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Lo straniero puo' chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

  • a)coniuge non legalmente separato;
  • b)figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
  • c)genitori a carico;
  • d)parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro secondo la legislazione italiana. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di eta' inferiore a 18 anni. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilita':
  • a)di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di eta' inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorera';
  • b)di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o piu' familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente. E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali e' possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilita' di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Oltre a quanto previsto dall'articolo 28, comma 2, e' consentito l'ingresso, al seguito del cittadino italiano o comunitario, dei familiari con i quali e' possibile attuare il ricongiungimento. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, e' consentito l'ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno dall'ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di disponibilita' di alloggio e di reddito di cui al comma 3. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della prescritta documentazione, e' presentata alla questura del luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. Il questore, verificata l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato puo' ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dalla questura, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresi' il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5.

Testo in vigore dal 18 agosto 1998 al 10 settembre 2002

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 29, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 8306/2026

    3 aprile 2026

    Il cittadino extracomunitario entrato in Italia in esenzione dal visto deve ritenersi regolarmente soggiornante nel territorio nazionale per il termine novanta giorni, e, in quanto tale, legittimato a richiedere il permesso di soggiorno per coesione familiare, ai sensi dell'art 30, lett. c), del d. lgs. n. 286 del 1998, purché l'istanza venga presentata entro il predetto termine di regolarità del soggiorno, dal momento che la possibilità di presentare l'istanza entro il termine di un anno dalla scadenza del titolo di soggiorno, prevista dal medesimo articolo, è riservata solamente ai titolari di pregresso permesso di soggiorno da convertire.

    Art. 29 · Art. 30 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 75 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 20020/2025

    17 luglio 2025

    La domanda di ricongiungimento familiare, ex art. 29 del d.lgs. n. 286 del 1998, presuppone l'esercizio del diritto al ricongiungimento nei riguardi o da parte di un cittadino extracomunitario, prima del suo ingresso nel territorio dello Stato, mentre l'istanza di coesione familiare, formulata, ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. c) del medesimo d.lgs. n. 286 del 1998, dal cittadino extracomunitario, che si trovi in Italia in situazione di regolarità del soggiorno, può essere ivi direttamente presentata, senza richiedere il relativo visto nel Paese di origine, laddove sussistano i requisiti per l'ottenimento del ricongiungimento familiare di cui al citato art. 29: in tale seconda ipotesi, la condizione dell'essere "regolarmente soggiornante" è realizzata, nel caso di cittadino o cittadina extra-UE, entrato in Italia in esenzione dal visto, per disposizione regolamentare eurounitaria, in quanto tale persona deve ritenersi, entro il termine di durata di 90 giorni, regolarmente soggiornante nel territorio nazionale.

    Art. 29 · Art. 30 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 10 cost.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 61 ↗

Tutte le 12 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

9 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 361/2007

    Questione infondata
    31 ottobre 2007

    È manifestamente inammissibile la questione la legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera b-bis ), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione, «nella parte in cui limita il ricongiungimento familiare in favore di figli maggiorenni a carico totalmente invalidi, senza estendere analogo diritto ai figli maggiorenni a carico per ragioni oggettive». Poiché nel giudizio a quo è impugnato un decreto di espulsione, il rimettente non deve fare applicazione della norma che disciplina il ricongiungimento familiare.

    Art. 29 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 10 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 335/2007

    Questione infondata
    26 settembre 2007

    Nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 29, comma 1, lettera b-bis ), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 3, 29 e 30 della Costituzione, «nella parte in cui prevede il divieto del ricongiungimento del figlio maggiorenne a carico solamente nella ipotesi che esso non possa provvedere al proprio sostentamento a causa del suo stato di salute che comporti invalidità totale», la modificazione della disposizione impugnata ad opera dell'art. 2, comma 1, lettera e ), del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, non incide sui termini della questione, permanendo anche nella formulazione attuale - ai fini dell'esercizio del suddetto diritto - la necessità dell'accertamento che lo stato di bisogno del figlio maggiorenne di cui si chiede il ricongiungimento sia determinato dalle sue condizioni di salute.

    Art. 29 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 30 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 225/2007

    Questione inammissibile
    21 giugno 2007

    Sono manifestamente inammissibili per difetto assoluto di rilevanza nei giudizi a quibus le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 29 e 30 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, censurati con riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione nelle parti in cui non prevedono che possano usufruire del ricongiungimento familiare i giovani adulti stranieri, ancora a carico dei familiari per ragioni oggettive e i cittadini stranieri, conviventi col coniuge in regola con il permesso di soggiorno ove sussistano i requisiti di alloggio e di reddito. Infatti, il Tribunale rimettente, chiamato a giudicare della legittimità di decreti di espulsione, non deve fare applicazione delle norme che disciplinano il ricongiungimento familiare.

    Art. 19 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 10 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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