Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Il nostro ordinamento non riconosce al proprietario di un fondo un diritto esclusivo ad esercitarvi la caccia o costituirvi una riserva posto che la facoltà di esercitare la caccia non è insita nel diritto di proprietà fondiaria, ma è un aspetto del diritto di libertà. Il divieto di caccia e uccellagione nei fondi chiusi che l'art. 8 della legge 2 agosto 1961, n. 799 - in sostituzione dell'art. 29 del R.D. 5 giugno 1939, n. 1016 - ha sancito per chiunque, e quindi anche per il proprietario del fondo, va conseguentemente inteso come una limitazione della facoltà di esercitare la caccia e non del diritto di proprietà sicché non è in alcun modo configurabile un contrasto tra tale norma e l'art. 44 della Costituzione che consente alla legge di imporre obblighi e vincoli alla proprietà privata al solo fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali.
Art. 44 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 8 Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche · Art. 29 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 1967 al 9 maggio 2025. 141 parole tolte, 25 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: La caccia e l'uccellagione sono vietate a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica od altra effettiva chiusura, d'altezza non minore di metri 1,80 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia profondita' di almeno metri 1,50 e larghezza di almeno metri 3. In detti fondi, su richiesta dei proprietari interessati, sono effettuate, da parte del Comitato provinciale della caccia competente per territorio, catture di selvaggina per la protezione delle colture. La selvaggina stanziale, cosi' catturata, deve essere destinata al ripopolamento di altre localita'.
tolto: Detti fondi, qualora abbiano i requisiti previsti dalla presente legge, possono essere costituiti in riserve private con le modalita' stabilite dalla legge stessa.
tolto: Nei fondi indicati e' sempre ammesso l'allevamento di selvaggina a scopo ornamentale.
tolto: Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000.aggiunto: testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia-art. 29 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art29 · fonte del testo
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