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Lo straniero puo' chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

  • a)coniuge;
  • b)figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
  • c)figli maggiorenni a carico qualora permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute;
  • d)genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel Paese di origine o di provenienza. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di eta' inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli. Salvo quanto previsto dall'articolo 29-bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilita':
  • a)di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneita' igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unita' sanitaria locale competente per territorio. Nel caso di un figlio di eta' inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, e' sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorera';
  • b)di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o piu' familiari. Per il ricongiungimento di due o piu' figli di eta' inferiore agli anni quattordici e' richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente. E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali e' possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilita' di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, e' consentito l'ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno dall'ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di disponibilita' di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 31, comma 3, e' rilasciato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-bis, un permesso per assistenza minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere attivita' lavorativa ma non puo' essere convertito in permesso per motivi di lavoro. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, e' presentata allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale e' stato rilasciato il predetto nulla osta e' subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticita', da parte dell'autorita' consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore eta' o stato di salute. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato puo' ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per l'immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione. La richiesta di ricongiungimento familiare e' respinta se e' accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:
  • a)quando il soggiornante chiede il riconoscimento dello status di rifugiato e la sua domanda non e' ancora stata oggetto di una decisione definitiva;
  • b)agli stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, ovvero delle misure di cui all'articolo 20;
  • c)nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6.

Testo in vigore dal 15 febbraio 2007 al 5 novembre 2008

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 29, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 8306/2026

    3 aprile 2026

    Il cittadino extracomunitario entrato in Italia in esenzione dal visto deve ritenersi regolarmente soggiornante nel territorio nazionale per il termine novanta giorni, e, in quanto tale, legittimato a richiedere il permesso di soggiorno per coesione familiare, ai sensi dell'art 30, lett. c), del d. lgs. n. 286 del 1998, purché l'istanza venga presentata entro il predetto termine di regolarità del soggiorno, dal momento che la possibilità di presentare l'istanza entro il termine di un anno dalla scadenza del titolo di soggiorno, prevista dal medesimo articolo, è riservata solamente ai titolari di pregresso permesso di soggiorno da convertire.

    Art. 29 · Art. 30 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 75 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 20020/2025

    17 luglio 2025

    La domanda di ricongiungimento familiare, ex art. 29 del d.lgs. n. 286 del 1998, presuppone l'esercizio del diritto al ricongiungimento nei riguardi o da parte di un cittadino extracomunitario, prima del suo ingresso nel territorio dello Stato, mentre l'istanza di coesione familiare, formulata, ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. c) del medesimo d.lgs. n. 286 del 1998, dal cittadino extracomunitario, che si trovi in Italia in situazione di regolarità del soggiorno, può essere ivi direttamente presentata, senza richiedere il relativo visto nel Paese di origine, laddove sussistano i requisiti per l'ottenimento del ricongiungimento familiare di cui al citato art. 29: in tale seconda ipotesi, la condizione dell'essere "regolarmente soggiornante" è realizzata, nel caso di cittadino o cittadina extra-UE, entrato in Italia in esenzione dal visto, per disposizione regolamentare eurounitaria, in quanto tale persona deve ritenersi, entro il termine di durata di 90 giorni, regolarmente soggiornante nel territorio nazionale.

    Art. 29 · Art. 30 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 10 cost.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 61 ↗

Tutte le 12 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

9 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 361/2007

    Questione infondata
    31 ottobre 2007

    È manifestamente inammissibile la questione la legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera b-bis ), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione, «nella parte in cui limita il ricongiungimento familiare in favore di figli maggiorenni a carico totalmente invalidi, senza estendere analogo diritto ai figli maggiorenni a carico per ragioni oggettive». Poiché nel giudizio a quo è impugnato un decreto di espulsione, il rimettente non deve fare applicazione della norma che disciplina il ricongiungimento familiare.

