Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
L'ultimo comma dell'art. 32 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, limitatamente alle zone di ripopolamento, punisce il porto di armi da caccia e di arnesi per l'uccellagione con la pena della multa. Infatti la caccia in zona di ripopolamento, già punita come semplice contravvenzione, attualmente costituisce solo un illecito amministrativo ed il legislatore, ponendo come delitto l'inosservanza di un divieto diretto alla prevenzione di un fatto contravvenzionale, ora depenalizzato, ha ecceduto i limiti della discrezionalità legislativa in materia di qualità e misura delle pene, ponendo in essere una disparità di trattamento del tutto irrazionale, che viola il principio di eguaglianza.
Art. 32 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia · Art. 10 Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - degli artt. 30 e 32, commi primo e sesto (come modificati dall'art. 10 della legge 2 agosto 1967, n. 799), r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, essendo nel frattempo entrata in vigore la legge 27 dicembre 1977, n. 968, che all'art. 31 ha stabilito l'applicazione di sanzioni amministrative, in luogo delle sanzioni penali preesistenti, per le violazioni delle disposizioni legislative statali e regionali sulla caccia, per cui si rende necessario il riesame della rilevanza della questione prospettata tenendo conto dei divieti e delle sanzioni vigenti in tema di esercizio venatorio. - O. n. 25/1980.
Art. 32 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia · Art. 10 Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche · Art. 3 cost. · Art. 31 Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - degli artt. 30 e 32, commi quarto e sesto (come modificati dall'art. 10 della legge 2 agosto 1967, n. 799), r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, essendo nel frattempo entrata in vigore la legge 27 dicembre 1977, n. 968, che all'art. 31 ha stabilito l'applicazione di sanzioni amministrative, in luogo delle sanzioni penali preesistenti, per le violazioni delle disposizioni legislative statali e regionali sulla caccia, per cui si rende necessario il riesame della rilevanza delle questioni prospettate tenendo conto dei divieti e delle sanzioni vigenti in tema di esercizio venatorio. - O. n. 91/1980.
Art. 30 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia · Art. 32 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia · Art. 10 Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche · Art. 3 cost.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 18, 32, primo, quarto e sesto comma, 43 e 73 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, modificato ed integrato con legge 2 agosto 1967, n. 799, sollevata - in riferimento all'art. 117 Cost. - in quanto la normativa impugnata invaderebbe la competenza legislativa spettante alle Regioni in materia di caccia, poiché non si limiterebbe a stabilire i principi fondamentali del settore ma disciplinerebbe compiutamente l'attività venatoria. Nel corso del giudizio di costituzionalità sono entrate in vigore la legge 24 dicembre 1975, n. 706, che ha sostituito - di regola - una sanzione amministrativa alla pena dell'ammenda (già prevista dagli artt. 18, 43 e 73 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni), nonché la legge 27 dicembre 1977, n. 968, che nell'art. 31 ha stabilito l'applicazione di sanzioni amministrative, in luogo delle sanzioni penali preesistenti, per le violazioni delle disposizioni legislative statali e regionali sulla caccia, per cui si rende necessario accertare se la prospettata questione sia tuttora rilevante, alla stregua dei divieti e delle sanzioni vigenti in tema di esercizio venatorio. - O. nn. 4/1979; 109/1979.
Art. 18 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia · Art. 32 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia · Art. 43 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia · Art. 73 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), così come sostituito dall'art. 10 della legge 2 agosto 1967, n. 799 - sollevata in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. -, essendo entrata in vigore la legge 27 dicembre 1977, n. 968, in tema di protezione della fauna e disciplina della caccia, la quale ha stabilito - nell'art. 31 - l'applicazione di una serie di sanzioni amministrative, in luogo delle sanzioni penali preesistenti, per le violazioni delle disposizioni legislative statali e regionali sulla caccia, per cui si rende necessario riesaminare la rilevanza della questione prospettata, alla stregua dei divieti e delle sanzioni vigenti in materia di esercizio venatorio. - O. nn. 4/1979 e 152/1979.
Art. 32 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia · Art. 3 cost. · Art. 31 Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi primo, secondo, quarto, quinto e sesto, r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), così come modificato dall'art. 10 della legge 2 agosto 1967, n. 799, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto i giudici remittenti, nel valutare la rilevanza delle proposte questioni, non hanno tenuto alcun conto della nuova disciplina delle sanzioni per la violazione delle leggi sulla caccia, dettata dal'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 698, entrata in vigore prima dell'emissione delle ordinanze di remissione.
