Corte costituzionale

Sentenza n. 124/1969

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1969 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1

della legge 2 agosto 1967, n. 799 (modifiche al testo unico 5 giugno

1939, n. 1016, sulla protezione della selvaggina e per l'esercizio

della caccia), promossi con due ordinanze emesse il 23 febbraio 1968

dal pretore di Pignataro Maggiore nei procedimenti penali a carico di

De Falco Felice e di Guarino Alberto, iscritte ai nn. 67 e 68 del

Registro ordinanze 1968 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 127 del 18 maggio 1968.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 3 giugno 1969 la relazione del

Giudice Francesco Paolo Bonifacio;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con due ordinanze di identico contenuto - emesse nei

procedimenti penali a carico di Felice De Falco e di Alberto Guarino -

il pretore di Pignataro Maggiore, accogliendo una eccezione sollevata

dagli imputati, ha proposto una questione di legittimità

costituzionale concernente l'art. 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799,

in forza del quale l'uso della licenza di caccia è consentito solo

previa assicurazione per la responsabilità civile verso terzi ed i

contravventori sono puniti con la revoca della licenza da tre a cinque

anni oltre che con l'ammenda che l'art. 7 del testo unico 5 giugno

1939, n. 1016, stabilisce a carico di chi caccia senza licenza.

Il pretore, premesse alcune considerazioni sulla natura del diritto

alla caccia e sui limiti ai quali esso soggiace a tutela di pubblici

interessi, sostiene che la disposizione impugnata, nonostante che

persegua un fine meritevole di protezione sotto il profilo morale,

incorre in una palese violazione dell'art. 3 della Costituzione perché

pone in essere una disparità di trattamento fra la categoria dei

cacciatori muniti di assicurazione e la categoria di quelli che ne sono

sprovvisti.

Il principio di eguaglianza sarebbe inoltre violato anche sotto un

secondo profilo: posto che l'autorizzazione alla caccia è connessa ad

una valutazione discrezionale delle garanzie offerte dai soggetti

interessati di praticarla senza danni e che, di conseguenza, il

fondamento della revoca deve ravvisarsi in un venir meno di tali

garanzie, la norma denunziata, in quanto dispone la revoca della

licenza ed assoggetta il cacciatore alle altre sanzioni previste

dall'art. 1 della legge per un fatto che nulla ha a che vedere con la

legittima concessione della licenza, darebbe vita, secondo le

ordinanze, ad una disparità di trattamento fra chi caccia senza

licenza e chi caccia con licenza ma senza assicurazione.

2. - Le ordinanze, lette in pubblica udienza, sono state

ritualmente comunicate ai Presidenti delle due Camere, notificate al

Presidente del Consiglio dei Ministri e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale n. 127 del 18 maggio 1968.

Nel giudizio relativo all'ordinanza emessa nel procedimento a

carico di Alberto Guarino è intervenuto, con atto depositato il 25

aprile 1968, il Presidente del Consiglio, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato.

3. - La difesa dello Stato mette in evidenza che l'obbligo di

munirsi di assicurazione è una condizione di operatività della

licenza ed è imposto dalla legge in considerazione del preoccupante

incremento dei sinistri venatori: tale ratio, che giustifica la

disposizione in esame, ne dimostra la piena legittimità, perché i

cacciatori titolari di licenza, secondo che siano privi o muniti di

assicurazione, costituiscono due distinte categorie, legittimamente,

perciò, assoggettate a differente trattamento.

Per quanto riguarda il secondo profilo della questione, la

circostanza che il cacciatore con licenza e senza assicurazione sia

punito con le stesse sanzioni previste per la caccia senza licenza non

implica, secondo l'Avvocatura, alcun vizio di costituzionalità:

l'assoggettamento di due diverse fattispecie criminose alla stessa pena

è manifestazione di politica legislativa, sottratta al controllo di

costituzionalità quando, come nel caso qui considerato, non ci sia

un'assoluta irrazionalità della disciplina normativa. L'irrazionalità

della disposizione in esame è da escludere anche se si prende in

considerazione l'ipotesi di chi caccia senza licenza e senza

assicurazione per contrapporla all'ipotesi di chi caccia con licenza ma

senza assicurazione: deve ritenersi, infatti, che chi si metta nella

prima situazione debba rispondere dei due distinti reati previsti e

puniti dagli artt. 7 e 8 del testo unico.

