Corte costituzionale

Sentenza n. 122/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/07/1973 · relatore Vincenzo Trimarchi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 32 del

r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (testo unico delle norme per la protezione

della selvaggina e per l'esercizio della caccia), come modificato

dall'art. 10 della legge 2 agosto 1967, n. 799, promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 15 ottobre 1971 dal pretore di Treviglio nel

procedimento penale a carico di Anselmo Giacomo ed altri, iscritta al

n. 488 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 37 del 9 febbraio 1972;

2) ordinanza emessa il 24 novembre 1971 dal pretore di Treviglio

nel procedimento penale a carico di Radaelli Angelo ed altri, iscritta

al n. 44 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 78 del 22 marzo 1972.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1973 il Giudice relatore

Vincenzo Michele Trimarchi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel procedimento penale a carico di Giacomo Anselmo, Eros

Crosetto, Enrico Castellani, Cesare Galliani e Giovanni Pellegrini,

imputati dei reati previsti e puniti dall'art. 32 del r.d. 5 giugno

1939, n. 1016, nel testo risultante dall'art. 10 della legge 2 agosto

1967, n. 799, perché avevano esercitato la caccia con uso di arma da

sparo in una zona distante 10 metri dalla strada carrozzabile e perché

nella stessa zona avevano portato armi cariche non in posizione di

sicurezza, il pretore di Treviglio sollevava, con ordinanza del 15

ottobre 1971, ed in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la

questione di legittimità costituzionale del citato art. 32 nella parte

in cui la norma per le ipotesi di esercizio della caccia con uso di

armi da sparo nelle zone distanti meno di 50 metri da strade

carrozzabili (comma primo) e di porto d'armi cariche non in posizione

di sicurezza nelle dette zone (comma quarto) commina a carico dei

contravventori la multa da lire 20.000 a lire 100.000 e prevede la

revoca della licenza da uno a tre anni (ultimo comma).

Osservava il pretore che nelle dette ipotesi, nonché nelle altre

previste dalla stessa norma, il pericolo di danno alle persone è

indubbiamente maggiore nel caso di esercizio della caccia con spari in

date zone, anziché in quella di semplice porto d'armi cariche non in

posizione di sicurezza nelle stesse zone, e che nonostante l'esistenza

di queste due situazioni criminose, è prevista la medesima pena

edittale senza alcuna articolazione e graduazione in via astratta e

generale.

Ciò, a parere del giudice a quo, violerebbe l'art. 3 della

Costituzione sotto il profilo che per fatti diseguali è previsto il

medesimo trattamento sanzionatorio e che cittadini versanti in tali

diverse situazioni siano in astratto passibili della medesima pena.

Codesta disparità per altro non potrebbe essere sanata

dall'esercizio del potere del giudice di graduare la pena adeguandola

alla gravità delle singole fattispecie, perché le leggi, in sede di

valutazione della legittimità costituzionale, vanno considerate nella

loro astrattezza e generalità, e poi, essendo prevista per ciascuna

delle ipotesi criminose considerate dal citato art. 32 la medesima

gamma di concrete possibilità di sanzioni, l'applicazione che il

giudice possa farne non rileva ai fini della indicata disparità.

L'ordinanza veniva ritualmente comunicata, notificata e pubblicata

(nella Gazzetta Ufficiale n.37 del 9 febbraio 1972).

Davanti a questa Corte non si costituivano le parti private.

Spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo

dell'Avvocatura generale dello Stato.

2. - L'Avvocatura dello Stato precisava che la denunzia concerneva

non tutte le disposizioni del citato art. 32 ma solo i commi primo e

quarto in relazione all'ultimo. E metteva in evidenza che per tutte le

ipotesi criminose previste dal detto articolo è comminata la medesima

pena in quanto il legislatore ha ritenuto di dover parificare nel

trattamento punitivo tutte le ipotesi ivi menzionate le quali, tranne

quella di cui al penultimo comma, si riferiscono ad attività o

situazioni obiettivamente pericolose per l'incolumità individuale.

Rilevava che, giusta quanto deciso anche di recente da questa Corte

(sentenza n. 9 del 1972), il prospettato dubbio sulla congruenza tra

reati e pena dà vita ad un problema la cui soluzione spetta al potere

legislativo e il cui esame non rientra nel consentito sindacato di

costituzionalità.

Comunque, è certamente opinabile, secondo l'Avvocatura, che

nell'ipotesi di esercizio della caccia a breve distanza dalla strada il

pericolo sia maggiore che non in quella di mero porto di armi cariche

in posizione di non sicurezza. Infatti, nella prima ipotesi

l'esplosione del colpo è preceduta da vari stati soggettivi per cui il

cacciatore è messo in grado di adottare tutte le misure idonee ad

evitare pericoli per le persone.

In conclusione, non è violato il principio di eguaglianza: la

parificazione quoad poenam delle due diverse situazioni obiettive

infatti non può non apparire sorretta da adeguata giustificazione.

3. - Lo stesso pretore di Treviglio, nel procedimento penale a

carico di Angelo Radaelli, Battista Tomasoni e Mario Del Carro,

imputati, tra l'altro, del reato previsto e punito dal ripetuto art. 32

del r.d. n. 1016 del 1939, "perché portavano a bordo dell'autovettura

targata BG, 218946 una carabina carica" sollevava, con ordinanza del 24

novembre 1971 e sempre in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la

questione di legittimità costituzionale dell'anzidetta norma per ciò

che "per tutte le ipotesi contemplate viene comminata la medesima

pena".

