Corte costituzionale

Sentenza n. 176/1976

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/07/1976 · relatore Angelo de Marco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 32 del

regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 (testo unico delle norme per la

protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), modificato

dall'art. 10 della legge 2 agosto 1967, n. 799, promossi con ordinanze

emesse il 18 aprile 1975 dal pretore di Orvieto e il 10 ottobre 1975

dal tribunale di Macerata nei procedimenti penali rispettivamente a

carico di Rughetti Arnaldo ed altro e di Giorgi Nello, iscritte ai nn.

210 e 593 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 181 del 9 luglio 1975 e n. 38 dell'11

febbraio 1976.

Udito nella camera di consiglio del 15 giugno 1976 il Giudice

relatore Angelo De Marco.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza in data 18 aprile 1975, emessa nel procedimento

penale a carico di due imputati del reato di cui all'art. 32 del regio

decreto 5 giugno 1939, n. 1016, nel testo modificato dall'art. 10 della

legge 2 agosto 1967, n. 799 (penultimo ed ultimo capoverso) per avere

trasportato, senza giustificato motivo, un fucile con munizione

spezzata in zona di ripopolamento, il pretore di Orvieto ha sollevato

d'ufficio questione di legittimità costituzionale delle norme

suindicate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Al riguardo si rileva che: la norma denunziata ha per obiettività

giuridica evidente la disciplina dell'esercizio dell'attività

venatoria; che, ciò posto, appare assolutamente ingiustificata e priva

di fondamento giuridico e razionale la pena della multa da lire 20.000

a lire 100.000, con la revoca della licenza di caccia da uno a tre anni

preveduta per questo reato formale, mentre lo stesso testo legislativo

per l'esercizio concreto dell'attività venatoria in zona di

ripopolamento e cattura prevede la meno grave sanzione dell'ammenda da

lire 6.000 a lire 60.000.

2. - Identica questione ha sollevato il tribunale di Macerata con

ordinanza 10 ottobre 1975, che, rilevando come ai sensi dell'art. 43,

comma settimo, della legge n. 799 del 1967 per l'esercizio della caccia

in zona di ripopolamento prevede la pena dell'ammenda da lire 12.000 a

lire 120.000, ravvisa l'irrazionalità del trattamento nella

considerazione che viene punita come delitto una ipotesi di reato

evidentemente meno grave di altra che viene punita, invece, come

semplice contravvenzione.

3. - Dopo gli adempimenti di legge, non essendovi state

costituzioni di parti, entrambi i giudizi come sopra promossi vengono

alla cognizione della Corte, convocata in camera di consiglio ai sensi

dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. Considerato in diritto :

1. - I due giudizi, come sopra promossi, vanno riuniti per essere

decisi con unica sentenza, avendo per oggetto la stessa questione.

2. - L'impugnato art. 32 del testo unico delle norme per la

protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato

con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, quale risulta modificato

dall'articolo 10 della legge 2 agosto 1967, n. 799, contiene due

ordini di divieti penalmente sanzionati: a) quelli preveduti nei primi

quattro commi, che, come chiaramente risulta dal richiamo all'art. 703

c.p. ed all'art. 57 della legge di pubblica sicurezza, pur riferendosi

all'esercizio della caccia, hanno per obiettività giuridica la

prevenzione dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale; b)

quelli preveduti nel penultimo comma, che hanno per obiettività

giuridica la protezione della selvaggina.

L'inosservanza di tali divieti, oggettivamente considerata, anche

in riferimento alle norme del c.p. e della legge di p.s. di cui al

citato richiamo, ha indubbio carattere contravvenzionale.

Senonché nell'ultimo comma - nonostante vi si adoperi il termine

che dovrebbe essere rivelatore di "contravventori" - viene preveduta la

sanzione della multa, che presupponendo un delitto, tale carattere

conferisce all'inosservanza di quei divieti.

L'art. 43 del t.u. n. 1016, quale risulta modificato dall'art. 10

della legge n. 799 del 1967, poi, punisce con la sola ammenda e,

quindi, considera semplice contravvenzione, l'esercizio abusivo della

caccia nelle riserve, nelle bandite ed in genere nelle zone di

ripopolamento, predisposte, appunto, a quella protezione della

selvaggina, che come sopra si è detto, costituisce l'obiettività

giuridica dei divieti di cui al penultimo comma dell'impugnato art. 32.

A ciò si aggiunga che l'art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n.

706, sulla disciplina del sistema sanzionatorio delle norme che

prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda dispone: "Non

costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è

prevista la pena dell'ammenda, salvo quanto previsto negli articoli 10

e 14" e che questi due articoli non prevedono l'esclusione

dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 1 alle contravvenzioni

punibili con la sola ammenda, prevedute dalle leggi sulla protezione

della selvaggina e sull'esercizio della caccia.

3. - Da quanto precede risulta in modo evidente che manca ogni

elemento logico che possa spiegare il fondamento giuridico e razionale

di una normativa come quella sopra esaminata, che prevede la punizione

come delitto dell'inosservanza di un divieto diretto alla prevenzione

di semplici contravvenzioni, punibili solo con l'ammenda e che, per

giunta, in seguito alla nuova legge n. 706 del 1975, non costituiscono

più reato e sono perseguibili soltanto con sanzione amministrativa.

Ne consegue che anche nel caso in esame, come in quello oggetto

della sentenza di questa Corte n. 218 del 1974, deve riconoscersi che

il legislatore, nell'esercizio della discrezionalità che gli compete

nello statuire quali comportamenti debbano essere puniti e quali

debbano essere la qualità e la misura della pena da infliggere, ha

ecceduto dai limiti della razionalità, ponendo in essere una

disparità di trattamento che viola il principio di eguaglianza sancito

dall'art. 3 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, ultimo

comma, del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, che approva il "Testo

unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio

della caccia", come modificato dall'art. 10 della legge 2 agosto 1967,

n. 799, nella parte in cui, limitatamente alle zone di ripopolamento,

punisce il porto " delle armi da caccia con munizione spezzata e di

arnesi per l'uccellaggione, a meno che il trasporto avvenga per

giustificato motivo e che il fucile sia smontato o chiuso in busta o

altro involucro idoneo", con la multa da lire 20.000 a lire 100.000.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:176 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari