale ha preso atto delle differenze che ricorrono tra le due ipotesi.

Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto

di deduzioni depositato il 26 febbraio 1973, chiedendo dichiararsi

l'infondatezza della questione sollevata.

osserva la difesa dello Stato che la norma impugnata testualmente

fa derivare l'invalidità della licenza di caccia dal mancato pagamento

della tassa annuale. La situazione del soggetto privo di licenza è

quindi del tutto assimilabile a quella di colui che è titolare di una

licenza ope legis invalida e priva di effetti: pertanto la

parificazione delle due tesi, sotto il profilo delle eguali sanzioni

penali comminate ai contravventori, non dovrebbe contrastare con il

principio di eguaglianza. Viene infatti punito in ogni caso l'esercizio

della caccia da parte di chi sia privo di regolare licenza.

2. - Eguale questione di legittimità costituzionale è sollevata,

in termini corrispondenti, con ordinanze dei pretori di Montereale e di

Randazzo.

Quest'ultimo osserva inoltre che mentre la subordinazione della

validità della licenza al pagamento della tassa annuale poteva essere

giustificata prima dell'entrata in vigore della legge n. 799 del 2

agosto 1967, modificativa del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016,

perché a quell'epoca la vidimazione annuale e la rinnovazione annuale

del foglietto bollato comprovante il pagamento della tassa assolveva

anche al fine di stabilire, in base ad un nuovo esame del comportamento

del titolare, se la licenza potesse essere mantenuta o meno, oggi,

procedendosi al pagamento della tassa annuale mediante versamento in

c/c postale, è escluso ogni controllo da parte della autorità.

Pertanto, venuta meno tale funzione, non sarebbe più possibile

considerare alla stessa stregua, sotto il profilo delle sanzioni

penali, chi è privo di autorizzazione e chi pur essendo titolare di

licenza non ha provveduto al pagamento della tassa annuale, infrazione

di natura fiscale autonomamente colpita da apposite sanzioni

amministrative. Considerato in diritto :

La Corte costituzionale deve decidere se contrasti o meno con il

principio d'eguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 Cost.) il combinato

disposto degli artt. 7 ed 8, dodicesimo comma, del r.d. 5 giugno 1939,

n. 1016 (vigente testo) secondo cui, essendo la validità della licenza

di caccia subordinata al pagamento della tassa, sono equiparati, ai

fini delle sanzioni penali, sia chi caccia privo di licenza, sia chi

non abbia provveduto ad effettuare il pagamento della tassa annuale.

La questione non è fondata.

Occorre in primo luogo esaminare se sia consentito al legislatore

di subordinare la validità o l'efficacia della licenza al previo

pagamento della tassa di concessione governativa. In proposito è

sufficiente ricordare che il rilascio della licenza presuppone la

sussistenza di taluni requisiti tecnici nell'aspirante cacciatore, come

messo in luce nelle ordinanze di rimessione, ma s'inserisce nell'ambito

di una disciplina pubblicistica del settore, di natura più ampia. In

relazione ad essa questa Corte, con la sentenza n. 124 del 1969, ha

già escluso, sempre in riferimento al principio di eguaglianza,

l'illegittimità della norma che subordina l'uso della licenza di

caccia alla previa stipulazione di un contratto d'assicurazione verso

terzi e la conseguente equiparazione, sotto il profilo penale, tra chi

caccia senza licenza e chi con licenza, ma senza aver provveduto alla

prescritta assicurazione.

Nel caso in esame la validità della licenza è subordinata al

previo pagamento della tassa annuale di concessione governativa: la

norma impugnata appare legittima perché la riscossione dei tributi

risponde ad un'esigenza che ha trovato una particolare tutela nell'art.

53 della Costituzione, e permette una adeguata discrezionalità

legislativa, secondo la giurisprudenza della Corte.

Né appare irrazionale sancire la stessa pena edittale dell'ammenda

sia nei confronti di chi pretenda cacciare senza licenza, sia per chi

voglia valersi di una licenza invalida o inefficace. In particolare non

sussiste la denunciata violazione dell'art. 3 della Costituzione, in

raffronto alla diversa disciplina esistente in tema di guida di

autoveicoli. Se è vero infatti che la guida di autoveicoli con patente

valida ma senza che si sia provveduto al pagamento della tassa annuale

di concessione governativa, è punita con sanzioni meramente fiscali va

ricordato che il legislatore è dotato di poteri discrezionali, e che

nel caso in esame il pagamento della tassa non assolve ad esigenze

soltanto tributarie ma connesse anche alla tutela del patrimonio

faunistico, come risulta dalla graduazione dell'ammontare della tassa

in relazione alla diversa idoneità distruttiva dell'arma autorizzata.

Deve infine rilevarsi che il denunciato quinto comma dell'art. 8

del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, nel testo risultante per effetto della

legge 2 agosto 1967, n. 799, figura attualmente al dodicesimo comma del

citato art. 8, a seguito delle modifiche introdotte con la legge 28

gennaio 1 970, n. 17, non considerata nelle ordinanze di remissione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 7 ed 8, dodicesimo comma (già quinto comma), del r.d. 5

giugno 1939, n. 1016 (Testo unico delle leggi sulla selvaggina e

l'esercizio della caccia), sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:272 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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