4. - Nell'udienza pubblica l'Avvocatura dello Stato ha concluso

chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata. Considerato in diritto :

1. - Le due ordinanze del pretore di Pignataro Maggiore propongono

un'identica questione di legittimità costituzionale, e pertanto i

relativi giudizi vengono riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - Nonostante che il dispositivo delle ordinanze faccia generico

riferimento all'art. 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799, la presente

questione, come si evince dai termini nei quali il giudice a quo la

definisce riguarda esclusivamente il nono comma delltart. 8 del regio

decreto 5 giugno 1939, n. 1016, nel testo risultante dalle modifiche

apportate da quella legge.

Tale disposizione prescrive che chi usa della licenza di caccia

"deve dimostrare in ogni momento di avere l'assicurazione per un

capitale unico di responsabilità civile verso terzi pari ad un minimo

di lire 5 milioni" e stabilisce che i contravventori siano puniti con

la revoca della licenza da tre a cinque anni e con le pene che l'art 7

dello stesso testo unico sulla caccia prevede per il cacciatore

sprovvisto di licenza.

Ad avviso del giudice a quo questa disciplina, in violazione

dell'art. 3 della Costituzione, determinerebbe una duplice, illegittima

disparità di trattamento: da un lato "fra cacciatori muniti di

assicurazione e cacciatori che ne sono privi", dall'altro "fra chi

caccia senza licenza e chi caccia con regolare licenza pur non avendo

ottemperato all'obbligo dell'assicurazione".

3. - La questione appare priva di fondamento.

Quanto al primo degli aspetti presi in considerazione dal pretore,

sembra sufficiente osservare che l'imposizione dell'onere

dell'assicurazione per il legittimo uso della licenza di caccia

risponde all'esigenza di salvaguardare i diritti dei terzi e si

inquadra perfettamente in quel regime pubblicistico dell'esercizio

venatorio che, come riconosce lo stesso giudice a quo, trova

giustificazione anche nella pericolosità di tale attività: ed è del

tutto evidente che se legittimo è il precetto contenuto nella norma

impugnata, legittima è la discriminazione fra chi vi presta osservanza

e chi lo viola.

La seconda censura enunciata dalle ordinanze appare rivolta, per il

modo in cui essa è stata motivata, non tanto all'assoggettamento del

cacciatore munito di licenza ma privo di assicurazione alla stessa

ammenda stabilita per chi caccia senza licenza (statuizione che, come

esattamente rileva l'Avvocatura dello Stato, è espressione della

discrezionalità del legislatore), quanto alla previsione di sanzioni -

ed, in particolare, di quella, concorrente con l'ammenda, della revoca

della licenza - per un soggetto che pur è stato legittimamente

autorizzato alla caccia.

Al pretore sembra in proposito rilevante la circostanza che l'aver

stipulato l'assicurazione non rientra fra i requisiti che la legge

stabilisce come necessari per conseguire la licenza ed è da tale

circostanza che egli trae la considerazione, a suo avviso decisiva, che

il contravventore si vede revocare la licenza ed incorre nelle altre

sanzioni previste dall'art. 1 della legge n. 799 del 1967 "per un fatto

che nulla ha a che vedere con la concessione legittima dell'atto". Ma

siffatto ragionamento si rivela del tutto irrilevante sol che si

consideri che la legge subordina all'assicurazione il legittimo uso

della licenza: di tal che cacciare senza assicurazione significa

abusare della licenza stessa e porsi quindi in una situazione che

legittimamente il legislatore può colpire con pena e che, in

particolare, rende del tutto razionale la misura punitiva, aggiunta

all'ammenda, della temporanea revoca della licenza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. l della legge 2 agosto 1967, n. 799 (contenente modifiche al

testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per

l'esercizio della caccia), nella parte relativa all'art. 8, comma nono,

del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, sollevata dalle ordinanze

indicate in epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTTSTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1969:124 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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