Art. 25 — Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 23)

In considerazione della durata limitata dei contratti nonche' della loro specificita', agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attivita':

  • a)assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti;
  • b)assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • c)assicurazione contro le malattie;
  • d)assicurazione di maternita'. In sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro e' tenuto a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle modalita' stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui all'articolo 45. Nei decreti attuativi del documento programmatico sono definiti i requisiti, gli ambiti e le modalita' degli interventi di cui al comma 2. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli oneri sociali previste per il settore di svolgimento dell'attivita' lavorativa. ((Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni dell'articolo 22, comma 13, concernenti il trasferimento degli stessi all'istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza)). E' fatta salva la possibilita' di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso.

Testo vigente dal 10 settembre 2002

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 12/2005

    Parametro
    14 gennaio 2005

    riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Firenze, al Tribunale di Gorizia e al Tribunale di Lucca. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2005. F.to: Fernanda CONTRI, Presidente Guido NEPPI MODONA, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 14 gennaio 2005. Il Di…

    Art. 14 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 13 Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo · Art. 2 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 3 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 10 settembre 2002

Confronto con la versione in vigore dal 18 agosto 1998 al 10 settembre 2002. 30 parole tolte, 1 parola aggiunta.

… di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni dell'articolo 22, comma tolto: 11 aggiunto: 13, concernenti il trasferimento degli stessi all'istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza tolto: del lavoratore, ovvero, nei casi in cui la materia non sia regolata da accordi o da convenzioni internazionali, la loro liquidazione ai lavoratori che lasciano il territorio dello Stato. E' fatta salva la possibilita' di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art25 · fonte del testo

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