    Art. 29 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 10 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 335/2007

    Questione infondata
    26 settembre 2007

    Nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 29, comma 1, lettera b-bis ), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 3, 29 e 30 della Costituzione, «nella parte in cui prevede il divieto del ricongiungimento del figlio maggiorenne a carico solamente nella ipotesi che esso non possa provvedere al proprio sostentamento a causa del suo stato di salute che comporti invalidità totale», la modificazione della disposizione impugnata ad opera dell'art. 2, comma 1, lettera e ), del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, non incide sui termini della questione, permanendo anche nella formulazione attuale - ai fini dell'esercizio del suddetto diritto - la necessità dell'accertamento che lo stato di bisogno del figlio maggiorenne di cui si chiede il ricongiungimento sia determinato dalle sue condizioni di salute.

    Art. 29 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 30 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 225/2007

    Questione inammissibile
    21 giugno 2007

    Sono manifestamente inammissibili per difetto assoluto di rilevanza nei giudizi a quibus le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 29 e 30 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, censurati con riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione nelle parti in cui non prevedono che possano usufruire del ricongiungimento familiare i giovani adulti stranieri, ancora a carico dei familiari per ragioni oggettive e i cittadini stranieri, conviventi col coniuge in regola con il permesso di soggiorno ove sussistano i requisiti di alloggio e di reddito. Infatti, il Tribunale rimettente, chiamato a giudicare della legittimità di decreti di espulsione, non deve fare applicazione delle norme che disciplinano il ricongiungimento familiare.

    Art. 19 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 10 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 15 febbraio 2007

Confronto con la versione in vigore dal 10 settembre 2002 al 15 febbraio 2007. 141 parole tolte, 356 parole aggiunte in 9 capoversi.

a) coniuge tolto: non legalmente separato;

b) figli minori tolto: a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati tolto: ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

c) tolto: genitori aggiunto: figli maggiorenni a carico qualora tolto: non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi aggiunto: permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute;

d) tolto: LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 LUGLIO 2002, N. 189. aggiunto: genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel Paese di origine o di provenienza. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di eta' inferiore a tolto: 18 anni aggiunto: diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli. Salvo tolto: che si tratti di rifugiato aggiunto: quanto previsto dall'articolo 29-bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilita':

a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovverotolto: , nel aggiunto: che sia fornito dei requisiti di idoneita' igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unita' sanitaria locale competente per territorio. Nel caso di un figlio di eta' inferiore agli anni tolto: 14 aggiunto: quattordici al seguito di uno dei genitori, tolto: del aggiunto: e' sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorera';

b) di un reddito aggiunto: minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si … dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o piu' familiari. aggiunto: Per il ricongiungimento di due o piu' figli di eta' inferiore agli anni quattordici e' richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo … i requisiti di disponibilita' di alloggio e di reddito di cui al comma 3. tolto: Oltre a quanto previsto dall'articolo 28, comma 2, e' consentito l'ingresso, al seguito del cittadino italiano o comunitario, dei familiari con i quali e' possibile attuare il ricongiungimento. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, e' consentito l'ingresso, per ricongiungimento al … dei requisiti di disponibilita' di alloggio e di reddito di cui al comma 3. aggiunto: Al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 31, comma 3, e' rilasciato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-bis, un permesso per assistenza minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere attivita' lavorativa ma non puo' essere convertito in permesso per motivi di lavoro. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della tolto: prescritta documentazione compresa quella attestante i rapporti di parentela, coniugio e la minore eta', autenticata dall'autorita' consolare italiana, aggiunto: documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, e' presentata allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del tolto: Governo aggiunto: governo competente per il luogo di dimora del richiedente, tolto: la aggiunto: il quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. L'ufficio, tolto: verificata, anche mediante accertamenti presso la questura competente, aggiunto: acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al tolto: presente articolo, emette il provvedimento richiesto, aggiunto: comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego tolto: del nulla osta aggiunto: dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale e' stato rilasciato il predetto nulla osta e' subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticita', da parte dell'autorita' consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore eta' o stato di salute. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato puo' ottenere il visto … l'immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione. tolto: 9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresi' il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5 aggiunto: La richiesta di ricongiungimento familiare e' respinta se e' accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:

aggiunto: a) quando il soggiornante chiede il riconoscimento dello status di rifugiato e la sua domanda non e' ancora stata oggetto di una decisione definitiva;

aggiunto: b) agli stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, ovvero delle misure di cui all'articolo 20;

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

aggiunto: c) nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art29 · fonte del testo

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