Osservava il pretore che la norma prevede fattispecie di diversa

gravità atteso che il pericolo per l'incolumità delle persone è

indubbiamente maggiore nelle ipotesi di spari e di esercizio di caccia

con uso di armi da sparo e invece decresce nelle altre; e che

ciononostante la pena è la medesima ed in via astratta e generale è

esclusa ogni articolazione e graduazione.

Rinnovava le ragioni di dubbio già espresse con la precedente

ordinanza e concludeva rilevando che, in contrasto con il principio di

eguaglianza, per fatti di diversa gravità è comminata in astratto la

medesima pena.

L'ordinanza veniva ritualmente notificata, comunicata e pubblicata

(nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 22 marzo 1972).

Davanti a questa Corte non si costituiva alcuna delle parti.

Spiegava invece intervento con la difesa dell'Avvocatura generale dello

Stato il Presidente del Consiglio dei ministri il quale concludeva per

la non fondatezza della questione, svolgendo sostanzialmente le stesse

ragioni già addotte nello scritto difensivo di cui alla precedente

causa.

4. - All'udienza del 13 giugno 1973 l'Avvocato dello Stato Giorgio

Azzariti si riportava a quanto esposto nell'atto d'intervento. Considerato in diritto :

1. - Con le due ordinanze indicate in epigrafe il pretore di

Treviglio, a proposito dell'art. 32 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016

(approvazione del testo unico delle norme per la protezione della

selvaggina e per l'esercizio della caccia), sostituito dall'art. 10

della legge 2 agosto 1967, n. 799, ritiene che per le due ipotesi,

astrattamente ricorrenti nei confronti degli imputati di cui al primo

procedimento, e più ampiamente per tutte le ipotesi considerate nelle

norme oggetto di denuncia, nonostante la diversità delle situazioni

criminose, sia previsto il medesimo trattamento sanzionatorio, in

violazione del principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla

legge.

Ricorrono per ciò i presupposti perché i due procedimenti siano

riuniti, e le relative cause decise con unica sentenza.

2. - Di fronte a tali norme, il giudice a quo ravvisa sussistente

un contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in particolare nel fatto

che sono previste le medesime sanzioni (e cioè la multa da lire 20.000

a lire 100.000 e la revoca della licenza di porto d'armi da uno a tre

anni) nei confronti di soggetti che esercitino la caccia con uso di

armi da sparo in zone distanti meno di cinquanta metri da strade

carrozzabili e portino nelle stesse zone armi cariche non in posizione

di sicurezza, e quindi per fattispecie criminose differenti e di

diversa gravità (ordinanza del 15 ottobre 1971), e nel fatto che le

stesse sanzioni sono previste, oltre che per le ipotesi ora richiamate,

per tutte le altre prese in considerazione dal ripetuto art. 32 (in

esse inclusa quella che si assumeva ricorresse nel procedimento di cui

alla ordinanza del 24 novembre 1971 e cioè quella relativa al porto

d'armi da sparo cariche a bordo di veicoli). Ma rivolge, come si è

rilevato, la denuncia di illegittimità costituzionale sostanzialmente

contro l'intero contenuto di detto art. 32.

3. - Interpretate le due ordinanze in senso utile, la Corte è

chiamata a dire se è in contrasto con l'art. 3 della Costituzione,

l'art. 32 del r.d. n. 1016 del 1939 limitatamente alle parti in cui

esso prevede le medesime sanzioni per le ipotesi specificamente sopra

ricordate, dovendosi escludere che la sollevata questione si riferisca

anche alle altre ipotesi criminose di cui allo stesso articolo.

C'è anzitutto da constatare che da parte del pretore di Treviglio

sono stati avanzati dubbi di costituzionalità, sotto un profilo, che,

sia pure per altre norme, questa Corte ha già ritenuto, ed in modo

costante, infondato. Ed al riguardo basta far riferimento alle sentenze

(e, tra le altre, a quelle nn. 109 del 1968, 9, 93 e 157 del 1972) con

cui è stato affermato e ribadito il principio secondo cui in materia

penale (ed in particolare nella previsione di fatti come reati e delle

relative pene) il legislatore gode di un ampio potere che è chiamato

ad esercitare in base agli indirizzi di politica giuridico-sociale che

ritenga opportuni, e che nell'ambito di codesta discrezionalità,

possono essere legittimamente indicati i fatti-reati e le sanzioni per

il caso di trasgressione dei precetti principali, sempre che la

disciplina normativa che ne emerga non si appalesi chiaramente

irrazionale.

La valutazione della pericolosità dei singoli reati (e nella

specie, delle varie ipotesi criminose previste dall'art. 32) ed il

compito di graduare per ciascuno di essi le pene, spettano quindi al

legislatore.

Così come rientra nella discrezionalità di questo,

l'equiparazione quoad poenam di ipotesi criminose di uguale natura,

sebbene non ugualmente gravi.

Nella specie, ora all'esame della Corte, d'altra parte non può

convenirsi con il giudice a quo che le ipotesi considerate dall'art. 32

siano sicuramente di diversa gravità, perché, come è stato osservato

dall'Avvocatura dello Stato, è certamente opinabile che nel caso

dell'esercizio della caccia a breve distanza dalla strada carrozzabile

il pericolo per le persone sia maggiore che non nel caso di semplice

porto d'armi cariche non in posizione di sicurezza, essendo i due

comportamenti in astratto egualmente pericolosi per i terzi.

E tutto ciò, ad avviso della Corte, basta comunque perché debba

escludersi ogni illegittimità costituzionale a proposito della

parificazione quoad poenam delle due situazioni, ora indicate, nonché

dell'altra, rilevante nel procedimento di cui alla seconda ordinanza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 32 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (approvazione del testo

unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio

della caccia), sostituito dall'art. 10 della legge 2 agosto 1967, n.

799, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

pretore di Treviglio con le due ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:122 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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