Art. 20 — Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54

Al fine di interrompere le procedure di infrazione 2003/2134 e 2003/2166 avviate dalla Commissione europea nei confronti del Governo italiano, e in attesa del completo riordino della materia, da attuare mediante il recepimento della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 3 (L):
  • 1)al comma 3, le parole: "ai figli di eta' minore" sono sostituite dalle seguenti: "ai figli di eta' inferiore ai ventuno anni";
  • 2)al comma 4, le parole: "Il diritto di soggiorno e' inoltre riconosciuto ai familiari a carico del titolare del diritto di soggiorno, come individuati dall'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a condizione che:" sono sostituite dalle seguenti: "Il diritto di soggiorno e' inoltre riconosciuto al coniuge non legalmente separato, ai figli di eta' inferiore agli anni ventuno e ai figli di eta' superiore agli anni ventuno, se a carico, nonche' ai genitori del titolare del diritto di soggiorno e del coniuge, a condizione che:";
  • b)all'articolo 5 (R):
  • 1)al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) per i lavoratori subordinati e per i lavoratori stagionali, un attestato di lavoro o una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro; per i lavoratori stagionali l'attestato di lavoro o la dichiarazione di assunzione deve specificare la durata del rapporto di lavoro";
  • 2)al comma 3, lettera d), secondo periodo, dopo le parole: "Detta prova e' fornita" sono inserite le seguenti: ", nel caso dei cittadini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e),"; dopo le parole: "con l'indicazione del relativo importo, ovvero" sono inserite le seguenti: ", nel caso dei cittadini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d)," e le parole: "comprovante la disponibilita' del reddito medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "attestante la disponibilita' di risorse economiche tali da non costituire un onere per l'assistenza sociale";
  • 3)il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Con la domanda, l'interessato puo' richiedere il rilascio della relativa carta di soggiorno anche per i familiari di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, quale che sia la loro cittadinanza. Qualora questi ultimi abbiano la cittadinanza di un Paese non appartenente all'Unione europea, ad essi e' rilasciato il titolo di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni";
  • 4)al comma 5, le parole: ", nonche', se si tratta di cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea, della documentazione richiesta dall'articolo 16, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394" sono soppresse;
  • c)all'articolo 6 (R):
  • 1)al comma 1, dopo le parole: "L'interessato puo' dimorare provvisoriamente sul territorio," sono inserite le seguenti: "nonche' svolgere le attivita' di cui all'articolo 3, comma 1,";
  • 2)al comma 5, le parole: "ai cittadini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "ai cittadini di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b)".

Testo vigente dal 8 febbraio 2006

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