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[1]((Ferme restando le disposizioni dell'articolo 703 del Codice penale e dell'articolo 57 della legge di pubblica sicurezza e del secondo comma dell'articolo 29, l'esercizio della caccia con uso di armi da sparo e' vietato nelle zone distanti meno di cento metri da immobili, fabbricati o stabili adibiti ad abitazione od a posti di lavoro e nelle zone distanti meno di cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviarie o strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali o interpoderali.
[2]E' del pari vietato sparare in direzione di detti immobili e vie di comunicazione a distanza minore di metri 150 dagli stessi.
[3]Qualora si usino armi o munizioni di maggiore portata, si deve rispettare una distanza tale da evitare nocimento.
[4]Nelle zone indicate nel primo capoverso e' vietato il porto di armi cariche se non in posizione di sicurezza e solo per motivi di attraversamento. E' in ogni caso vietato il porto di armi da sparo cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno di centri abitati e a bordo di veicoli di qualunque genere.
[5]Nel periodo di chiusura della caccia sono vietati il porto e l'uso delle armi da caccia con munizione spezzata e di arnesi per l'uccellagione, a meno che il trasporto avvenga per giustificato motivo e che il fucile sia smontato o chiuso in busta o altro involucro idoneo. Tale divieto si applica, anche in periodo di caccia aperta, nelle zone di ripopolamento e cattura. Il divieto non si applica agli agenti di vigilanza di cui agli articoli 68 e 69.
[6]I contravventori sono puniti, quando il fatto non costituisca piu' grave reato, con la multa da lire 20.000 a lire 100.000. Alla condanna consegue la revoca della licenza da uno a tre anni)).
Testo in vigore dal 16 settembre 1967 al 22 luglio 1976
