Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - degli artt. 30 e 32, commi quarto e sesto (come modificati dall'art. 10 della legge 2 agosto 1967, n. 799), r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, essendo nel frattempo entrata in vigore la legge 27 dicembre 1977, n. 968, che all'art. 31 ha stabilito l'applicazione di sanzioni amministrative, in luogo delle sanzioni penali preesistenti, per le violazioni delle disposizioni legislative statali e regionali sulla caccia, per cui si rende necessario il riesame della rilevanza delle questioni prospettate tenendo conto dei divieti e delle sanzioni vigenti in tema di esercizio venatorio. - O. n. 91/1980.
Art. 30 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia · Art. 32 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia · Art. 10 Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche · Art. 3 cost.
1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 4 luglio 1974, n. 35, della Regione Toscana, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe dal pretore di Borgo San Lorenzo e già decisa da questa Corte con la sentenza n. 79 del 1977; 2) ordina la restituzione degli atti al pretore di Firenze ed al pretore di Borgo San L…
Art. 32 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia · Art. 43 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia · Art. 117 cost. · Art. 30 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia
Il fenomeno della caccia non può essere considerato privo di positivo rilievo si' da essere ritenuto non idoneo a giustificare eventuali limitazioni della proprietà che il legislatore ritenga di imporre per renderne possibile l'esercizio. Esso, invero, costituisce attualmente un diritto di libertà individuale, inserito definitivamente dalla legislazione vigente fra le libere manifestazioni sportivo-agonistiche ad interesse nazionale. L'ingresso nei fondi altrui regolato dall'art. 842 cod. civ. è elemento essenziale per l'esercizio del diritto di caccia e ne costituisce un necessario presupposto, essendo evidente che non sarebbe possibile cacciare senza la libertà di spostarsi alla ricerca di selvaggina. Trattasi comunque di facoltà limitata ai fondi non recintati, il che rappresenta un ragionevole contemperamento fra la tutela del diritto dominicale e la garanzia del diritto di libertà di cacciare. Concorrono pertanto giustificati motivi di ordine sociale alla limitazione a carico del proprietario prevista dall'art. 842 cod. civ. e deve pertanto dichiararsi infondata la questione di legittimità costituzionale della detta norma sollevata in relazione all'art. 42, secondo comma, della Costituzione.
Art. 842 c.c. · Art. 30 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia · Art. 9 Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche · Art. 2 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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4 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 19 gennaio 1978 al 9 maggio 2025. 281 parole tolte, 25 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Sono vietate a chiunque la caccia e l'uccellagione vaganti in terreni in attualita' di coltivazione, quando esse possano i arrecare danno effettivo alle colture.
tolto: Sono da ritenersi in attualita' di coltivazione: i vivai, i giardini, le coltivazioni floreali e gli orti; le colture erbacee dal momento della semina fino al raccolto principale; i prati artificiali dalla ripresa della vegetazione al termine del taglio; i prati naturali nel periodo in cui sono riservati alla falciatura; i frutteti, gli agrumeti, gli uliveti e i vigneti specializzati dalla germogliazione fino al raccolto; i terreni di recente rimboschiti ed altri casi analoghi.
tolto: Nel caso che detti terreni, durante il periodo in cui sono in attualita' di coltivazione, siano stati delimitati con tabelle recanti l'indicazione "articolo 30 detesto unico sulla caccia, divieto di caccia" e collocate nei modi indicati dall'articolo 45 del presente testo unico, l'inosservanza del divieto e' punita con la multa da lire 8.000 a lire 40.000. Si applicano, inoltre, a carico del trasgressore le sanzioni previste dall'articolo 79 del presente testo unico.
tolto: La disposizione non viene applicata nel caso in cui il cacciatore non sia entrato nel fondo delimitato ed abbia risarcito il danno alle colture prodotto dal cane.
tolto: Oltre agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria, tutti gli incaricati della vigilanza sull'applicazione della presente legge, sono tenuti d'ufficio ovvero su richiesta del proprietario o conduttore del fondo o di chiunque altro, a redigere immediatamente verbale di accertamento relativo all'infrazione e al danno.
tolto: L'abusiva apposizione delle tabelle e' punita con la ammenda da lire 5.000 a lire 10.000, piu' lire 1.000 per ogni tabella apposta abusivamente.
tolto: L'apposizione di dette tabelle non e' soggetta ad alcuna tassazione.aggiunto: testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia-art. 30 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art30 · fonte del testo
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