Art. 22 — Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato

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Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero, deve presentare all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio apposita richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro. Nei casi in cui il datore di lavoro non abbia una conoscenza diretta dello straniero, puo' richiedere l'autorizzazione al lavoro di una o piu' persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione. Contestualmente alla domanda di autorizzazione al lavoro, il datore di lavoro deve esibire idonea documentazione indicante le modalita' della sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero. L'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia l'autorizzazione, nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi, determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro allo straniero, che non possono essere inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili. Ai fini di cui al comma 3, l'ufficio periferico fornisce mensilmente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero e il tipo delle autorizzazioni rilasciate, secondo le medesime classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, precisando quelle relative agli Stati non appartenenti all'Unione europea con quote riservate. L'autorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla data del rilascio. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore previa esibizione dell'autorizzazione al lavoro, corredata dal nulla osta provvisorio della questura competente. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali e' concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con tutte le altre Amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avverra' sulla base di apposita convenzione da stipularsi tra le Amministrazioni interessate. Il datore di lavoro deve altresi' esibire all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo per privare il lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente residenti del permesso di soggiorno. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni puo' essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validita' del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalita' di comunicazione alla direzione provinciale del lavoro, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorita' rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da lire due milioni a lire sei milioni. Salvo quanto previsto, per i lavoratori stagionali, dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e puo' goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocita'. I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attivita' lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facolta' di richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attivita' di lavoro in Italia. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalita' di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario puo' inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

Testo in vigore dal 18 agosto 1998 al 10 settembre 2002

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 78/2007

    Illegittimità dichiarata
    16 marzo 2007

    Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 47, 48 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, ove interpretati nel senso che allo straniero extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo del permesso di soggiorno, sia in ogni caso precluso l'accesso alle misure alternative alla detenzione in essi previste. Nel formulare, nella sentenza di annullamento, il principio di diritto vincolante per il giudice di rinvio, la Corte di cassazione ha aderito all'orientamento secondo cui la condizione di clandestinità o irregolarità preclude senz'altro l'accesso alle misure alternative, in quanto non potrebbe ammettersi che l'esecuzione della pena nei confronti dello straniero presente contra legem nel territorio abbia luogo con modalità tali da comportare violazione delle regole che configurano detta condizione di illegalità. Questa linea di lettura, peraltro contrastata da opposto filone giurisprudenziale, viola il principio della finalità rieducativa della pena ex art. 27, comma terzo, Cost., perché preclude l'accesso ai benefici ed esclude dal processo riabilitativo un'intera categoria di soggetti individuata sulla base di un indice - il mancato possesso di titolo abilitativo alla permanenza nello Stato - che di per sé non è univocamente sintomatico né di una particolare pericolosità sociale, incompatibile con il perseguimento di un percorso rieducativo, né della sicura assenza di un collegamento col territorio, che impedisca la proficua applicazione della misura. - Sulle molteplici funzioni attribuite dalla Costituzione alla pena v., citate, sentenze n. 257/2006 e n. 306/1993. - Sulla incostituzionalità dell'art. 177, comma 1, ultimo periodo, cod. pen., v., citata, sentenza n. 161/1997. - Che la presenza illegale nel territorio dello Stato non osti alla concessione delle misure alternative si legge nella sentenza della Corte di cassazione, Sezioni unite, 28 marzo 2006, n. 14500.

    Art. 47 Ordinamento penitenziario · Art. 48 Ordinamento penitenziario · Art. 50 Ordinamento penitenziario · Art. 5 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 419/2002

    Questione infondata
    31 luglio 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, secondo comma e 101 della Costituzione, concernente l'art. 22, comma 10, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui punisce "il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato". Nella specie, la censura è fondata sul presupposto che detto permesso di soggiorno sia quello previsto e regolamentato dall'art. 5 (appunto rubricato "Permesso di soggiorno"), del medesimo decreto legislativo n. 286 del 1998, ma il giudice rimettente - in contrasto con i più comuni canoni ermeneutici - giunge a conclusioni interpretative del tutto errate, poiché la norma impugnata rinvia al permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, disciplinato dall'art. 22 e specificamente richiamato, nei commi 7 e 9 e non al «generico» permesso previsto dall'art. 5 dello stesso decreto legislativo n. 286.

    Art. 22 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art22 · fonte del testo

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