Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 18, 32, primo, quarto e sesto comma, 43 e 73 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, modificato ed integrato con legge 2 agosto 1967, n. 799, sollevata - in riferimento all'art. 117 Cost. - in quanto la normativa impugnata invaderebbe la competenza legislativa spettante alle Regioni in materia di caccia, poiché non si limiterebbe a stabilire i principi fondamentali del settore ma disciplinerebbe compiutamente l'attività venatoria. Nel corso del giudizio di costituzionalità sono entrate in vigore la legge 24 dicembre 1975, n. 706, che ha sostituito - di regola - una sanzione amministrativa alla pena dell'ammenda (già prevista dagli artt. 18, 43 e 73 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni), nonché la legge 27 dicembre 1977, n. 968, che nell'art. 31 ha stabilito l'applicazione di sanzioni amministrative, in luogo delle sanzioni penali preesistenti, per le violazioni delle disposizioni legislative statali e regionali sulla caccia, per cui si rende necessario accertare se la prospettata questione sia tuttora rilevante, alla stregua dei divieti e delle sanzioni vigenti in tema di esercizio venatorio. - O. nn. 4/1979; 109/1979.
Art. 18 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia · Art. 32 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia · Art. 43 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia · Art. 73 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia
Vanno restituiti al giudice a quo gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 32 e 43 del R.D. 5 giugno 1939 n. 1016 (Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), così come modificati ed integrati dalla l. 2 agosto 1967, n. 799, in quanto è sopravvenuta la l. 27 dicembre 1977, n. 898 che ha previsto una serie di sanzioni amministrative in luogo di quelle penali preesistenti, così da rendere necessaria una nuova valutazione della rilevanza. Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzinale dell'art. 55 legge Regione Toscana 4 luglio 1974, n. 35, perché la norma è stata già dichiarata costituzionalmente illegittima con sent. n. 79/1977.
Art. 32 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia · Art. 43 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia · Art. 117 cost. · Art. 30 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia
La cosiddetta libertà di cacciare non è un diritto costituzionalmente garantito ma una facoltà che, pur essendo esplicazione particolare del diritto di libertà individuale, è soggetta nell'ordinamento odierno ad una stretta disciplina legislativa per motivi di interesse pubblico generale, non solo sotto il profilo della pericolosità inerente all'uso delle armi, ma anche e soprattutto in ordine al fine di conservazione ed incremento della fauna selvatica in rapporto al danno sociale che potrebbe derivare da un esercizio indiscriminato della caccia. Questa disciplina pubblicistica si esplica, oltre che con il regime dell'autorizzazione amministrativa o licenza di caccia, con un complesso di limiti e divieti legislativi, quanto ai modi di caccia, alle armi ed altri mezzi di cattura o uccisione della selvaggina, ai luoghi, al tempo e all'oggetto stesso della caccia. lo speciale regime vigente per le bandite, le zone di ripopolamento e cattura, e le riserve di caccia, alle quali ultime il legislatore ha riconosciuto "lo scopo di incrementare la produzione della selvaggina, anche per favorirne l'irradiamento nei terreni circostanti ed agevolare la sosta delle specie migratorie", secondo l'espressa disposizione con l'art. 13 della legge 2 agosto 1967, n. 799. della Costituzione una disciplina dell'esercizio venatorio che comprenda particolari regimi di riserva, in relazione a esigenze obiettivamente esistenti, e che preveda lo svolgimento di funzioni dirette ad assicurare la protezione della selvaggina ed il rispetto delle norme relative, da parte di un soggetto considerato dal legislatore come particolarmente qualificato alla gestione della riserva stessa (sent. n. 71 del 1967). Sotto questo profilo, appaiono pienamente giustificati tanto il diritto riconosciuto al titolare della concessione quanto il correlativo divieto ai terzi di cacciare in zone di riserva: la istituzione delle riserve è prevista dalla legge per soddisfare un fine di interesse generale, e tale fine ben può essere conseguito unendovi anche un interesse particolare del privato concessionario, come avviene per tutte le altre attività di interesse pubblico svolte a mezzo di privati imprenditori concessionari.
Art. 43 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia · Art. 3 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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4 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 1967 al 9 maggio 2025. 321 parole tolte, 22 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Le riserve di caccia hanno lo scopo di incrementare la produzione della selvaggina, anche per favorirne l'irradiamento nei terreni circostanti ed agevolare la sosta delle specie migratorie; in esse e' consentito l'esercizio venatorio, nei modi e termini di legge, esclusivamente al concessionario ed a chi sia dal medesimo autorizzato.
tolto: Le bandite sono destinate all'allevamento della selvaggina, favorito da idonei impianti, ed a facilitare mediante opportuni apprestamenti la sosta delle specie migratorie.
tolto: Le zone di ripopolamento e cattura hanno per scopo la produzione e l'incremento della selvaggina da destinare esclusivamente al ripopolamento del territorio di caccia libera e delle zone di ripopolamento e cattura di nuova costituzione.
tolto: Nelle bandite e nelle zone di ripopolamento e catturaaggiunto: testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia tolto: e dell'uccellagione e' vietato a chiunque, compreso il concessionario, salvo le eccezioni previste dalla presente legge.
tolto: E' considerato esercizio di caccia o di uccellagione in bandita o in riserva anche quello che si eserciti lungo le vie di comunicazione, linee ferroviarie, torrenti, canali delle valli salse da pesca, argini relativi e golene, anche se di pubblico uso, che attraversino bandite o riserve.
tolto: Quando i confini della bandita a alla riserva siano a contatto con corsi o specchi d'acqua, la caccia e l'uccellagione sono vietate a chiunque fino alla distanza di 50. metri dal confine perimetrale della bandita o della riserva medesima.
tolto: Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 200 a L. 2000.
tolto: Non puo' essere raccolta, entro i limiti della bandita a della riserva, selvaggina colpita fuori di essa senza il consenso del concessionario.
tolto: Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.
tolto: Il presidente della Giunta provinciale puo' permettere, in qualsiasi tempo e sotto determinate condizioni, nelle bandite, nelle riserve, nelle zone di ripopolamento e cattura, la cattura di qualsiasi specie di selvaggina a scopo di ripopolamento, nonche' la cattura e l'uccisione, per esigenze tecniche della bandita o della riserva, o per la protezione delle colture. Puo' altresi' autorizzarne la vendita.aggiunto: -art. 43 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art43 · fonte del testo
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