Art. 32 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia · Art. 10 Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche · Art. 3 cost. · Art. 31 Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia
Vanno restituiti al giudice a quo gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 32 e 43 del R.D. 5 giugno 1939 n. 1016 (Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), così come modificati ed integrati dalla l. 2 agosto 1967, n. 799, in quanto è sopravvenuta la l. 27 dicembre 1977, n. 898 che ha previsto una serie di sanzioni amministrative in luogo di quelle penali preesistenti, così da rendere necessaria una nuova valutazione della rilevanza. Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzinale dell'art. 55 legge Regione Toscana 4 luglio 1974, n. 35, perché la norma è stata già dichiarata costituzionalmente illegittima con sent. n. 79/1977.
Art. 32 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia · Art. 43 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia · Art. 117 cost. · Art. 30 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, quarto comma, r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto il giudice a quo non ne ha affatto valutato la rilevanza, non tenendo conto, in particolare, della disciplina delle sanzioni per la violazione delle leggi sulla caccia, dettata dall'art. 31 legge 27 dicembre 1977, n. 968, benché tale normativa sia entrata in vigore prima dell'emissione delle ordinanze di rimessione.
Art. 32 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia · Art. 3 cost.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale del primo, secondo, quarto, quinto, sesto comma, nonché del complessivo art. 32 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), così come sostituito dall'art. 10 della legge 2 agosto 1967, n. 799 - sollevata in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. -, essendo entrata in vigore la legge 27 dicembre 1977, n. 968, in tema di protezione e tutela della fauna e disciplina della caccia, la quale ha stabilito - nell'art. 31 - l'applicazione di una serie di sanzioni amministrative, in luogo delle sanzioni penali preesistenti, per le violazioni delle disposizioni legislative statali e regionali sulla caccia, per cui si rende necessario riesaminare la rilevanza della questione prospettata, alla stregua dei divieti e delle sanzioni vigenti in materia di esercizio venatorio. - O. nn. 109/1979; 152/1979.
Art. 32 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia · Art. 10 Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche · Art. 3 cost. · Art. 31 Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (Approvazione del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), e successive modificazioni (e cioè sostituito dall'art. 10 della legge 2 agosto 1967, n. 799), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e già dichiarata non fondata con la sent. n. 122 del 1973.
Art. 32 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia · Art. 10 Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Non è fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 del t.u. delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato con r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 che, per tutte le fattispecie criminose considerate, nonostante la loro diversità, prevede il medesimo trattamento sanzionatorio. Infatti, come è costante insegnamento della Corte, in materia penale, il legislatore gode di un ampio potere che è chiamato ad esercitare in base agli indirizzi di politica giuridico-sociale che ritenga opportuni e, nell'ambito di cotesta discrezionalità, possono essere legittimamente indicati i fatti reati e le sanzioni in caso di trasgressione dei precetti principali, sempre che la disciplina normativa che ne emerge non si appalesi chiaramente irrazionale.
Art. 32 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia · Art. 10 Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche · Art. 3 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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4 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 22 luglio 1976 al 9 maggio 2025. 281 parole tolte, 22 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Ferme restando le disposizioni dell'articolo 703 del Codice penale e dell'articolo 57 della legge di pubblica sicurezza e del secondo comma dell'articolo 29,aggiunto: testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia tolto: con uso di armi da sparo e' vietato nelle zone distanti meno di cento metri da immobili, fabbricati o stabili adibiti ad abitazione od a posti di lavoro e nelle zone distanti meno di cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviarie o strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali o interpoderali.
tolto: E' del pari vietato sparare in direzione di detti immobili e vie di comunicazione a distanza minore di metri 150 dagli stessi.
tolto: Qualora si usino armi o munizioni di maggiore portata, si deve rispettare una distanza tale da evitare nocimento.
tolto: Nelle zone indicate nel primo capoverso e' vietato il porto di armi cariche se non in posizione di sicurezza e solo per motivi di attraversamento. E' in ogni caso vietato il porto di armi da sparo cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno di centri abitati e a bordo di veicoli di qualunque genere.
tolto: Nel periodo di chiusura della caccia sono vietati il porto e l'uso delle armi da caccia con munizione spezzata e di arnesi per l'uccellagione, a meno che il trasporto avvenga per giustificato motivo e che il fucile sia smontato o chiuso in busta o altro involucro idoneo. Tale divieto si applica, anche in periodo di caccia aperta, nelle zone di ripopolamento e cattura. Il divieto non si applica agli agenti di vigilanza di cui agli articoli 68 e 69.
tolto: I contravventori sono puniti, quando il fatto non costituisca piu' grave reato, con la multa da lire 20.000 a lire 100.000. Alla condanna consegue la revoca della licenza da uno a tre anni.aggiunto: -art. 32 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art32 · fonte del testo
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